Superbonus 110%: la riqualificazione energetica globale è un intervento trainato?

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110%, l'intervento di riqualificazione energetica globale dell'edificio non può essere considerato un intervento trainato. Lo spiega la risposta all'interpello numero 43 del 18 gennaio 2021: si tratta di un intervento a se stante, che deve essere inteso come un unicum.

Superbonus 110%: la riqualificazione energetica globale è un intervento trainato?

Superbonus 110%: l’intervento di riqualificazione energetica globale è considerato un intervento trainato?

L’Agenzia delle Entrate esprime parere negativo nella risposta all’interpello numero 43 del 18 gennaio 2021.

Trattandosi di un intervento a se stante, l’intervento deve essere inteso come un unicum.

Non può essere applicata la distinzione tra lavori trainanti e trainati e lo stesso può quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri.

Pertanto, per le spese sostenute per tale intervento, non spetta l’agevolazione in questione.

Superbonus 110%: la riqualificazione energetica globale è un intervento trainato?

La risposta all’interpello numero 43 del 18 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di superbonus 110%.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 43 del 18 gennaio 2021
Superbonus - riqualificazione energetica globale di un edificio (articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006) - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio).

Alla richiesta dell’istante, sulla possibilità di far rientrare l’intervento di riqualificazione energetica globale dell’edificio nell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio, l’Amministrazione finanziaria risponde negativamente.

In relazione agli interventi indicati nell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006, ovvero la Lege di Bilancio 2007, da realizzare sull’edificio unifamiliare, la circolare n. 36/E del 2007 specifica che l’espressione “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi lavoro o insieme sistematico di interventi che incide sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggiore efficienza energetica richiesta dalla norma.

Tale intervento deve dunque essere inteso come un unicum, non distinguendo tra interventi trainanti e trainati come previsto dal superbonus.

Il lavoro può dunque essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri.

L’Agenzia delle Entrate conclude quindi, spiegando quanto segue:

“Con riferimento al caso di specie, il Superbonus non spetta, pertanto, sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296 del 2006, costituendo quest’ ultimo un intervento a sé stante nei termini sopra descritti.”

Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento

Nell’esprimere parere contrario rispetto alla soluzione proposta dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ricapitola il quadro normativo di riferimento dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.

Devono essere rispettati i requisiti previsti dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

I requisiti tecnici degli interventi agevolabili sono stabiliti nei commi da 1 a 8, mentre l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è stabilito nei commi 9 e 10.

L’articolo 121 prevede, inoltre, due possibilità alternative alla fruizione diretta del superbonus:

  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito.

Le modalità per l’attuazione delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate:

  • 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020;
  • 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.

Appurato che l’intervento di riqualificazione energetica globale dell’edificio non rientra nel superbonus 110%, in quanto non può essere applicata la distinzione tra interventi trainanti ed interventi trainati, il documento dell’Agenzia delle Entrate spiega anche quali sono i lavori per cui si ha diritto all’agevolazione.

Stando ai chiarimenti della circolare n. 24/E del 2020, rientrano tra gli interventi trainanti i seguenti lavori:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Tra gli interventi trainati, invece, sono compresi i seguenti lavori:

  • tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus), effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché ad interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

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