Ecobonus condomini, detrazione a chi ha sostenuto la spesa per il rifacimento del tetto

Ecobonus condomini, detrazione tutta al condomino che ha sostenuto la spesa, anche per la quota che eccede i millesimi di propria proprietà, nel caso di rifacimento del tetto condominiale e previo via libera da parte dell'assemblea. I chiarimenti nella risposta all'interpello n. 213 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 27 giugno 2019.

Ecobonus condomini, detrazione a chi ha sostenuto la spesa per il rifacimento del tetto

Ecobonus per i lavori in condominio con detrazione riconosciuta al condomino che ha sostenuto interamente la spesa per il rifacimento del tetto condominiale.

Se la spesa è stata sostenuta da un solo soggetto, questi potrà accedere alla detrazione fiscale pari al 65% della spesa sostenuta anche per la quota che eccede quelle a lui imputabili sulla base dei millesimi di proprietà. Possibile inoltre la cessione del credito al fornitore, qualora vi sia l’approvazione dell’assemblea condominiale.

Sono questi i due principi fissati dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 213 del 27 giugno 2019.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 213 del 27 giugno 2019
Spese di rifacimento del tetto condominiale e cessione del credito. Articolo 1, commi da 344 a 347, della legge finanziaria 2007. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Ecobonus condomini, detrazione a chi ha sostenuto la spesa per il rifacimento del tetto

L’ecobonus anche per i lavori in condominio può essere fruito entro un limite massimo di spesa, differenziato in base ai lavori effettuati. Per gli intervento sull’involucro edilizio, sulle strutture opache verticali e orizzontali, la percentuale di detraibilità è pari al 65%, ed è questa la misura dell’agevolazione prevista nel caso di lavori di rifacimento del tetto condominiale.

Nella risposta all’interpello n. 213 l’Agenzia delle Entrate parte dal ricordare che, secondo l’articolo 1117, comma 1, numero 1 del codice civile, il tetto costituisce una delle parti dell’edificio necessarie all’uso comune ed è oggetto di proprietà comune dei titolari delle singole unità immobiliari dell’edificio se non risulta il contrario dal titolo.

In virtù del criterio di legale ripartizione delle spese condominiali (art. 1123 del codice civile ):

“le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.”

Così come chiarito dal MEF con la circolare n. 57/E del 1998, in caso di spese intervenute sulle parti comuni condominiali, la detrazione per la riqualificazione del patrimonio edilizio deve essere calcolata in base alle quote millesimali di proprietà.

Un criterio che può tuttavia essere superato qualora in assemblea condominiale sia stato dato il via libera all’esecuzione dei lavori con sostenimento di tutte le spese da parte di uno solo dei condomini, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali.

Spese pagate da un solo condomino, detrazione intera su tutta la spesa

È il caso oggetto della risposta all’interpello n. 213 del 27 giugno 2019, nella quale l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad un condomino che si è fatto carico dell’intera spesa per il rifacimento del tetto condominiale.

Sono due i punti chiariti nell’interpello:

  • con riferimento ai limiti massimi di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il contribuente istante, con riguardo all’intervento sulla parte comune condominiale (il tetto), ha diritto a fruire della detrazione per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di detrazione di euro 60.000 previsto dal comma 345 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006.
  • con riguardo alla cessione del credito “il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.”

Cessione credito ecobonus condomini, adempimenti a carico dell’amministratore

Sulla possibilità di cessione del credito ai fornitori, l’Agenzia delle Entrate dà il via libera anche nei casi in cui sia un solo condomino a sostenere la spesa qualora vi sia stata l’approvazione da parte di tutti i condomini dell’edificio.

In tal caso resta tuttavia in capo all’amministratore il compito di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la cessione del credito, che restano sempre a carico dell’intero condominio.

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