Superbonus 110, pertinenze fuori dal limite di spesa se situate in edificio separato

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110 per cento, le pertinenze rientrano nel calcolo dei limiti di spesa ma non concorrono alla determinazione del tetto massimo della detrazione se sono accatastate autonomamente e situate in un edificio separato e diverso da quello principale. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 806 del 13 dicembre 2021.

Superbonus 110, pertinenze fuori dal limite di spesa se situate in edificio separato

Superbonus 110 per cento, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul calcolo dei limiti di spesa.

La risposta all’interpello numero 806 del 13 dicembre 2021 spiega che le pertinenze non concorrono al tetto massimo delle somme agevolabili se autonomamente accatastate e in un edificio separato e diverso da quello principale.

I limiti di spesa sono inoltre diversi a seconda del tipo di intervento. Per gli interventi condominiali il tetto massimo dovrà essere calcolato moltiplicando 96 mila euro per il numero degli edifici che compongono il condominio.

Per l’intervento di demolizione e ricostruzione delle due pertinenze deve essere considerato un autonomo limite di spesa di 96 mila euro.

Superbonus 110, pertinenze fuori dal limite di spesa se situate in edificio separato

Il superbonus 110 per cento è al centro dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, forniti nella risposta all’interpello numero 806 del 13 dicembre 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 806 del 13 dicembre 2021
Superbonus - interventi antisismici su parti comuni e pertinenze situate in fabbricato separato dal fabbricato principale - spesa massima agevolabile articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il documento di prassi fornisce indicazioni sul calcolo dei limiti di spesa del superbonus e del sismabonus con la maxi detrazione prevista dal decreto Rilancio.

Lo spunto nasce, come di consueto, dalla situazione presentata dall’istante.

Il convivente della proprietaria di un’abitazione chiede lumi sul calcolo dei limiti di spesa nel caso di interventi di efficientamento energetico e antisismici su un mini condominio composto da due abitazioni e un cortile comune.

Nella proprietà rientrano anche due pertinenze autonomamente accatastate, situate in un edificio separato e diverso da quello principale.

Il quesito si concentra proprio sulle due pertinenze: concorrono o no alla determinazione dei limiti di spesa degli interventi agevolabili?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per il calcolo si tiene conto anche delle pertinenze, ma non se collocate in un edificio diverso le stesse sono escluse.

Nel fornire i chiarimenti l’Agenzia delle Entrate richiama la normativa e i relativi documenti di prassi.

Superbonus 110, i limiti di spesa degli interventi condominiali e della demolizione e ricostruzione

Nel fornire i chiarimenti del caso, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 24 del 2020 che spiega che sono ammessi alla detrazione anche altri soggetti diversi del possessore o del detentore dell’immobile, quali i familiari ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR.

In altre parole possono avere accesso alla detrazione anche:

  • il coniuge;
  • il componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • i parenti entro il terzo grado;
  • gli affini entro il secondo grado;
  • i conviventi di fatto, ai sensi della legge numero 76 del 2016.

Per quanto riguarda i conviventi, gli stessi possono avere accesso alla detrazione a patto che:

Tali soggetti avranno diritto alla detrazione a patto che:

  • siano conviventi con il possessore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data d’inizio dei lavori;
  • sostengano spese agevolabili;
  • le spese sostenute siano relative a interventi da eseguire su un immobile nel quale i soggetti convivono, anche se diverso da quello destinato ad abitazione principale.

Il documento di prassi si concentra poi sul calcolo dei limiti di spesa.

In particolare viene richiamata la circolare numero 30 del 2020 che specifica che, per l’applicazione del superbonus, l’importo massimo di spesa agevolabile viene determinato sulla base del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi.

Nel calcolo rientrano anche le pertinenze ma non quelle collocate in un edificio diverso da quello oggetto dei lavori.

In altre parole, con riferimento al caso in esame, per gli interventi sulle parti comuni del condominio non si considerano le pertinenze dell’unità immobiliare di proprietà del coniuge dell’istante.

Le stesse sono infatti situate in un fabbricato separato da quello condominiale.

Tuttavia, vengono individuati due distinti limiti di spesa:

  • per gli interventi condominiali il limite complessivo sarà pari a 192 mila euro, ovvero 96 mila euro moltiplicato per due (il numero di unità immobiliari da cui è composto il condominio);
  • per l’intervento di demolizione e ricostruzione delle due pertinenze il tetto massimo della detrazione sarà autonomo e ammonterà a 96 mila euro.

L’istante potrà avere accesso a una detrazione corrispondente alla spesa a lui imputata e rimborsata al condominio, anche per un importo superiore a quello della singola unità immobiliare.

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