Superbonus 110%: anche per lavori trainati in condominio con vincolo dei beni culturali

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110%, l'agevolazione spetta per i lavori trainati realizzati in un condominio sotto la tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio. A fornire il chiarimento è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 595 del 16 dicembre 2020: deve essere certificato il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio.

Superbonus 110%: anche per lavori trainati in condominio con vincolo dei beni culturali

Superbonus 110%, la detrazione spetta anche per gli interventi trainati eseguiti in un condominio tutelato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 595 del 16 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi richiama la circolare n. 24 del 2020 che spiega che l’agevolazione spetta se tali interventi portano al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o al raggiungimento della classe energetica più alta.

Tale miglioramento deve essere dimostrato dall’apposita certificazione.

Superbonus 110%: anche per lavori trainati in condominio con vincolo dei beni culturali

Il superbonus 110% spetta anche per i lavori trainati in un condominio che è sottoposto ai vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 595 del 16 dicembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 595 del 16 dicembre 2020
Superbonus - interventi «trainati» realizzati su unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Gli spunti di chiarimento nascono come di consueto dal caso concreto presentato dall’istante, che intende effettuare interventi trainati su due abitazioni che fanno parte di un condominio in cui non possono essere realizzati lavori trainanti.

l’Agenzia delle Entrate sposa la soluzione proposta dall’istante: lo stesso potrà beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio per i singoli interventi ammessi all’ecobonus quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi.

Nei condomini vincolati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio non sono infatti ammessi gli interventi trainanti.

Il nuovo documento di prassi ribadisce la posizione dell’Agenzia delle Entrate, già espressa nella circolare numero 24 del 2020.

Tale documento, da un lato, spiega che l’aliquota si applica solo se gli interventi trainati sono eseguiti in modo congiunto con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Dall’altro, tuttavia, chiarisce che:

“qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, secondo quanto previsto dalla normativa in esame”.

Il miglioramento energetico deve essere dimostrato attraverso l’apposita certificazione.

Superbonus 110%: gli interventi agevolabili e le possibilità alternative alla fruizione diretta

Nel documento di prassi vengono ricapitolate le caratteristiche che devono avere gli interventi che rientrano nell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

L’agevolazione spetta per il sostenimento delle spese relative a specifici interventi di riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici, i cosiddetti interventi trainanti.

Sono agevolabili anche altri interventi, se realizzati congiuntamente ai primi, gli interventi definiti come trainati.

In entrambi i casi, i lavori devono essere eseguiti:

  • su parti comuni di edifici residenziali in «condominio» (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che l’istante non deve necessariamente fruire della detrazione direttamente.

Può infatti scegliere le modalità alternative di fruizione previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio:

  • la cessione del credito;
  • lo sconto in fattura.

Le modalità attuative di queste opzioni di scelta sono dettagliate nei provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network