Superbonus 110 impianti fotovoltaici, interventi da effettuare tra inizio e fine dei lavori trainanti

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110 per cento, gli interventi trainati sono agevolabili se eseguiti congiuntamente a quelli trainanti e nell'arco di tempo tra l'inizio e la fine degli stessi. A ribadirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 488 del 20 luglio 2021. Gli adempimenti da porre in essere sono quelli spiegati nella circolare 30 del 2020.

Superbonus 110 impianti fotovoltaici, interventi da effettuare tra inizio e fine dei lavori trainanti

Superbonus 110 per cento, la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi trainati a condizione che siano realizzati congiuntamente a quelli trainanti.

Lo ribadisce la risposta all’interpello numero 488 del 20 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Tali interventi, tra i quali rientrano quelli relativi agli impianti fotovoltaici, devono essere eseguiti nel periodo compreso tra la data di inizio e la data di fine dei lavori trainanti.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre si deve fare riferimento alla circolare numero 30 del 2020.

Superbonus 110 impianti fotovoltaici, interventi da effettuare tra inizio e fine dei lavori trainanti

Il superbonus 110 per cento è l’oggetto della risposta all’interpello numero 488 del 20 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 488 del 20 luglio 2021
Superbonus - impianti fotovoltaici su edifici di nuova costruzione - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Con il documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ribadisce che gli interventi trainati risultano agevolabili solo nel caso in cui siano realizzati congiuntamente ad interventi trainanti.

Le date in cui devono essere effettuati i lavori sono quelle di inizio e fine degli interventi indicati.

Lo chiarisce l’Amministrazione finanziaria su spunto dell’istante, un contribuente che intende istallare impianti solari fotovoltaici successivamente all’accatastamento della villetta in costruzione.

L’istante chiede inoltre chiarimenti sulla documentazione da produrre.

Per prima cosa l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.

Successivamente si sofferma sul quesito specifico, posto dall’istante.

In relazione all’installazione di impianti fotovoltaici, nel documento è spiegato quanto segue:

“ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.”

L’Amministrazione finanziaria richiama i limiti di spesa del caso.

Sulle condizioni per permettere l’accesso all’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che si applica l’aliquota del 110 per cento qualora:

“gli interventi «trainati» siano effettuati congiuntamente agli interventi «trainanti» ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.”

Gli interventi in questione devono essere effettuati nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Superbonus 110 impianti fotovoltaici, spese agevolabili e documentazione necessaria

Ad ulteriore chiarimento del caso presentato dall’istante, il documento di prassi richiama la circolare numero 24 del 2020.

Secondo quanto chiarito, l’intervento deve riguardare edifici esistenti e non edifici realizzati in fase di nuova costruzione, esclusa l’installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma comma 5 ultimo periodo dell’articolo 119.

La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione al catasto.

In conclusione, nel caso in cui l’impianto fotovoltaico sia installato successivamente all’accatastamento dell’edificio, come nell’ipotesi prospettata dall’istante, l’intervento non può essere ammesso al superbonus 110 per cento.

Nel caso in cui lo stesso intervento sia realizzato congiuntamente ad interventi trainanti e prima dell’accatastamento dell’edificio (e nel periodo in cui sono realizzati gli interventi trainanti), l’istante potrà accedere all’agevolazione solo per le spese relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico.

In relazione alla documentazione da presentare, se la classe energetica dell’edificio è A3 o A4 è sufficiente il raggiungimento della classe energetica A4.

Devono in ogni caso essere redatti gli A.P.E. convenzionali sia nella situazione ante intervento sia in quella post intervento.

Inoltre, per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario provvedere agli adempimenti ordinari previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico

Per gli specifici ulteriori adempimenti legati al superbonus 110 per cento è necessario fare riferimento alla circolare numero 30 del 2020.

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