Superbonus 110%, la cooperativa mista è assimilabile ad un condominio?

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110%, la cooperativa mista è assimilabile ad un condominio? La risposta non spetta all'Agenzia delle Entrate ma, nel caso concreto, l'istante non può beneficiare dell'agevolazione del decreto Rilancio. Lo conferma la risposta all'interpello numero 83 del 3 febbraio 2021.

Superbonus 110%, la cooperativa mista è assimilabile ad un condominio?

Superbonus 110%, la cooperativa mista è assimilabile ad un condominio?

Al quesito che emerge nella risposta all’interpello numero 83 del 3 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate non risponde, in quanto ritiene che la valutazione dell’assimilabilità non rientri tra le proprie competenze.

Sulla possibilità dell’istante di beneficiare dell’agevolazione introdotta del decreto Rilancio, però, l’Amministrazione si esprime in maniera opposta a quanto indicato nella soluzione proposta dal contribuente.

Nel caso in questione, infatti, non si realizza la presenza di un condominio in quanto la cooperativa mista ha mantenuto la proprietà delle parti comuni delle le palazzine con scale separate di due distinti complessi immobiliari.

Dall’istanza non emerge che le strutture siano costituite in un condominio, secondo la definizione civilistica riportata.

Superbonus 110%, la cooperativa mista è assimilabile ad un condominio? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La risposta all’interpello numero 83 del 3 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla possibilità, per una cooperativa mista, di fruire del superbonus 110%.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 83 del 3 febbraio 2021
Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Cooperativa mista.

La cooperativa istante ha realizzato due complessi immobiliari, in due zone diverse della città.

Tali complessi sono divisi a loro volta in più palazzine distinte, in scale con circa cinquanta unità immobiliari ciascuna.

La cooperativa è definita mista in quanto si è riservata la proprietà delle parti comuni e la proprietà dei locali commerciali e chiede chiarimenti sulla possibilità di poter beneficiare dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio, per interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020.

Nella soluzione proposta ritiene di poter essere assimilata ad un condominio e di avere quindi diritto all’agevolazione in questione.

Di diverso avviso è l’Agenzia delle Entrate che ritiene che l’istante non abbia diritto al superbonus 110%.

Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento ed aver richiamato i chiarimenti dei principali documenti di prassi relativi all’agevolazione, l’Amministrazione finanziaria si sofferma sulla definizione di condominio contenuta nel Codice civile.

La circolare n. 24/E del 2020, nel paragrafo relativo all’ambito soggettivo, precisa che i destinatari dell’agevolazione: tra gli altri sono i condomini e le cooperative a proprietà indivisa.

Al punto 1.1 il documento di prassi spiega che l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio “secondo la disciplina civilistica prevista”.

Come riportato nella circolare:

“il «condominio» costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.”

Superbonus 110%, in quali casi si costituisce un condominio

Nella stessa circolare numero 24/E del 2020 viene riportato il richiamo alla disciplina civilistica relativa al condominio.

Il documento di prassi spiega che:

“Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.”

Secondo l’orientamento di una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio è automatica e non è necessaria alcuna deliberazione.

Nel caso concreto, tuttavia, l’istante rende noto di configurarsi come una cooperativa mista, poiché ha mantenuto la proprietà delle parti comuni dei diversi complessi immobiliari.

La risposta all’interpello 83 del 2021 spiega inoltre che:

“Dall’istanza non emerge che le strutture oggetto degli interventi risultano costituite in Condominio secondo la disciplina civilistica prevista, pertanto, in assenza dello stesso sulla base dei chiarimenti resi nella circolare in commento si ritiene che non si possa fruire della detrazione Superbonus.”

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che non propria competenza la valutazione dell’ammissibilità di un soggetto istante ad un condominio, in quanto è una questione di natura civilistica.

Nella parte finale del documento chiarificatore L’Amministrazione finanziaria spiega per quali motivi i documenti di prassi richiamati dall’istante prendono in considerazione situazioni diverse da quella oggetto della risposta all’interpello in questione.

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