Sugar tax, il decreto del MEF del 12 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 maggio 2021. Il provvedimento contiene le modalità attuative dell'imposta sulle bevande edulcorate, al debutto il prossimo 1° gennaio dopo la proroga della Legge di Bilancio 2021. I soggetti obbligati al pagamento e quelli esonerati.

Sugar tax, il decreto attuativo del MEF del 12 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 maggio 2021.
Il provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze contiene le modalità attuative dell’imposta: dal calcolo ai soggetti obbligati, passando per i casi di esonero e la documentazione da produrre e conservare.
La tassa sul consumo di bevande analcoliche edulcorate dovrà essere pagata a partire dal 1° gennaio 2022, così come previsto dalla proroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.
Le regole per i soggetti obbligati a pagare e quelli esonerati dall’imposta sono indicati nel testo del decreto del MEF pubblicato in GU.
Sugar tax, decreto MEF in Gazzetta Ufficiale: i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta
Il decreto del MEF del 12 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 maggio 2021 disciplina le modalità operative dell’imposta introdotta dalla Legge di Bilancio 2020.
Sono diversi gli aspetti su cui interviene il provvedimento:
- le definizioni e l’ambito di applicazione;
- i soggetti obbligati al pagamento del tributo;
- la registrazione degli esercenti di impianti di produzione e dei soggetti cedenti bevande edulcorate;
- la registrazione dell’acquirente;
- gli adempimenti del fabbricante;
- gli adempimenti dell’acquirente;
- le modalità di redazione e conservazione dei prospetti;
- l’accertamento e il versamento del tributo;
- i casi di esenzione e di non applicazione del tributo;
- l’aggiornamento della tabella degli edulcoranti;
- il rimborso del tributo;
- le verifiche ed i controlli;
- l’accertamento delle violazioni;
- le modalità per la riscossione coattiva del tributo.
Il provvedimento, dopo aver fornito l’ambito di applicazione dell’imposta ed alcune definizioni, all’articolo 2 stabilisce chi sono i soggetti che hanno l’obbligo di versamento del tributo.
Nello specifico sono indicate quattro tipologie soggetti che devono corrispondere l’imposta in questione:
- il fabbricante, per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- il soggetto cedente, qualora le medesime bevande siano ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede altresì alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- l’acquirente che riceve le stesse bevande in magazzino, per le bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all’Unione europea;
- il soggetto che effettua l’importazione definitiva nel territorio dello State le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’Unione europea.
Il debutto dell’imposta avverrà a il prossimo 1° gennaio: a prevedere la proroga è la Legge di Bilancio 2021.
Ai tempi previsti per la sugar tax si sono adeguati anche quelli previsti per la plastic tax, così come disposto dal decreto Sostegni bis.
Sugar tax, decreto MEF in Gazzetta Ufficiale: i soggetti esonerati dall’imposta
Nel decreto attuativo delle disposizioni relative alla sugar tax sono indicati anche quali sono i casi di esonero dall’imposta.
In altre parole, viene stabilito anche quali sono i soggetti che non sono obbligati a pagare l’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate, che dovrà essere corrisposta a partire dal prossimo 1° gennaio.
L’articolo 9, al comma 1, prevede che:
Il tributo non è dovuto sulle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate.
Allo stesso modo, il tributo non è dovuto sulle bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo, nei casi in cui il soggetto ceda o esporti direttamente tali bevande per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea.
L’esenzione dal tributo si applica anche alle bevande edulcorate con le seguenti caratteristiche:
- quanto il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente ad un quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro per le bevande finite;
- quando il contenuto complessivo di edulcoranti corrisponda ad un quantitativo equivalente di saccarosio a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi.
Le disposizioni del MEF stabiliscono inoltre che il quantitativo equivalente di saccarosio è determinato con riferimento alle quantità di ciascun edulcorante equivalenti ad un grammo di saccarosio.
I valori di riferimento sono riportati nella tabella degli edulcoranti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sugar tax, decreto MEF in Gazzetta Ufficiale: chi paga e chi no