Lo studio associato non paga l’IRAP sull’attività di sindaco svolta dal commercialista

Per lo studio associato, niente IRAP sui compensi correlati alla carica di sindaco di società svolta dal singolo commercialista, i compensi correlati a questo tipo di attività devono essere scorporati da quelli derivanti dalle altre attività dello studio. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 8451 del 5 maggio 2020.

Lo studio associato non paga l'IRAP sull'attività di sindaco svolta dal commercialista

Lo studio associato non deve versare l’IRAP sui compensi correlati alla carica di sindaco di società svolta dal singolo commercialista e i compensi correlati a questo tipo di attività devono essere scorporati da quelli derivanti dalle altre attività dello studio. Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 8451 del 5 maggio 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 8451 del 5 maggio 2020
Lo studio associato non paga l’IRAP sull’attività di sindaco svolta dal commercialista. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 8451 del 5 maggio 2020.

La sentenza – La controversia riguarda il ricorso proposto da una associazione professionale tra dottori commercialisti e revisori avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria in ordine al rimborso dell’IRAP relativa all’attività di amministratore e sindaco svolta nei confronti di società.

Il ricorso è stato respinto dalla CTP che ha confermato la legittimità dell’imposta, sul presupposto che le attività di amministratore e sindaco di società beneficiavano dell’apparato organizzativo dello studio associato.

Anche la CTR ha respinto l’appello dell’associazione ritenendo che, sebbene tali attività possano essere esercitate a prescindere da una struttura autonomamente organizzata, nel caso di specie non era stata fornita alcuna prova idonea a superare la presunzione dell’esistenza di una autonoma organizzazione, necessaria nel caso in cui il professionista sia inserito in una associazione professionale.

L’associazione ha così proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto il rimborso era stato richiesto in relazione alle sole attività di amministratore, sindaco e revisore di società, incarichi svolti dai singoli associati utilizzando i mezzi della società amministrata, mentre il sindaco effettua verifiche e controlli presso la società oggetto di controllo.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza e accolto il ricorso dei professionisti.

In tema di IRAP sulle attività professionali, la Corte ha già espresso il principio per cui “qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l’imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest’ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre attività”.

Con specifico riferimento al dottore commercialista inserito in uno studio associato, esercente anche una separata attività professionale diversa da quella espletata in forma associata, i giudici di legittimità hanno chiarito che il professionista, che voglia sottrarsi all’applicazione dell’imposta, ha l’onere di dimostrare “la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta”.

A titolo esemplificativo l’utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l’utilizzazione di servizi collettivi e quant’altro caratterizzi l’attività svolta in associazione professionale.

Nel caso di specie la CTR non si è adeguata correttamente a tutti i principi enunciati in sede di legittimità quando ha posto indistintamente per tutte le tipologie di incarichi del professionista l’onere della prova dell’inesistenza di una autonoma organizzazione.

Per quanto riguarda l’attività di sindaco di società, infatti, l’IRAP non risulta dovuta sui correlati compensi e, di conseguenza, non può essere richiesta alcuna prova a suo carico circa l’inesistenza di una autonoma organizzazione.

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