Studi di settore: se l’impresa è grande lo scostamento rileva anche se è minimo

Emiliano Marvulli - Studi di settore

Studi di settore: scostamento minimo rilevante per le imprese di grandi dimensioni, in quanto può equivalere a milioni di euro rispetto al totale dei ricavi. La sentenza della Cassazione del 9 giugno 2020.

Studi di settore: se l'impresa è grande lo scostamento rileva anche se è minimo

In caso di accertamento da studi di settore su imprese di grandi dimensioni, lo scostamento tra il reddito desumibile dal cluster applicato e il dichiarato rileva anche se minimo, in quanto la singola unità percentuale di scostamento può equivalere a milioni di euro rispetto ai complessivi ricavi sociali.

Infatti il criterio della cd. “grave incongruenza” non va ancorato solo ad un dato numerico riconducibile alla percentuale di scostamento ma ad una valutazione più complessa.

Questo il sunto della Sentenza n. 10952 del 9 giugno 2020.

Corte di Cassazione - sentenza n. 10952 del 9 giugno 2020
Studi di settore, se l’impresa è grande lo scostamento rileva anche se è minimo

La decisione - Il ricorso per cassazione è stato proposto da una società avverso la sentenza della CTR che, in conferma della decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso un avviso di accertamento fondato sul rilevato scostamento dallo studio di settore applicabile al caso di specie.

Secondo il giudice di appello, nel corso del contraddittorio instaurato tra Agenzia e contribuente, non erano emersi elementi significativi atti a giustificare lo scostamento dal reddito medio di settore.

Con il motivo principale di ricorso la società ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993 per aver il giudice di merito erroneamente valutato la correttezza degli esiti dell’accertamento induttivo, fondato solo sulle risultanze evincibili dallo scostamento reddituale tra il dichiarato e lo studio di settore, peraltro minimo. I giudici di legittimità hanno considerato infondata la doglianza della società e rigettato il ricorso.

In tema di accertamento da studi di settore è consolidato il principio per cui la procedura è fondata su un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento.

Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere probatorio, da un lato l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di motivare l’atto di accertamento non solo con il mero rilievo dello scostamento, ma con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni del contribuente.

Dal lato, invece, del contribuente accertato, questi ha l’onere di dimostrare in sede di contraddittorio endoprocedimentale la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame.

A riguardo,

“l’esito del contraddittorio non condiziona peraltro l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, il cui onere probatorio grava sull’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente.”

A completamento del quadro, i giudici hanno anche ribadito che, in caso di omessa partecipazione del contribuente al contraddittorio, regolarmente instaurato, o di mancata allegazione di documentazione probatoria, l’Ufficio non è tenuto a fornire ulteriore dimostrazione della pretesa erariale, assumendo in questa ipotesi lo scostamento “la dignità di indizio grave e preciso, idoneo, pur se unico, a supportare la dimostrazione del fatto ancora sconosciuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c.”

Nel caso di specie il giudice d’appello si è attenuto ai summenzionati principi, muovendo dal presupposto che la ricorrente non ha in alcun modo fornito spiegazioni riguardo allo scostamento, limitandosi ad esporre la tipologia dell’attività svolta, con l’allegazione di una pubblicazione esplicativa.

La difesa della società non ha colto nel segno perché il tutto si è risolto nella critica ai cluster applicato dalla Amministrazione senza tuttavia allegare alcun elemento a spiegazione dello scostamento tra il dichiarato ed il reddito dello studio di settore individuato dall’Ufficio.

Né rileva il fatto, ed è questo il punto interessante della decisione in commento, che il reddito desumibile dal cluster applicato per lo studio di settore e quello dichiarato sia minimo. Infatti il criterio della cd. “grave incongruenza” non va solo ancorato ad un dato numerico riconducibile alla percentuale di scostamento ma ad una valutazione più complessa, che non può ignorare, a giudizio del Collegio di legittimità,

“il risultato in sé dello scostamento, dovendo altrimenti ritenersi che a fronte di imprese molto grandi, la cui singola unità percentuale di scostamento può equivalere a milioni di euro rispetto ai complessivi ricavi sociali, anche differenze di tale portata dovrebbero considerarsi prive del requisito della grave incongruenza.”

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