Se lo statuto nulla dispone, il compenso agli amministratori è deducibile solo con la delibera assembleare

Emiliano Marvulli - Leggi e prassi

C'è bisogno di una esplicita delibera assembleare perché i compensi erogati agli amministratori della società di capitali siano deducibili, se l'atto costitutivo non riporta una esplicita previsione a riguardo. Lo chiarisce l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 38757 del 7 dicembre 2021.

Se lo statuto nulla dispone, il compenso agli amministratori è deducibile solo con la delibera assembleare

Se l’atto costitutivo della società non prevede una esplicita previsione a riguardo, i compensi erogati agli amministratori della società di capitali sono deducibili solo a fronte dell’esplicita delibera assembleare.

In mancanza di tale delibera, il costo relativo ai compensi corrisposti agli amministratori è indeducibile ai fini delle imposte dirette, per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità di cui all’art. 109 TUIR.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 38757 del 7 dicembre 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 38757 del 7 dicembre 2021
Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 38757 del 7 dicembre 2021

La sentenza – Il procedimento si è incardinato sul ricorso presentato da una società a responsabilità limitata avverso un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva proceduto ad accertamento analitico-induttivo ai fini imposte dirette contestando, tra l’altro, l’indebita deduzione ai fini IRES dei compensi degli amministratori perché, in assenza di una specifica previsione statutaria, non erano stati preventivamente autorizzati dalla delibera dell’assemblea dei soci.

Il ricorso è stato accolto in primo grado, laddove i giudici di merito hanno ritenuto che la struttura del consiglio di amministrazione, che di fatto costituiva la quasi totalità (98,2 per cento) della compagine societaria, garantiva che la remunerazione degli amministratori, appostata in bilancio, corrispondesse all’effettiva volontà dei soci. L’appello dell’Ufficio è stato accolto dalla CTR, che ha però dichiarato non dovute le sanzioni.

Il giudizio è giunto quindi dinanzi alla Corte di Cassazione. In questa sede società ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 2475 e 2389 cod. civ., nonché dell’art. 95, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la contestazione relativa all’indeducibilità dei compensi agli amministratori per difetto d’inerenza, per mancanza di una specifica e preventiva delibera dell’assembleare.

La società ricorrente ha osservato inoltre che l’art. 95, co. 5 del TUIR non contiene alcun riferimento alla previa necessità di deliberazione dell’assemblea quanto al compenso degli amministratori ai fini della deducibilità del costo. Sulla base di tale considerazione la ripresa fiscale doveva ritenersi illegittima, oltretutto in ragione della ristretta base partecipativa familiare della società, in cui gli amministratori sono di fatto identificati con la compagine societaria.

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso della società, alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21933 del 2008 secondo cui, nel caso non sia espressamente previsto dall’atto costitutivo, la misura dei compensi da erogare agli amministratori della società di capitali deve essere stabilito da una esplicita delibera assembleare.

Sul punto il collegio ha sancito che, in tema di redditi d’impresa, non è deducibile la spesa sostenuta da una società di capitali per i compensi agli amministratori - non stabiliti nell’atto costitutivo - in mancanza di una esplicita delibera assembleare preventiva, per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità del costo di cui all’art. 109 TUIR.

Inoltre tale deliberazione non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, che è sostanzialmente differente da quella di determinazione dei compensi (e la volontà della società non può rifarsi a intendimenti impliciti o taciti), né è ratificabile successivamente, stante la natura inderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c.

Inoltre, il principio esplicitamente previsto per le società per azioni dall’art. 2389 cc, secondo cui i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea, è un principio generale applicabile anche alle società a responsabilità limitata anche in assenza di un esplicito richiamo.

L’atto costitutivo può dunque prevedere o meno un compenso per gli amministratori ma, laddove non lo preveda, il raccordo della disposizione civilistica con la norma fiscale di cui all’art. 95, quinto comma, TUIR impone che la certezza e/o determinabilità del costo ai fini della sua inerenza e quindi della sua deducibilità sia previamente determinato dall’organo assembleare.

Nel caso di specie, da un lato, l’atto costitutivo prevedeva che all’organo amministrativo spettasse solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo Ufficio, rimandando all’assemblea di stabilire gli eventuali compensi spettanti a titolo di indennità e, dall’altro, per l’anno d’imposta controllato mancava la delibera assembleare di determinazione di compenso per gli amministratori. Da qui l’indeducibilità del costo per carenza dei requisiti di certezza e/o determinabilità.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network