Staking criptovalute, a pochi giorni dalla pubblicazione della risposta all'interpello numero 433, l'Agenzia delle Entrate rettifica i chiarimenti nella risposta all'interpello numero 437 del 26 agosto 2022. Il premio è erogato come acconto e chi detiene il wallet deve indicare gli importi tra i redditi di capitale del quadro RL del modello Redditi.

A soli due giorni dalla pubblicazione della Risposta a Interpello 433 dello scorso 24 agosto 2022, con cui sono stati forniti chiarimenti sui profili fiscali da riservare ai servizi di staking erogati da talune società exchange, l’Agenzia delle entrate è tornata sull’argomento pubblicando la risposta 437, di rettifica della precedente, con cui ha affermato che la ritenuta applicata dalla società italiana che eroga il premio è a titolo di acconto e che, di conseguenza, la persona fisica residente che detiene il wallet deve dichiarare il reddito nella Sezione I-A “Redditi di capitale” del Quadro RL del Modello Redditi.
L’impianto generale del parere dell’Amministrazione finanziaria non è variato. Infatti resta confermata la posizione sulle operazioni di conversione di valute virtuali in valute tradizionali, che danno origine a redditi diversi di natura finanziaria se compiute a pronti oppure a termine, se la giacenza media è superiore al controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
Stesso discorso per quanto riguarda l’assoggettamento agli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’art. 4 del D.L. 167/1990, che non sussistono se il wallet è detenuto da una persona fisica residente presso una società localizzata in Italia, nonché l’esclusione dal pagamento dell’IVAFE.
La rettifica in merito agli obblighi dichiarativi
Nell’ambito della discrezionalità della propria azione amministrativa l’Agenzia delle entrate ha comunicato al contribuente istante un cambio di orientamento rispetto alla precedente risposta in merito agli obblighi dichiarativi legati all’operazione di staking.
Resta fermo che la remunerazione (in cripto-valute) dell’attività di staking è inquadrabile quale reddito di capitale ai sensi dall’articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir.
Si tratta di una norma di chiusura della categoria dei redditi di capitale, introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 al fine di ricondurre a tale categoria reddituale tutti i redditi derivanti dall’impiego del capitale.
Come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito.
Nella precedente risposta 433 era stato affermato che se le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, per l’attività di staking, fossero state accreditate nel wallet da una Società italiana, quest’ultima avrebbe dovuto applicare una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Di conseguenza il titolare del wallet non avrebbe dovuto dichiarare alcunché nella propria dichiarazione dei redditi avendo subito una ritenuta a titolo di imposta.
Rettificando questo specifico punto della risposta, l’Agenzia delle entrate ha affermato che la società italiana che accredita sul wallet le cripto-valute derivanti dallo staking non deve applicare una ritenuta a titolo di imposta ma a titolo di acconto.
Ciò in quanto il citato art. 26 dispone, per quanto di interesse, che “i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 [attualmente 26] per cento a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale.”
Nel caso di specie, tenuto conto che l’Istante è una persona fisica residente in Italia, tali remunerazioni dovranno essere assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto da parte della Società e indicate dal contribuente nella Sezione I-A “Redditi di capitale” del Quadro RL del Modello Redditi.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 436 del 26 agosto 2022
- Tassazione dei redditi derivanti dall’attività di staking di cripto-valute.
Gli effetti della rettifica della risposta
Considerato che la risposta rettificativa è giunta solo due giorni dopo da quella rettificata è ragionevole affermare che la stessa non produrrà alcun effetto sostanziale in capo all’istante.
La risposta rettificativa a interpello, infatti, produce effetti differenti a seconda al momento in cui la rettifica della risposta viene notificata o comunicata al contribuente.
Infatti, nell’ipotesi in cui al momento della ricezione della risposta rettificativa, il contribuente abbia già posto in essere il comportamento prospettato nell’istanza o dato attuazione alla norma oggetto dell’interpello, comportandosi in senso conforme al primo parere dell’Agenzia, gli eventuali atti impositivi o sanzionatori fondati sul diverso parere contenuto nella risposta rettificativa sono nulli.
Qualora, invece, la risposta rettificativa sia notificata o comunicata prima che l’istante abbia tenuto il comportamento prospettato o dato attuazione alla norma oggetto dell’interpello, l’Amministrazione finanziaria, in applicazione del parere contenuto nella nuova risposta e disatteso dal contribuente, può recuperare le imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, ma non sono dovute le sanzioni.
Il caso che ci occupa rientra appunto in questa seconda ipotesi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Premi sullo staking: sono redditi di capitale da dichiarare nel quadro RL