Check list regime forfettario: cosa controllare per verificare i requisiti

Domenico Catalano - Dichiarazione dei redditi

Check list regime forfettario: che cosa bisogna controllare per verificare i requisiti di ammissibilità? Ci sono diversi aspetti e limiti da rispettare per accedere al regime, relativi a ricavi, spese e redditi

Check list regime forfettario: cosa controllare per verificare i requisiti

Check list regime forfettario: quali sono gli elementi da verificare per potervi accedere?

Quello forfettario è un particolare regime fiscale dedicato ai titolari di partita IVA, che permette loro di fruire di specifiche agevolazioni e semplificazioni.

Per aderire al regime forfettario è necessario verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

I requisiti da rispettare sono relativi ai ricavi ottenuti, al limite massimo di spesa e a quello del reddito da lavoro. Attenzione poi alle cause ostative, che comportano la fuoriuscita dal regime agevolato.

Check list regime forfettario: cosa controllare per verificare i requisiti

Quali sono gli elementi da verificare per accedere al regime forfettario?

Prima di vedere la check list è importante ricordare che quello forfettario è un regime di tassazione sostitutivo dell’IRPEF.

Questo è dedicato ai titolari di partita IVA, in particolare alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni, che, se in possesso dei requisiti, possono beneficiare della tassazione agevolata del 15 per cento e al 5 per cento per le nuove attività.

Sono escluse le società (sia di persone sia di capitali) e le associazioni professionali.

Cosa devono controllare, dunque, questi soggetti per accedere al regime forfettario? In primo luogo bisogna verificare i ricavi e i compensi ottenuti durante l’anno d’imposta di riferimento. Quindi, per accedere nel 2022 si devono prendere in considerazione quelli del 2021.

Il totale dei ricavi e dei compensi conseguiti o percepiti nell’anno non deve superare gli 85.000 euro.

A questo proposito è importante sottolineare come sia necessario considerare, ai fini del calcolo, tutte le attività esercitate, anche se sono contraddistinte da codici ATECO diversi, senza detrarre le uscite. In caso di apertura di una nuova attività, il limite va ridotto in proporzione al periodo di operatività.

Nel periodo d’imposta 2024 si potranno avere tre diverse situazioni rispetto alla verifica del limite dei ricavi:

Ricavi conseguiti (fatture incassate) nel 2024 Conseguenze fiscali
Ricavi compresi tra 0 e 85.000 euro Il contribuente rimane nel regime forfettario
Ricavi superiori a 85.000 euro ma inferiori a 100.000 Il contribuente esce dal regime forfettario dal 2025
Ricavi superiori a 100.000 euro Il contribuente esce dal regime forfettario già nel 2024

Il secondo aspetto da verificare è il rispetto del limite di spesa per il lavoro. In particolare si tratta degli eventuali costi sostenuti per:

  • il lavoro accessorio;
  • il lavoro dipendente;
  • i compensi ai collaboratori, anche a progetto;
  • le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
  • le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

L’importo complessivo di tutte queste spese non può superare i 20.000 euro lordi. Il precedente massimale di 5.000 euro è stato sostituito dalla Legge di Bilancio 2020.

L’ultimo aspetto che i titolari di partita IVA devono considerare per l’ammissione al regime forfettario è il limite dei redditi da lavoro dipendente o assimilati e da pensioni.

In questo caso, l’importo totale percepito deve essere inferiore a 30.000 euro. Unica eccezione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, è rappresentata dai lavoratori dimessi o licenziati (purché nello stesso anno non abbiano ottenuto altri redditi).

Check list regime forfettario: attenzione alle cause di esclusione

Nella check list del regime forfettario bisogna tener conto non solo dei requisiti minimi per l’accesso ma anche degli elementi che ne comportano l’esclusione.

In alcuni casi particolari, infatti, i titolari di partita IVA non potranno accedere al regime forfettario.

I primi a non poter applicare la tassazione agevolata sono le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA oppure di regimi forfettari di determinazione del reddito.

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10E del 2016, i regimi speciali IVA riguardano:

  • agricoltura e attività connesse e pesca;
  • vendita sali e tabacchi;
  • commercio dei fiammiferi;
  • editoria;
  • gestione di servizi di telefonia pubblica;
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72;
  • agenzie di viaggi e turismo;
  • agriturismo;
  • vendite a domicilio;
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.

Allo stesso modo, sono esclusi anche i non residenti. Fanno eccezione i soggetti che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno che aderisce all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni.

Questi, però, devono produrre in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo.

Le altre categorie di titolari di partita IVA che non possono beneficiare del regime forfettario sono le seguenti:

  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • i titolari di attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari oppure che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche che svolgono attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono ancora in corso o sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. Unica eccezione, chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • soggetti che non sono in possesso dei requisiti relativi ai limiti di ricavi, spesa e reddito.

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