Spesometro 2017: nuove istruzioni nelle FAQ aggiornate dell’AdE

Redazione - Comunicazioni IVA e spesometro

Spesometro 2017: nuove FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in vista dell'imminente scadenza del 16 ottobre 2017. Ecco le nuove istruzioni.

Spesometro 2017: nuove istruzioni nelle FAQ aggiornate dell'AdE

Spesometro 2017: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata dell’11 ottobre 2017 nuove FAQ sulla compilazione dati fatture in vista della scadenza fissata al 16 ottobre 2017.

Le ultime istruzioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nelle FAQ riguardano i casi di scarto file spesometro 2017 senza motivo, i tempi di elaborazione e l’inserimento nella sezione monitoraggio dati fatture e le modalità di firma da parte di intermediari e contribuenti.

Dopo l’ufficialità della proroga della scadenza al 16 ottobre 2017 è bene fare il riepilogo delle ultime istruzioni contenute nelle FAQ aggiornate dall’Agenzia delle Entrate per chiarire quali sono i dati obbligatori da inserire nella comunicazione dati fatture emesse e ricevute.

Le istruzioni pubblicate in merito a compilazione e invio telematico dello spesometro 2017 chiariscono, inoltre, alcuni dei dubbi e delle criticità in merito all’invio dati fatture emesse e ricevute relative ad agenzie viaggi in regime Iva 74-ter, acquisti intracomunitari effettuati dalle PA e come valorizzare il campo Codice Fiscale nel caso di operazioni effettuate da controparti estere, IntraUE o ExtraUE.

Già negli scorsi giorni l’Agenzia delle Entrate, attraverso le FAQ pubblicate nella sezione “Info e Assistenza online” del portale Fatture e Corrispettivi, aveva fornito alcune utili istruzioni in vista della scadenza per l’invio telematico dello spesometro 2017 e un punto di importante chiarimento è stata la procedura da seguire in caso di scarto file per errori in una o più fatture.

Con le FAQ dell’11 ottobre 2017 arrivano altri importanti chiarimenti. Riportiamo di seguito le ultime istruzioni pubblicate nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla compilazione e invio telematico dello spesometro 2017.

Spesometro 2017: FAQ aggiornate dall’Agenzia delle Entrate

Ecco le nuove FAQ spesometro 2017 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate l’11 ottobre 2017:

  • Chi può visualizzare i file sigillati?

Il sigillo dell’Agenzia delle Entrate equivale, ai fini dell’autorizzazione alla visualizzazione del file, alla firma digitale apposta dall’utente che si è autenticato in Fatture e Corrispettivi. Al file, infatti, viene associato il codice fiscale dell’utente in sessione al momento dell’apposizione del sigillo.
In fase di monitoraggio dei file trasmessi, la visualizzazione dei file è permessa all’utente che ha sigillato il file. Chi accede come incaricato, può visualizzare, in base all’opzione scelta ("File firmati da me" o «File firmati dal soggetto incaricante») i file sigillati da lui stesso o quelli sigillati da un utente che ha lavorato in Fatture e Corrispettivi con le credenziali Entratel o Fisconline del soggetto incaricante.

  • Ho inviato un file, ma non riesco a trovarlo con la funzione di monitoraggio dei file trasmessi. Devo inviarlo di nuovo?

No.
L’elaborazione di un file richiede, normalmente, fino a tre giorni.
Finché l’elaborazione non è conclusa, lo stato del file è interrogabile con la funzione di Monitoraggio dei file trasmessi digitando, fra i criteri di ricerca, l’identificativo assegnato al file al momento della trasmissione (mostrato nella banda azzurra che appare nella pagina quando si effettua l’invio).
Al termine dell’elaborazione, se è stato possibile individuare il firmatario del file, l’esito della trasmissione è interrogabile utilizzando anche gli altri filtri previsti dalla funzione di ricerca, altrimenti si può verificare lo scarto cercando il file tramite l’identificativo ad esso associato.

  • Il file che ho trasmesso risulta scartato, ma non trovo l’icona per vedere i dettagli. Come faccio a sapere perché è stato scartato?

Se il file, individuato grazie all’identificativo che gli viene assegnato al momento della trasmissione (mostrato nella banda azzurra che appare nella pagina quando si effettua l’invio), risulta scartato, ma non sono visibili né il nome del file, né l’icona per accedere ai dettagli, significa che non è stato possibile riconoscere il firmatario. In questo caso, lo scarto dipende dal fatto che il file non è stato firmato elettronicamente o è stato firmato con una firma non valida (il certificato è scaduto o si sono verificati errori durante l’acquisizione della firma).

  • Opero per conto di una società come incaricato, e ho trasmesso un file firmato con la mia smartcard personale. Posso vedere, dalla funzione di monitoraggio dei file trasmessi, lo stato del file?

Chi opera in Fatture e Corrispettivi in veste di incaricato può scegliere se visualizzare i file firmati con la propria smartcard o quelli firmati per mezzo dei certificati rilasciati alla società incaricante dall’Agenzia delle Entrate.
Per indicare la sua scelta, l’utente, al momento della ricerca dei file deve selezionare, nella sezione «firmatario», una delle due opzioni presentate: «File firmati da me» e «File firmati dal soggetto incaricante».
Se l’incaricato è titolare di una partita IVA, può anche accedere a Fatture e Corrispettivi scegliendo di lavorare per se stesso. In questo caso, la funzione di monitoraggio non gli presenta la sezione «firmatario» e gli permette di visualizzare i soli file che ha firmato con la propria smartcard.

Per visualizzare tutte le FAQ relative allo spesometro 2017 i lettori possono accedere alla pagine dedicata sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori chiarimenti si invita, invece, a consultare l’articolo di approfondimento dedicato alle nuove istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Spesometro 2017: nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Si riportano di seguito ulteriori utili FAQ aggiornate dall’Agenzia delle Entrate il 21 settembre 2017 su compilazione e invio telematico dello spesometro 2017:

  • In caso di operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera soggetto passivo di imposta ed in assenza di un numero di Codice Fiscale (cosa che sembra plausibile in alcuni stati esteri soprattutto Extra UE) si chiede cosa debba essere indicato nel campo «Codice Fiscale» dei dati del cessionario/committente nel blocco DTE.

Primariamente occorre precisare che, nella sezione DTE (dati fatture emesse), la compilazione del campo 2.2.1.2 Codice Fiscale è alternativa a quella dei campi presenti nel blocco 2.2.1.1 IdFiscaleIVA.

Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto passivo IVA comunitario, i campi da valorizzare sono 2.2.1.1.1 IdPaese e 2.2.1.1.2 IdCodice: nel primo campo verrà inserito l’identificativo del paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo gli estremi della partita IVA del soggetto.

Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto extracomunitario, i campi da valorizzare sono 2.2.1.1.1 IdPaese e 2.2.1.1.2 IdCodice: nel primo verrà inserito l’identificativo del paese extracomunitario (es. US per Stati Uniti) e nel secondo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.

Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto privato comunitario, occorrerà sempre valorizzare i campi 2.2.1.1.1 IdPaese e 2.2.1.1.2 IdCodice: nel primo campo verrà inserito l’identificativo del Paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo campo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.

  • Fatture di acquisto intracumunitari dalla Pubblica Amministrazione per fini istituzionali - i dati relativi a operazioni d’acquisto intracomunitario effettuati da una Pubblica Amministrazione nell’ambito dell’attività istituzionale devono essere inseriti nella «comunicazione dei dati fattura» oppure tale obbligo non sussiste in virtù della finalità istituzionale degli acquisti?

Si ritiene che un ente pubblico che effettui acquisti intracomunitari nell’ambito della sua attività istituzionale e che non abbia ricevuto tale fattura elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio non sia obbligato ad inviare la comunicazione dei dati di tali fatture.

  • Fatture di acquisto in regime Iva ordinario registrate in regime Iva 74 ter - come noto, per tali documenti (anche se emessi dal fornitore con separata indicazione di imponibile + IVA) si procede alla registrazione contabile e alla annotazione del registro IVA acquisti 74 ter per il totale del loro ammontare, senza separata indicazione di imponibile + IVA. Ci si chiede quindi come procedere alla comunicazione dati fattura; tali documenti dovranno essere comunicati con separata indicazione di imponibile + IVA o verranno comunicati con codice N5 regime del margine pur essendo indicata sulla fattura ricevuta la distinzione imponibile+imposta?

L’operazione in oggetto viene riportata nella comunicazione indicando la natura N5 - regime del margine, come peraltro già chiarito nella Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017.

  • Documenti da includere nella comunicazione con data fattura o data registrazione - il DM 340/1999 all’art. 5 consente di poter annotare nei registri IVA vendite le operazioni eseguite entro il mese successivo: quindi ci si può trovare nella casistica di fattura emessa in data 30/6 ma annotata nel registro IVA in data 31/07. Nella risoluzione Agenzia delle Entrate n. 87/2017 è stato specificato, per gli autotrasportatori che differiscono il termine di registrazione delle fatture, che queste dovranno essere oggetto di comunicazione in base alla data di registrazione; si chiede quindi se tale previsione può essere estesa alle agenzie viaggi.

Nella comunicazione dati fattura verranno riportati i documenti emessi in base alla data di annotazione sul registro IVA vendite, come già previsto per gli autotrasportatori.

  • Fatture emesse in regime Iva 74 ter - il DM 340/1999 all’art. 4 comma 2 prevede la possibilità di emettere le fatture intestate al cliente domiciliato presso l’agenzia viaggi intermediaria: di prassi, quindi, le agenzie viaggi organizzatrici (tour operator) emettono fattura intestata al cliente (ad es. Mario Rossi) senza raccogliere i dati anagrafici di residenza o domicilio dello stesso, ma domiciliandolo presso l’agenzia viaggi intermediaria (indicando quindi nel campo fattura relativo al domicilio l’indicazione c/o agenzia viaggi intermediaria, via xxxxxxx, città xxxxxxx). Come devono essere valorizzati i campi della comunicazione dati fatture relative al domicilio del cliente in questi casi?

Nella comunicazione dati fattura verranno riportati esattamente gli stessi dati indicati in fattura; di conseguenza verrà riportato il dato del domicilio indicato in fattura (cioè il domicilio dell’agenzia viaggi) in quanto come da espressa previsione normativa è data facoltà alle agenzie viaggi organizzatrici di non reperire i dati di residenza del cliente viaggiatore finale, domiciliandolo presso l’agenzia viaggi intermediaria. Si ricorda che nella comunicazione va, in ogni caso, riportato l’identificativo fiscale (CF o Partita IVA) del cliente così come indicato nella fattura.

  • Autofatture Art. 74-ter comma 8 - l’art 74ter c.8 del DPR 633/72 prevede che, in caso di commissioni riconosciute alle agenzie viaggi intermediarie, le agenzie viaggi organizzatrici emettano fatture per conto delle agenzie viaggi intermediarie per il riconoscimento delle relative provvigioni. Questi documenti vengono annotati dall’agenzia viaggi organizzatrice sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti, mentre vengono annotati dall’agenzia viaggi intermediaria nel registro Iva vendite senza annotazione dell’imposta (che viene assolta dall’agenzia viaggi organizzatrice attraverso un meccanismo simile al reverse charge). In particolare queste provvigioni saranno soggette ad Iva 22% nel caso di provvigioni su viaggi UE, saranno invece non imponibili art. 9 in caso di provvigioni su viaggi extra UE. Con quali codici deve essere classificata la natura di questi documenti per entrambe le agenzie viaggi?

Le agenzie organizzatrici (che emettono fattura per conto delle agenzie di viaggi per il riconoscimento delle provvigioni di queste ultime e annotano le fatture sia nel registro vendite che nel registro acquisti) inviano i dati di questo tipo di fattura tra i dati DTR (fatture di acquisto) con la codifica N6 - inversione contabile indicando la relativa imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, nel caso in cui la fattura riguardi operazioni non imponibili.

Le agenzie intermediarie comunicano i dati della fattura emessa (per loro conto dall’organizzatore), compilando i campi della sezione DTE e utilizzando la codifica N6 - inversione contabile (senza riportare l’imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, ove la fattura riguardi operazioni non imponibili.

  • Fatture ricevute da Isole Canarie - Nella predisposizione del file dati fatture ricevute occorre indicare obbligatoriamente all’interno della sezione CedentePrestatoreDTR, l’elemento informativo IdFiscaleIVA\IdPaese; quando la fattura è ricevuta da territori di Stati membri dell’UE che, ai fini IVA, non appartengono all’UE (operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti ad esempio dalle isole Canarie), inserendo l’idPaese dello Stato il controllo del file non viene superato se non indicando l’operazione come acquisto intracomunitario (TipoDocumento TD10|TD11). Come superare il problema?

L’operazione è assimilata ad un’importazione extra UE, pertanto può essere rappresentata valorizzando l’elemento informativo IdFiscaleIVA\IdPaese con la stringa «OO» e l’elemento IdFiscaleIVA\IdCodice con una sequenza di undici «9», come indicato al punto 4 della Risoluzione 87/E del 5 luglio 2017.

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