Spese sanitarie, novità dal 1° gennaio 2023: obbligo di invio dei dati anche per gli ottici

Diego Denora - Dichiarazioni e adempimenti

Dal 1° gennaio 2023 anche gli ottici dovranno provvedere all'invio dei dati relativi alle spese sanitarie dell'anno d'imposta 2022. Le informazioni saranno necessarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

Spese sanitarie, novità dal 1° gennaio 2023: obbligo di invio dei dati anche per gli ottici

Novità in arrivo a partire dal 1° gennaio 2023: anche gli ottici saranno chiamati all’invio dei dati delle spese sanitarie, relativi all’anno d’imposta 2022.

A stabilirlo è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2022.

La comunicazione delle informazioni sarà necessaria per l’elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Con il recente provvedimento vengono recepite le nuove indicazioni del decreto ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, che ha esteso la platea dei soggetti obbligati all’invio telematico dei dati al sistema tessera sanitaria.

Spese sanitarie, novità dal 1° gennaio 2023: obbligo di invio dei dati anche per gli ottici

Con il provvedimento Prot. n. 465446/2022 del 16 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate stabilisce l’estensione della platea obbligata all’invio telematico dei dati relativi alle spese sanitarie.

Dal 1° gennaio 2023 l’obbligo sarà previsto anche per gli ottici, chiamati a fornire al sistema tessera sanitaria le informazioni relative al periodo d’imposta 2022.

Tali informazioni saranno utilizzate per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, le cui bozze dei modelli 2023 dovrebbero essere messe a disposizione a giorni.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate recepisce quanto previsto dal decreto del MEF dello scorso 28 novembre.

Con il decreto in questione gli ottici sono stati aggiunti all’elenco dei soggetti obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie. All’articolo 1, comma 1, del decreto del MEF del 1° settembre 2016 è stata infatti aggiunta la lettera g):

“a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f)ovvero registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.”

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 16 dicembre 2022
Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022.

Spese sanitarie, cosa prevede il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che estende agli ottici l’obbligo di invio dei dati relativi alle spese sanitarie, sono riportate anche le tipologie di spese che devono esser comunicate.

L’elenco contenuto nel documento di prassi è il seguente:

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
  • altre spese sanitarie.

La richiesta verbale al medico o alla struttura sanitaria dell’annotazione sul documento fiscale dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie si applica per le spese sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo al 16 dicembre 2022.

Nel provvedimento viene inoltre richiamato il provvedimento numero 401 del 10 novembre 2022, con il quale l’autorità Garante della Privacy si è espresso in merito al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate conferma, infine, le disposizioni sulla tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento del 16 ottobre 2020.

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