Sospensione feriale anche per l’INPS: dal 27 luglio stop alle notifiche

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

La tregua di agosto riguarderà anche l'INPS: dal 27 luglio parte la sospensione feriale per le notifiche

Sospensione feriale anche per l'INPS: dal 27 luglio stop alle notifiche

Come succede per il Fisco, anche l’INPS si ferma ad agosto: per tutto il mese è prevista la sospensione della notifica degli atti e dei verbali.

A partire dal 27 luglio e per tutto il mese successivo l’INPS sospenderà la notifica delle “Note di rettifica”, così come le verifiche della regolarità contributiva.

A comunicarlo è lo stesso Istituto nel messaggio pubblicato sul sito il 15 luglio 2026.

Durante il mese di agosto sarà sospesa anche la notifica delle “Diffide di adempimento” nei confronti di tutti i soggetti contribuenti e la notifica dei verbali ispettivi.

La gestione del recupero dei crediti attraverso l’agente della riscossione sarà disponibile solo in alcune specifiche date.

Sospensione feriale anche per l’INPS: dal 27 luglio stop alle notifiche

Non solo fisco: la tregua di agosto riguarderà anche l’INPS.

Durante il periodo estivo, come accaduto anche gli anni scorsi, l’Istituto blocca l’invio delle notifiche degli atti nei confronti dei contribuenti. Ad annunciarlo è stato lo stesso Istituto nel messaggio n. 2371/2026, pubblicato sul sito istituzionale.

Come funziona la sospensione feriale dell’INPS?

Come spiegato dall’Istituto, con l’obiettivo di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari, a partire dal 27 luglio e per tutto il mese di agosto (dal 1° al 31 compreso) saranno sospese le notifiche delle “Note di rettifica” e le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Allo stesso modo, durante lo stesso periodo verrà sospeso anche l’invio delle notifiche con le “Diffide di adempimento” nei confronti di tutti i contribuenti. L’unica esclusione è data dai casi in cui il termine di prescrizione è particolarmente ravvicinato.

La sospensione, invece, non sarà attiva per gli atti che riguardano la contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici.

Il mese di agosto vedrà poi anche la sospensione da parte dell’INPS dell’attività di notifica dei verbali ispettivi nei confronti di tutti i soggetti destinatari e di consegna degli atti di recupero che derivano dalla vigilanza documentale.

Ad ogni modo, precisa l’INPS, resta fermo l’obbligo di notifica nei casi in cui questa sia necessaria a escludere il pregiudizio dei crediti dell’Istituto.

Ad agosto l’INPS sospende anche l’emissione degli avvisi di addebito

Oltre alle attività indicate, fino al 31 agosto si ferma anche l’emissione degli avvisi di addebito (AVA) da parte dell’INPS.

Tuttavia, con l’obiettivo di consentire le eventuali richieste di regolarizzazione, i contribuenti che nel periodo della sospensione intendono farlo avranno comunque la possibilità di procedere al trasferimento dei crediti contributivi all’agente della riscossione a cura delle Strutture territoriali dell’INPS.

In ogni caso, la sospensione dell’emissione degli avvisi di addebito dovrà essere adeguata ai termini di prescrizione del credito. In questi casi, le Strutture territoriali dell’INPS valuteranno la necessità notificare in via amministrativa un atto di interruzione della prescrizione.

Come indicato dall’INPS nel messaggio, per la gestione del recupero dei crediti attraverso l’agente della riscossione, l’operazione di “infasamento” sarà disponibile per le Strutture territoriali nelle seguenti date:

  • 6 e 7 agosto per la data di consegna del 10 agosto;
  • 20 e 21 agosto per la data di consegna del 25 agosto 2026.

Infine, specifica l’INPS, la sospensione feriale fino al 31 agosto riguarderà anche le attività di notifica degli atti di accertamento della violazione e delle ordinanze/ingiunzione.

Ad ogni modo, la sospensione dovrà tenere conto dei termini di prescrizione del procedimento sanzionatorio, una circostanza che si dovrà considerare in fase di istruttoria della posizione. Terminata l’istruttoria, la Struttura territorialmente competente sarà chiamata a valutare se procedere comunque alla notifica dell’atto di accertamento o dell’ordinanza/ingiunzione.