Smart working e telelavoro, residenza e sede dell’attività rilevanti per le agevolazioni impatriati

Rosy D’Elia - Irpef

Smart working e telelavoro, ok alle agevolazioni per lavoratori impatriati in caso di residenza in Italia e attività lavorativa svolta prevalentemente sul nostro territorio, a prescindere dal luogo in cui opera il datore di lavoro. Nuovi chiarimenti sul tema dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 3 del 7 gennaio 2022.

Smart working e telelavoro, residenza e sede dell'attività rilevanti per le agevolazioni impatriati

Smart working e telelavoro: residenza e sede dell’attività del presente e del passato sono rilevanti per stabilire se è possibile accedere alle agevolazioni per i lavoratori impatriati. Non ha importanza il luogo in cui opera il datore di lavoro.

Sul tema è tornata ancora una volta l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 3 del 7 gennaio 2022, chiarendo le considerazioni da fare per valutare la possibilità di beneficiare del regime speciale.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 3 del 7 gennaio 2022
Prestazione lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero parzialmente svolta in Italia in telelavoro - Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Smart working e telelavoro, residenza e sede delle attività rilevanti per le agevolazioni impatriati

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da seguire, arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una cittadina italiana, tornata a vivere sul nostro territorio dalla Svizzera, dove è stata precedentemente residente e iscritta all’AIRE dal 2015, e che vorrebbe beneficiare delle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati.

L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, cosiddetto decreto internazionalizzazione, ha previsto un regime speciale per coloro che trasferiscono la residenza in Italia dopo aver trascorso un periodo all’estero. L’impianto della norma è stato rivisto dal Decreto Crescita nel 2019.

Per coloro che hanno trascorso almeno due anni all’estero e rispondono a tutti gli altri requisiti richiesti i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia “concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare” per 5 periodi d’imposta.

Dal momento che, in accordo con la sua azienda, la contribuente sarà presente in Svizzera solo 5 giorni al mese e svolgerà la sua attività in telelavoro, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati e conoscere l’eventuale decorrenza del regime speciale.

Con la risposta all’interpello numero 3 del 7 gennaio 2022, l’Amministrazione finanziaria concede il suo via libera:

“Laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame, non oggetto di verifica in sede di interpello, si ritiene che l’Istante potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 - come modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni - per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta”.

Smart working e telelavoro, ok alle agevolazioni per lavoratori impatriati con la residenza in Italia

Sono due gli aspetti rilevanti da sottolineare quando si parla del rapporto che lega smart working o telelavoro alle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati.

Più volte l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la norma non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato.

Risultato? Possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).

L’altro aspetto, che è centrale dal momento che rappresenta uno dei requisiti principali, riguarda il luogo in cui si opera: per beneficiare del regime impatriati, infatti, è necessario che l’attività lavorativa sia prestata “prevalentemente” nel territorio italiano.

Questa condizione deve essere verificata per ogni periodo d’imposta a cui si applicano le agevolazioni: risulta soddisfatta in caso di svolgimento delle attività in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno.

La risposta all’interpello numero 3, inoltre, specifica:

“Nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non possono essere invece, computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all’estero, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato”.

Inoltre l’articolo 2 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi indica proprio 183 giorni, o 184 in caso di anno bisestile, di iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente o di domicilio o residenza come necessari per considerare una persona residente in Italia.

Le valutazioni utili per stabilire se è possibile accedere alle agevolazioni per gli impatriati in caso di smart working o telelavoro, quindi, non riguardano il datore di lavoro ma il lavoratore stesso e il luogo in cui risiede e svolge la sua attività, oltre ovviamente al luogo in cui l’ha svolta ed è stato residente in passato.

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