Smart working, quando i dipendenti hanno diritto alle agevolazioni per i lavoratori impatriati?

Rosy D’Elia - Irpef

Smart working dipendenti e agevolazioni per i lavoratori impatriati: quando è possibile applicarle? Non è rilevante la sede del datore di lavoro o quella indicata nel contratto, ma il luogo effettivo di svolgimento delle attività. È questa la posizione dell'Agenzia delle Entrate che emerge in due risposte all'interpello fornite a settembre 2021.

Smart working, quando i dipendenti hanno diritto alle agevolazioni per i lavoratori impatriati?

Smart working, quando c’è la possibilità per i dipendenti beneficiare delle agevolazioni fiscali destinate ai lavoratori impatriati? Fondamentale è il luogo di svolgimento delle attività, non ha importanza la sede del datore di lavoro, né quella indicata nel contratto. Ma è necessario che i redditi siano prodotti in Italia.

Via libera, quindi, sul regime agevolativo per coloro che, pur essendo dipendenti di una società estera, lavorano da remoto in Italia. Accesso vietato per coloro che, al contrario, sono assunti da una società italiana ma svolgono gran parte delle attività in un altro paese.

È questa la posizione dell’Agenzia delle Entrate che a distanza di una settimana, il 16 settembre e il 23 settembre, si è espressa sul tema analizzando due situazioni opposte.

Sotto la lente di ingrandimento è l’articolo 16 del Decreto legislativo numero 147/2015.

La norma stabilisce che per i primi cinque anni dal trasferimento della residenza in Italia, il reddito di lavoro dipendente (o assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia per chi rientra dall’estero concorre alla formazione del reddito complessivo per un valore pari al 30 per cento dell’ammontare, percentuale che scende al 10 per cento in caso di residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Smart working, quando i dipendenti hanno diritto alle agevolazioni per i lavoratori impatriati?

In particolar modo nella risposta all’interpello numero 621 del 23 settembre 2021 si affronta il caso di un dipendente di una società italiana, assunto per la sede di Milano, che a causa della pandemia ha trascorso gran parte del 2020 in smart working in Belgio, suo paese di origine, svolgendo in Italia solo 76 giorni lavorativi.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 621 del 23 settembre 2021
Dipendente di una società italiana che svolge l’attività lavorativa in «smart working» all’estero - Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015

Dal momento che il manager arrivava in Italia da una precedente esperienza all’estero, l’azienda ha applicato in busta paga le agevolazioni fiscali previste per i lavoratori impatriati, riservate sia ai cittadini italiani che a quelli stranieri.

Sulla possibilità di beneficiare del regime agevolato, però, dall’Agenzia delle Entrate è arrivato un chiaro veto:

“Si ritiene, quindi, che l’Istante non può applicare l’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 147 del 2015 - come modificato dall’articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni - ai redditi erogati al dipendente considerato che gli stessi non sono stati prodotti nel territorio dello Stato e che per il periodo di imposta 2020 l’attività lavorativa non è stata svolta prevalentemente nel territorio dello Stato”.

Nel caso di coloro che risultano dipendenti in Italia e svolgono la maggior parte delle loro attività in smart working all’estero non ci sono le condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate agli impatriati.

Il regime agevolato non spetta solo agli italiani, ma anche ai cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale nei seguenti casi:

  • possesso di un titolo di laurea e svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia in maniera continuativa negli ultimi 24 mesi o più;
  • attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più svolta in maniera continuativa con il conseguimento di un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Dipendenti italiani in smart working all’estero: nessuna agevolazione, via libera in caso contrario

In ogni caso per beneficiare della riduzione dell’imponibile bisogna rispettare i requisiti che seguono:

  • trasferire la residenza in Italia;
  • non essere stato residente in Italia nei due periodi di imposta antecedenti al trasferimento e impegnarsi a essere residenti in Italia per almeno due anni;
  • svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia, ovvero più di 183 giorni nell’arco dell’anno.

Non c’è dubbio: coloro che risultano dipendenti in Italia, ma svolgono la loro attività in smart working trovandosi per la maggior parte dell’anno all’estero non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori impatriati.

Opposta è la situazione analizzata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 596 del 16 settembre 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 596 del 16 settembre 2021
Soggetto che svolge in Italia attività in «smart working» per una società estera - Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16
del decreto legislativo 14 settembre 2015

Un cittadino italiano che vive negli Stati Uniti ed è dipendente di un’azienda statunitense ma ha raggiunto un accordo per svolgere le sue attività in Italia in smart working ha diritto a beneficiare della riduzione dell’imponibile, sempre a patto che trascorra la maggior parte dell’anno sul nostro territorio.

La norma, infatti, non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa che opera sul territorio dello Stato: i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti in caso di lavoro autonomo o di impresa siano stranieri non residenti, possono accedere alle agevolazioni fiscali.

Nella risposta all’interpello numero 621 del 23 settembre 2021, infine, si chiarisce:

“L’agevolazione de qua risulta applicabile ai soli redditi che si considerano
prodotti nel territorio dello Stato
. Ciò è in linea con la finalità delle norme tese ad
agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività e, in
particolare, con il tenore letterale dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 - norma di
carattere generale per l’ampiezza dei destinatari ai quali si rivolge - il quale dichiara
espressamente agevolabili i redditi prodotti in Italia
.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network