I giudici della Corte applicano la disciplina prevista ai fini dell’imposta di registro in caso di divisione ereditaria con assegnazioni di beni eccedenti la quota di diritto

Nella controversia in esame, alcuni contribuenti, in qualità di eredi testamentari del defunto, hanno proposto ricorso per la Cassazione della sentenza di secondo grado in relazione all’imposta di registro applicata sui conguagli relativi ad una divisione ereditaria.
In particolare, nel ricostruire i gradi precedenti del giudizio, il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso originario dei contribuenti, trattandosi di “scioglimento di comunione di beni senza conguaglio, non traslativa di beni, soggetta, quindi, all’imposta di registro dell’uno per cento da calcolare sull’intera massa ereditaria oggetto della divisione dei beni”, nel presupposto che agli eredi sono stati assegnati beni di valore superiore alle quote loro spettanti e che di conseguenza i condividenti erano tenuti a versare agli altri i relativi conguagli.
Come precisato con circolare n. 18/E del 2013, qualora i conguagli siano superiori al 5 per cento della quota di diritto spettante al condividente, gli stessi sono soggetti all’imposta proporzionale dovuta per gli atti traslativi indipendentemente dal suo concreto versamento.
Per tali atti l’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986 (cd. TUR) prevede l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota proporzionale del 9 per cento.
In particolare, l’articolo 34 del TUR, al primo comma, prevede che:
“la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati bene per un valore complessivo quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.”
Divisioni con conguagli: il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro
Ai fini dell’imposta di registro, con riferimento alla divisione che non preveda conguagli, ai sensi dell’articolo 34 del TUR, il potere di rettifica dei valori dichiarati nell’atto di divisione non può essere esercitato dall’amministrazione finanziaria, stante la natura dichiarativa, ai fini tributari, della divisione e la conseguente inapplicabilità della deroga prevista dall’articolo 52, comma 5-bis del TUR, alla disciplina posta dai commi 4 e 5 della medesima disposizione, con conseguente preclusione all’accertamento dei conguagli c.d. “fittizi” di cui all’articolo 34, comma 3 del medesimo TUR, qualora le quote attribuite ai condividenti rispondano ai parametri catastali delineati dall’istituto della c.d. “valutazione automatica” degli immobili.
Allo stesso modo, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura ad un condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaro pari al valore delle loro quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, dato che quest’ultima è utilizzabile, ai sensi del predetto articolo 34, soltanto laddove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso, laddove, dunque, uno dei condividenti riceva l’attribuzione di beni, in natura o in denaro (pars quanta), eccedenti la quota (pars quota) a lui spettante sulla comunione dei beni (e sempreché il versamento in denaro non sia effettuato a copertura della quota spettante, restando irrilevante che la somma corrisposta non provenga dalla massa ereditaria, dato che l’articolo 34 non si occupa della provenienza dei beni assegnati, ma soltanto del loro valore).
Per approfondire tutte le agevolazioni fiscali sull’imposta di registro si invitano lettrici e lettori ad acquistare il nostro corso dedicato, troverete una guida pratica e, nelle prossime settimane, delle pillole video e degli aggiornamenti normativi. Nella scheda prodotto i successivi caricamenti vi saranno notificati via email, senza dover riacquistare il prodotto:
La Corte di Cassazione ha già precisato che, ai fini dell’imposta di registro, l’eccedenza derivante al condividente dall’assegnazione ad esso di beni di valore superiore a quello a lui spettante sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta “iuris et de iure” di cui all’articolo 34 del TUR, alla stregua di una compravendita.
Non assume rilevanza l’assunzione a conguaglio, da parte sua, di un’obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, di ammontare corrispondente con funzione compensativa.
Al riguardo, la Corte precisa che la mutevole funzione degli accordi intercorsi tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell’unicità di trattamento tributario.
Si ha divisione con conguaglio quando ad un condividente vengono assegnati beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune. In questo caso, il condividente è tenuto a versare agli altri condividenti, che hanno subito una diminuzione rispetto alla propria quota di diritto, un conguaglio che è soggetto all’imposta proporzionale di registro prevista per i trasferimenti.
Tale nozione è coerente inoltre con la fattispecie di cui all’articolo 720 c.c., in cui il conguaglio in danaro non assolve una funzione “compensativa”, ma “attributiva” o “satisfattiva”, nel senso che il credito pecuniario non colma l’ineguaglianza di valore tra quota di diritto e porzione di fatto, a fronte dell’assegnazione di beni in natura di valore inferiore rispetto alla quota ereditaria, ma assurge a porzione di fatto, per tacitare il valore della quota di diritto, a fronte della estromissione dall’assegnazione di beni in natura.
Il parere della Corte di Cassazione
In tema di divisione ereditaria, mentre il pagamento del conguaglio ex articolo 728 c.c è previsto per compensare la disuguaglianza delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale esso sia imposto, il conguaglio ex articolo 720 c.c, essendo destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perciò, da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi.
Pertanto, anche nel caso di attribuzione esclusiva dei beni ereditari ad un solo condividente con addebito dell’eccedenza (ex art. 720 c.c.) si applicherà su quest’ultima la maggiore aliquota della compravendita.
I giudici di legittimità concordano nel ritenere la fattispecie in esame riconducibile alla divisione con conguaglio; ricorre tale ipotesi quando ad un condividente vengono assegnati beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune.
In tale caso, il condividente è tenuto a versare agli altri condividenti, che hanno subito una diminuzione rispetto alla propria quota di diritto, un conguaglio che è assoggettato all’imposta proporzionale di registro prevista per i trasferimenti.
Pertanto, la Corte conclude nel senso che la sentenza impugnata si è pronunciata correttamente in quanto nella divisione ereditaria vi è stata una assegnazione di beni per un valore eccedente quelli spettanti; i condividenti erano pertanto tenuti a versare agli altri i relativi conguagli e tale assegnazione eccedente è da considerare vendita, in quanto tale soggetta all’imposta di registro nella misura proporzionale prevista dalla legge.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Eredità: nella divisione i conguagli sono tassati come vendita