Sismabonus e bonus facciate: detrazioni accessibili anche per i soggetti non residenti

Rosy D’Elia - Imposte

Sismabonus e bonus facciate: anche i soggetti non residenti possono beneficiare delle detrazioni. La residenza nel territorio non rappresenta un requisito da rispettare, centrale è l'intervento effettuato e la presenza di un imponibile: lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 550 del 7 novembre 2022.

Sismabonus e bonus facciate: detrazioni accessibili anche per i soggetti non residenti

Le detrazioni legate al sismabonus e al bonus facciate, pari all’80 e al 60 per cento, sono accessibili anche per i soggetti non residenti a patto che gli interventi siano effettuati nelle modalità previste dal meccanismo agevolativo.

La residenza del territorio, infatti, non è un requisito richiesto. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 550 del 7 novembre 2022.

Il documento ricostruisce il perimetro della platea di beneficiari chiarendo in particolare le regole per le società e per i soggetti che si trovano all’estero.

Sismabonus e bonus facciate: via libera alle detrazioni anche per i soggetti non residenti

Come di consueto, lo spunto per fare luce su sismabonus e bonus facciate arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una società di diritto estero che svolge attività di hollding non assimilabile a un fondo immobiliare e proprietaria di un immobile unifamiliare di categoria catastale A/8 che classifica le abitazioni in villa.

La società specifica, inoltre, di non essere titolare di alcun reddito prodotto in Italia, ad eccezione del reddito fondiario che deriva dal possesso dell’immobile.

Dal momento che vorrebbe eseguire interventi di consolidamento strutturale, di messa in sicurezza statica e di recupero delle facciate esterne, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di accedere al sismabonus rafforzato, previsto dall’articolo 16, comma 1-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e al bonus facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.

Con la risposta all’interpello numero 550 del 7 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera:

“l’Istante se proprietario di unità immobiliari in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso in linea di principio l’accesso al sisma bonus rafforzato e al bonus facciate, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste”.

Per beneficiare della detrazione dell’80 per cento legata agli interventi antisismici è necessario che si verifichi la riduzione di due classi di rischio. Si ha diritto, invece, a una detrazione del 60 per cento per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Sismabonus e bonus facciate per i soggetti non residenti: i chiarimenti delle Entrate

A sostegno della sua posizione l’Amministrazione finanziaria richiama una serie di documenti di prassi che possono essere prese in considerazione per fissare alcuni punti fermi sulla possibilità di beneficiare del sismabonus:

  • come chiarito in merito al superbonus, la detrazione spetta anche al contribuente non residente che risulti proprietario di unità immobiliari in Italia, nel caso in cui risulti titolare del reddito fondiario relativo all’immobile;
  • l’agevolazione è accessibile anche per i titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su “costruzioni adibite... ad attività produttive”;
  • via libera ai titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi su immobili che possiedono o detengono, a prescindere dalla qualificazione come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Anche per quanto riguarda il bonus facciate l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la norma non fa riferimento a specifiche categorie di contribuenti, la detrazione è accessibile da tutti i soggetti che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari.

“Atteso che tra i destinatari dei bonus edilizi sopra descritti (sisma bonus rafforzato e bonus facciate) sono individuati i soggetti che producono reddito d’impresa, la fruizione riguarda tutti i contribuenti che producono reddito d’impresa residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati (nel rispetto di requisiti e limiti imposti dalle singole disposizioni che regolano i bonus edilizi)”.

Va precisato, però, che l’accesso alla detrazione dall’imposta lorda legata al sismabonus e al bonus facciate non è possibile per le seguenti categorie:

  • coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva o ancora che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta;
  • coloro che non possiedono redditi imponibili.

Nel primo caso è possibile seguire le strade alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito, modalità invece non previste per la seconda categoria.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 550 del 7 novembre 2022
Articolo 16 comma 1-quater decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Bonus edilizi e soggetto non residente.

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