Sisma bonus acquisti: l’agevolazione spetta anche con tre edifici ricostruiti al posto di uno

Tommaso Gavi - Irpef

Sisma bonus acquisti, si ha diritto all'agevolazione anche se da un unico fabbricato demolito vengono ricostruite tre diverse abitazioni. Lo conferma la risposta all'interpello numero 557 del 23 novembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate: il contratto di acquisto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Sisma bonus acquisti: l'agevolazione spetta anche con tre edifici ricostruiti al posto di uno

Sisma bonus acquisti, l’agevolazione spetta anche se da un fabbricato vengono realizzati tre diversi edifici, a condizione del rispetto della normativa vigente e della riduzione prevista del rischio sismico.

Con la risposta all’interpello numero 557 del 23 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti del sisma bonus acquisti.

Per avere diritto al bonus conta la data della stipula del contratto di acquisto, da effettuare entro il 31 dicembre 2021.

L’edificio deve, ovviamente, avere le caratteristiche idonee per la vendita, compresa l’agibilità.

Sisma bonus acquisti: l’agevolazione spetta anche con tre edifici ricostruiti al posto di uno

La risposta all’interpello numero 557 del 23 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sul sisma bonus acquisti.

I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria partono dal caso concreto di un’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare che intende realizzare tre diversi edifici, dopo la demolizione di un unico fabbricato.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 557 del 23 novembre 2020
Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013. Detrazione anche con titolo abilitativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001.

L’istante specifica che le tre nuove abitazioni hanno un rischio sismico inferiore di due classi rispetto all’edificio preesistente.

Il progetto, inoltre prevede anche con una diversa volumetria rispetto alla struttura precedente alla conclusione dei lavori.

In sintesi, l’istante pone i seguenti quesiti:

  • se l’intervento rientra nel sisma bonus acquisti;
  • se gli immobili devono ottenere l’agibilità entro il 31 dicembre 2021;
  • se sono agevolabili gli acquisti definitivi effettuati anche successivamente al 31 dicembre 2021, ma entro i 18 mesi dalla fine dei lavori.

Nell’argomentare i chiarimenti a riguardo, l’Agenzia delle Entrate richiama la norma di riferimento, ovvero l’articolo 16, comma 1-septies Dl n. 63/2013.

Tale articolo prevede, appunto, l’agevolazione sisma bonus acquisti, ovvero una detrazione dell’imposta:

  • del 75% del prezzo di acquisto se dall’intervento viene ridotta una classe di rischio sismico;
  • dell’85% se dopo l’intervento la riduzione del rischio sismico è di due classi.

L’agevolazione spetta se vengono rispettate le norme urbanistiche e se l’opera viene realizzata da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e venduta entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Sul primo quesito l’Amministrazione finanziaria specifica che esula dal documento di prassi in questione, in quanto la classificazione urbanistica dell’edificio spetta al Comune.

Tuttavia, come sottolinea nella circolare numero 19/E dell’8 luglio 2020:

“La ricostruzione dell’edificio, inoltre, può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione, non rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.”

il bonus spetta, quindi, a prescindere dalle modalità di rilascio del titolo abilitativo da parte dell’ente predisposto, sempreché l’intervento sia effettuato nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

Sisma bonus acquisti: conta la data di stipula del contratto

Agli altri due quesiti posti dall’istante, l’Agenzia delle Entrate risponde riportando i termini dell’agevolazione.

Dal momento che il periodo di validità dell’agevolazione segue le regole del sisma bonus, se ne ha diritto per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021.

Tale periodo deve essere inteso come rilevante per la stipula del contratto di acquisto.

In altre parole non sono rilevanti i 18 mesi entro i quali i costruttori devono rivendere gli immobili.

La risposta al terzo quesito dell’istante porta con sé i chiarimenti relativi al secondo quesito.

Dal momento che il contratto di acquisto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2021, l’immobile deve rispondere alle caratteristiche idonee per la vendita.

Deve dunque essere presente anche l’attestato di agibilità, requisito necessario per la commercializzazione.

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