Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato: le novità della Legge di Bilancio 2021

Tommaso Gavi - Imposte

Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 del testo della Legge di Bilancio 2021 vengono confermate le modifiche in materia di imposta di consumo sia sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sia in materia di tabacchi da inalazione senza combustione. La risoluzione 11 dell'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per i versamenti relativi al contrassegno.

Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato: le novità della Legge di Bilancio 2021

Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 30 dicembre scorso, della Legge di Bilancio 2021 vengono introdotte modifiche in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo ed in materia di tabacchi da inalazione senza combustione.

Le modifiche interessano i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, mentre sono esclusi quelli venduti come medicinali.

La variazione delle imposte sul consumo è la seguente:

  • al 15% e al 10% dal 1° gennaio 2021;
  • al 20% e al 15% dal 1° gennaio 2022;
  • al 25% e al 20% dal 1° gennaio 2023.

Le nuove aliquote di imposta vengono inoltre previste per i tabacchi da inalazione senza combustione:

  • 30% dal 1° gennaio 2021;
  • 35% dal 1° gennaio 2022;
  • 40% dal 1° gennaio 2023.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 11 del 17 febbraio 2021 istituisce il codice tributo per il pagamento del contrassegno: le cifre da inserire nel modello F24 accise sono 5479.

Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato: le novità della Legge di Bilancio 2021

A prevedere novità sulle sigarette elettroniche è il comma 1124 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021.

Tale comma modifica l’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Viene stabilito che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, sono rispettivamente assoggettati ad imposta di consumo:

  • pari al 15% e al 10% dal 1° gennaio 2021;
  • pari al 20% e al 15% dal 1° gennaio 2022;
  • pari al 25% e al 20% dal 1° gennaio 2023.

Tali percentuali si riferiscono all’accisa sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette determinato con le procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La norma, inoltre, obbliga il produttore a fornire un campione di ogni prodotto.

Il soggetto è inoltre obbligato a versare una cauzione pari al 10% dell’imposta che grava su tutto il prodotto giacente, comunque non inferiore all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione relativa al pagamento dell’imposta.

Dal 1° aprile 2021, i prodotti possono circolare esclusivamente se vengono applicati appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenza.

Tali contrassegni devono essere in lingua italiana e sono specificati con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con la risoluzione numero 11 del 17 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per i versamenti relativi al contrassegno.

Nel modello F24 accise deve essere inserita la sequenza di cifre 5479, che si riferisce a “Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di legittimazione della circolazione per i PLI - art. 62-quater, c. 3-bis, d.lgs n. 504 del 1995”.

Ugualmente, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione e le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili:

  • di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza;
  • di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico.

Con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti in questione

Devono essere rispettati i seguenti criteri:

  • prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
  • effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
  • non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
  • presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio.

Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato: come cambiano le aliquote dell’imposta

Dalla Legge di Bilancio 2021 viene modificato anche l’articolo 21, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

Viene previsto cha la vendita a distanza di sigarette elettroniche, effettuata nel territorio nazionale, è consentita secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In caso di violazione delle norme sulla vendita a distanza è prevista l’inibizione dei siti web, a cura dell’Agenzia dogane e monopoli l’inibizione di siti web e secondo quanto stabilito dall’art. 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ovvero il decreto Agosto.

Il comma 1126 dell’articolo 1 prevede inoltre modifiche alle aliquote delle imposte sul tabacco riscaldato.

Nello specifico il comma recita quanto segue:

“Al comma 3 dell’articolo 39-terde­ciesdel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, le parole: «ad accisa in misura pari al venticinque percento» sono sostituite dalle seguenti: «ad accisa in misura pari al trenta per cento dal1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023».”

Vengono dunque fissate nuove aliquote d’imposta per i tabacchi da inalazione senza combustione.

La misura del prelievo è sintetizzata di seguito:

  • 30% dal 1° gennaio 2021;
  • 35% dal 1° gennaio 2022;
  • 40% dal 1° gennaio 2023.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network