Sicurezza sul lavoro, salvo lo stipendio del lavoratore sospeso in caso di violazione

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Sicurezza sul lavoro: salvo lo stipendio del lavoratore sospeso in caso di violazione degli obblighi previsti dal Testo Unico. Nella circolare n. 3 del 9 novembre 2021 i chiarimenti sulle modifiche del DL Fiscale in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale quando siano riscontrate irregolarità.

Sicurezza sul lavoro, salvo lo stipendio del lavoratore sospeso in caso di violazione

Il lavoratore che viene sospeso in caso di violazioni di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro conserva il diritto allo stipendio.

Questa è una delle regole richiamate nella circolare numero 3 del 9 novembre 2021, con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce un quadro generale sulle modifiche apportate dal Decreto Fiscale n. 146/2021 al D. Lgs. n. 81/2008, il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le novità più significative, il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2022 ha circoscritto i casi che determinano l’adozione del provvedimento di sospensione immediata per gravi violazioni in materia di sicurezza.

Sospensione che, in alcuni casi, coinvolge la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione e, in altri, i lavoratori - o anche un solo il lavoratore - per cui non sono state applicate le misure previste.

L’interruzione dell’attività lavorativa comunque non esclude l’obbligo in capo al datore di lavoro di corrispondere la retribuzione dovuta e versare i relativi contributi.

Sicurezza sul lavoro, salvo lo stipendio del lavoratore sospeso in caso di violazione

Con la circolare numero 3 l’INL fornisce alcune indicazioni operative sulle novità previste dal Decreto Fiscale in materia di sicurezza sul lavoro precisando che la disciplina, seppure ormai cristallizzata nei punti cardine, potrebbe essere modificata e integrata in sede di conversione.

Tra le modifiche più significative c’è la riduzione della percentuale di lavoratori irregolari che determinano la sospensione dell’intera attività imprenditoriale da 20 al 10 per cento. Una circostanza che - e anche questa è una novità importante - deve comportare l’adozione del provvedimento senza alcuna discrezionalità da parte dell’Amministrazione e non più una mera possibilità.

Alla sospensione in caso di irregolarità si affianca quella disposta per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, individuate tassativamente nell’Allegato I del Testo Unico così come modificato dal Decreto Fiscale.

Si tratta, tra gli altri, dei casi in cui non venga redatto il Documento di valutazione dei rischi o dell’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza. Anche una sola violazione, precisa l’INL, comporta la sospensione.

Queste ipotesi, a cui vengono associate le sanzioni corrispondenti, sono riportate nella tabella seguente.

Ma attenzione, nelle ipotesi in cui il mancato rispetto delle misure comporti un pericolo significativo, quali la mancata attività di formazione e addestramento del dipendente e l’assenza di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (punto 3 e punto 6 dell’Allegato), la sospensione riguarda solo i lavoratori nei confronti dei quali sono state riscontrate queste violazioni.

In tal caso, il provvedimento comporta l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi di quel lavoratore fino alla revoca dello stesso, ma con corrispondente conservazione del diritto alla retribuzione.

Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione”.

Si legge infatti nel documento di prassi.

Sicurezza sul lavoro e sospensione: le novità sulle condizioni per la revoca

Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, sia che si tratti di lavoro “in nero”, sia che si tratti di inadempimenti in materia di sicurezza, l’azienda deve innanzitutto procedere alla regolarizzazione e poi pagare le sanzioni.

Con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché, come esplicitamente evidenziato dal legislatore in tale occasione, una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

A riguardo, tra le modifiche introdotte dal Decreto Fiscale 2022, rileva l’ampliamento delle competenze dell’Ispettorato con riferimento agli accertamenti relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, anche ai fini della revoca della sospensione.

Ora, diversamente dal passato, queste attività deve essere svolta a tutto campo nei diversi settori produttivi (art. 14 del TU).

In tutte le ipotesi di violazione il datore di lavoro dovrà, dopo aver ricostituito la situazione “a norma”, provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione.

In buona sostanza, per ottenere la revoca si dovrà pagare un importo dato dalla somma di quanto riportato accanto a ciascuna delle violazioni riscontrate - quelle elencate nella tabella dell’Allegato I oltre, eventualmente, a quanto indicato dalla normativa in relazione all’impiego di lavoratori irregolari.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale della circolare.

INL - circolare n. 3 del 9 novembre 2021
D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni.

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