Sicurezza sul lavoro, scadenze e obblighi per i datori dopo il Decreto fiscale 2022

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Sicurezza sul lavoro, le istruzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per l'attuazione delle disposizioni previste dal Decreto fiscale 2022. Nel documento: gli obblighi formativi per i datori di lavoro, dirigenti e preposti. Tra le novità del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro anche quelle sull'obbligo di addestramento.

Sicurezza sul lavoro, scadenze e obblighi per i datori dopo il Decreto fiscale 2022

Sicurezza sul lavoro, le istruzioni in merito alle nuove scadenze e agli obblighi per i datori di lavoro, dopo la conversione in legge del decreto Fiscale 2022, sono state fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nella circolare numero 1 del 16 febbraio scorso, vengono fornite indicazioni in merito agli obblighi informativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra gli obblighi del datore di lavoro c’è quello di assicurare un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

La data da tenere in considerazione è il 30 giugno 2022. Entro tale scadenza la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un accordo per la rivisitazione e gli accordi attuativi del Decreto fiscale 2022.

Fino al nuovo accordo devono essere rispettati gli obblighi previsti dall’accordo precedente.

Sicurezza sul lavoro, scadenze e obblighi per i datori dopo il Decreto fiscale 2022

Arrivano le istruzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’attuazione delle disposizione del Decreto fiscale 2022 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La circolare numero 1 del 16 febbraio 2022 fornisce indicazioni su diversi aspetti, tra i quali gli obblighi formativi per il datore di lavoro e per dirigenti e preposti.

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare numero 1 del 16 febbraio 2022
Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) - obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il documento approfondisce anche i seguenti aspetti:

  • obblighi formativi e prescrizione;
  • obbligo di addestramento.

Nel documento viene inoltre riportata una data spartiacque, quella del 30 giugno 2022.

Entro tale data, infatti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà dotarsi di un accordo:

“nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.”

Fino al nuovo accordo devono comunque essere rispettati gli obblighi previsti in precedenza, ovvero dall’accordo numero 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (il Testo Unico della sicurezza sul lavoro).

Sicurezza sul lavoro, gli obblighi per datori di lavoro, dirigenti e preposti

Per quanto riguarda gli obblighi per i datori di lavoro, la novità è inserita nel comma 7 dell’articolo 37 del testo unico citato, come modificato dal decreto numero 146 del 2021.

L’articolo prevede quanto di seguito riportato:

“il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

L’accordo in questione è quello che dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2022 ed è indispensabile per individuare i nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro.

Tali obblighi permetteranno di conoscere la durata, le modalità della formazione e i contenuti minimi della stessa.

Per i dirigenti e preposti, lo stesso riferimento normativo prevede che gli stessi soggetti:

“ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”

Nel comma 7-ter dello stesso articolo vengono stabiliti alcuni requisiti della formazione.

Le attività formative devono essere svolte:

  • interamente con modalità in presenza;
  • con cadenza almeno biennale e ogni volta sia necessario per un’evoluzione dei rischi.

Anche in questo caso i dettagli saranno resi noti con l’adozione dell’accordo Stato-Regioni e fino all’adozione si devono seguire le regole precedenti.

Sicurezza sul lavoro, l’obbligo di addestramento

In merito agli obblighi formativi e prescrizione dovranno essere adottati quelli che saranno stabiliti dal nuovo accordo che verrà adottato entro il 30 giugno 2022.

In merito la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea che:

“i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.”

Ulteriori novità riguardano gli obblighi di addestramento. Secondo quanto previsto dal comma 5 del modificato articolo 37 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, l’addestramento deve avvenire da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Tale addestramento consiste in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.

Viene inoltre prevista l’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Come stabilito nella norma:

“Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.”

Nel registro in questione devono essere annotate le attività svolte successivamente al 21 dicembre 2021.

A livello di sanzioni rilevano l’assenza della prova pratica e dell’esercitazione applicata mentre non rileva il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato.

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