Il decreto Omnibus sul Fisco sbarca alla Camera, tra le novità le nuove regole sulla tassazione delle auto aziendali
Per il calcolo dei fringe benefit sulle auto aziendali si dovrà tenere conto dell’età del veicolo e non più della data di immatricolazione.
Questa la principale novità in arrivo per la tassazione dei veicoli che l’azienda assegna in uso promiscuo ai dipendenti.
La nuova norma stabilisce una maggiorazione del 50 per cento del fringe benefit sul veicolo assegnato che scatta dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
Restano fermi i criteri di calcolo che prevedono una tassazione forfettaria determinata sulla base delle tabelle ACI e differenziata a seconda della tipologia di alimentazione del veicolo, così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025.
Fringe benefit auto aziendali: conta l’“anzianità” del veicolo
A più di un mese dall’approvazione in Consiglio dei Ministri, il cosiddetto decreto Omnibus, comincia l’iter parlamentare per l’approvazione. Il testo è stato trasmesso alla Camera, poi dovrà passare al Senato.
Tra i correttivi di materia fiscale c’è anche la revisione dei criteri per la tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Il testo ufficiale presentato alla Camera conferma le anticipazioni, cambiano le regole per determinare il fringe benefit: non ci si baserà più sulla data di immatricolazione ma sull’anzianità del veicolo.
L’articolo 2, comma 1, va a modificare il TUIR nella parte in cui disciplina il calcolo del valore dei fringe benefit. Il testo conferma una tassazione forfettaria determinata sulla base delle tabelle ACI e differenziata a seconda della tipologia di alimentazione dei veicoli, così come già stabilito dalla Legge di Bilancio 2025.
Dal 1° gennaio 2025, ricordiamo, per le auto, moto e ciclomotori concessi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile è calcolato applicando il 50 per cento del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle ACI, per il 25 per cento dell’importo che corrisponde alla percorrenza convenzionale di 15.000 km), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta per le auto ibride ed elettriche.
| Tipologia di veicolo | Percentuale dell’importo per la tassazione |
|---|---|
| Auto diesel e benzina | 50 per cento |
| Auto elettriche ibride plug in | 20 per cento |
| Auto totalmente elettriche | 10 per cento |
Con le nuove regole si supera definitivamente il requisito della nuova immatricolazione come condizione da verificare al momento dell’assegnazione dei veicoli. Ai fini della misura della tassazione da applicare bisogna fare esclusivo riferimento all’anzianità del veicolo assegnato.
Vediamo in dettaglio cosa cambia rispetto alle regole in vigore dal 2025.
Fringe benefit auto aziendali: dopo 5 anni scatta la maggiorazione
Ai fini della determinazione forfettaria dei valori dei fringe benefit, dunque, non si deve più fare riferimento alla data di immatricolazione bensì all’età del veicolo.
Con la nuova disposizione, infatti, il criterio convenzionale di tassazione si applicherà secondo le modalità già previste per il 2025 a condizione che il veicolo non abbia più di 5 anni.
A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del compimento del quinto anno dalla prima immatricolazione scatta, infatti, una maggiorazione sulla tassazione. In pratica, il fringe benefit aumenta del 50 per cento rispetto agli anni precedenti.
Con il requisito della nuova immatricolazione che viene meno, la nuova disposizione si applica anche nei casi di veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.
L’obiettivo di fondo è dunque quello di incentivare il rinnovo frequente del parco auto aziendale, anche in ottica di consumi e sostenibilità.
Inoltre, viene rivisto il regime fiscale transitorio per le auto prenotate nel 2024 e assegnate nel 2025, scongiurando definitivamente la possibilità di una tassazione al valore normale dei veicoli assegnati ai dipendenti dopo il 30 giugno 2025.
In particolare, viene estesa l’applicazione del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024 (sempre fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione) ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025. Inoltre, si prevede espressamente che tale previsione vale anche per i veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.
La normativa specifica che non sono previsti rimborsi in caso di maggiori imposte eventualmente versate.
La tassazione sugli optional
Il decreto Omnibus colma anche la lacuna normativa che ad oggi non prevede la tassazione degli accessori e degli allestimenti installati nei veicoli aziendali, i cosiddetti optional, non valorizzati nelle tabelle ACI.
In questi casi, il valore del fringe benefit viene aumentato del 5 per cento.
Pertanto, dopo aver quantificato il valore del fringe benefit secondo le nuove regole, si deve scomputare l’ammontare complessivo addebitato al dipendente (sia per l’utilizzo dell’auto che per gli optional) e si ottiene l’importo da assoggettare a tassazione.
Le nuove modalità di tassazione degli optional sono applicate, a partire dal 1° gennaio 2026, anche ai veicoli soggetti al regime di salvaguardia così come modificato dal decreto Omnibus.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fringe benefit auto aziendali: dal 2026 conta l’“anzianità” del veicolo