Possibili criticità nel sistema accertativo italiano: la segnalazione che arriva dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) in diverse e recenti pronunce
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu), con varie, recenti, pronunce ha evidenziato alcune, a suo avviso, possibili criticità relative al sistema accertativo italiano.
In una recente sentenza (causa Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e Ferreri contro Italia) la Cedu ha per esempio rilevato che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del decreto presidenziale n. 633 del 26 ottobre 1972 sull’imposta sul valore aggiunto, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sebbene l’accesso ai locali commerciali utilizzati anche come abitazione richieda un’autorizzazione del pubblico ministero, tale autorizzazione non deve essere motivata, essendo quindi considerata un “mero requisito procedurale”.
Ancora, secondo la Corte Europea (vedi sentenza dell’8 gennaio 2026 - Ferrieri e Bonassisa), la normativa nazionale in tema di indagini finanziarie violerebbe l’articolo 8 della Convenzione, che riguarda anche la riservatezza dei dati personali e che, al secondo comma, stabilisce che
“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Tale inadeguatezza, per la Cedu, sarebbe del resto “aggravata” dal fatto di essere stata più volte confermata dalla interpretazione data dalla Giurisprudenza nazionale a favore dell’Amministrazione finanziaria.
Effetti concreti delle recenti sentenze Cedu
L’attenzione della Corte europea, in definitiva, non ha riguardato tanto la legittimità dei controlli in sé, riconosciuti in ogni caso necessari per il contrasto all’evasione, ma piuttosto l’asserita assenza di sufficienti garanzie procedurali a tutela del contribuente.
Tali ultime pronunce si inseriscono peraltro in un filone che ha già visto la Cedu “contrapposta” all’Ordinamento giuridico nazionale, essendosi succedute a breve distanza temporale prima la sentenza Italgomme del 6 febbraio 2025 e poi la sentenza Agrisud dell’11 dicembre 2025, aventi entrambe ad oggetto le ispezioni presso il domicilio commerciale dei contribuenti ed entrambi invocanti l’applicazione del principio di legalità in senso “sostanziale”.
In sostanza, pur non indicando il citato art. 8 della Convenzione, in modo specifico, i requisiti procedurali da rispettare, tale circostanza, secondo la Corte europea, non escluderebbe che le misure “di interferenza” debbano essere eque e tali da rispettare debitamente gli interessi tutelati dell’individuo.
In definitiva, il quadro evidenziato dalla Cedu sotto il profilo della mancanza di garanzie a favore del contribuente appare però forse un po’ troppo “drammatico” e comunque inattuale.
A tal proposito è del resto infatti opportuno ricordare che il Legislatore italiano con l’art. 13-bis d.l. 84/2025, entrato in vigore il 2 agosto 2025, ha già modificato la previsione di cui all’art. 12 dello Statuto del Contribuente, il quale oggi sancisce che:
“Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso.”
E tale non attualità è stata infatti da ultimo confermata anche dalla Suprema Corte, la quale, con la sentenza 13/02/2026, n. 6001, seppur nell’ambito di un processo penale, ha affermato che con l’inserimento all’art 12, comma 1, della L. n. 212/2000 del periodo sopra richiamato e con la specifica che restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il tema è ormai superato.
Né, rileva ancora la Cassazione, sussistono comunque i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art 52 del Dpr 633/72 perché in contrasto con l’art 117 della Costituzione in dipendenza della sentenza della Corte EDU, dato che la stessa Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2017 ha affermato che il giudice nazionale è chiamato a interpretare la norma interna in senso conforme a quanto disposto “nella sostanza” dalla Corte EDU.
Ancora più recentemente la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 4743/2026, seppur in modo sintetico, ha poi evidenziato, proprio sul tema Cedu/indagini finanziarie, un altro principio rilevante.
Il dovere tributario è funzionale al finanziamento dei diritti civili e sociali della Costituzione
La ricorrente nella specie deduceva che l’Ufficio aveva acquisito la documentazione bancaria “senza preventivo avviso al contribuente”, rappresentando di aver, sin dal primo grado, eccepito l’illegittimità dell’avviso sia perché l’autorizzazione alle indagini bancarie era priva di “qualsivoglia motivazione”, sia perché era mancato il preventivo avviso alla ricorrente stessa, necessario in caso di accertamento presso terzi intermediari, a garanzia del diritto alla privacy del cittadino.
Ebbene la Cassazione ritiene il motivo "manifestamente" infondato e rileva che “non è previsto dalla normativa in scrutinio l’obbligo, in capo all’Ufficio, di preventiva comunicazione al contribuente della (imminente o già inoltrata) richiesta di documentazione agli istituti bancari”, aggiungendo poi anche che neppure alla luce delle recenti pronunce della CGUE e della CEDU un tale obbligo è previsto, né a livello unionale, né a livello convenzionale.
Infine, da ultimo, con la recentissima Ordinanza 5971 del 17.03.2026, la Cassazione ha anche affermato un altro principio processualmente di rilievo, affermando che il richiamo alle pronunce Cedu di cui sopra era nella specie irrilevante, dato che:
“la contribuente non consta aver fatto questione in ordine all’eccessiva discrezionalità dell’A.F. nell’accesso ai c.c. investigati; accesso che, d’altronde, a mente delle peculiarità del caso di specie, ben lungi dall’essere concretamente privo di giustificazioni, è avvenuto solo in un secondo momento, viepiù nel contraddittorio della contribuente, dopo cioè che i verificatori già avevano appurato “l’esistenza di attività non dichiarate”, avendo preventivamente acquisito chiara evidenza di materia imponibile sottratta a tassazione dalla disamina documentazione extracontabile …”
Richiamando ancora la citata Sentenza n. 6001 del 13 febbraio 2026, giova infine anche ricordare come la Cassazione abbia affermato, in ogni caso, l’irrilevanza delle pronunce Cedu ai fini dei procedimenti penali, non esistendo alcuna ipotesi di inutilizzabilità derivata, involgente una “eccentrica estensione degli effetti della sentenza Edu nel processo penale”.
In conclusione, al di là della interpretazione che la Suprema Corte sta dando delle dette sentenze Cedu quanto alla (poca) concretezza degli effetti esplicabili sul nostro Ordinamento, e a spiegazione comunque di quanto la Cassazione sta affermando, giova richiamare anche quanto espressamente evidenziato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 137/2025, con cui i giudici hanno affermato che:
“nella Costituzione il dovere tributario […] è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale – come ritenevano risalenti concezioni che lo esaurivano nel paradigma dei doveri di soggezione – alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi: sia quelli sociali [...] sia gran parte di quelli civili. (Corte Cost., Sentenza n. 288 del 2019)”
È proprio da questo legame tra diritti e doveri, “anche in forza della funzione redistributiva dell’imposizione fiscale e del nesso funzionale con l’art. 3, secondo comma, Cost., che discende la riconducibilità del dovere tributario al crisma dell’inderogabilità di cui all’art. 2 Cost., che rende, oltretutto, di immediata evidenza come il disattenderlo rechi pregiudizio non a risalenti paradigmi ma in particolare al suddetto sistema dei diritti”.
Il dovere tributario, nella concezione costituzionale, è, in sostanza, funzionale al finanziamento dei diritti civili e sociali che la Costituzione riconosce. E anche se quel che sta al centro non è più tanto (e soltanto) lo Stato e il potere tributario, quel che più rileva è che il contribuente, proprio perché non più “suddito”, deve essere visto comunque come persona situata dentro la comunità, con tutti i vincoli di solidarietà (e rispetto, anche sostanziale, delle obbligazioni tributarie) che ne conseguono.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Effetti concreti delle recenti sentenze Cedu