Scontrini e POS: al via la tolleranza del 5% sulle sanzioni

Nel Decreto Omnibus n. 148/2026 approdato in Gazzetta Ufficiale è contenuta la “sanatoria” a regime per i blocchi tecnici che però ignora il valore dei ricavi. Come funziona la tolleranza del 5 per cento in caso di disallineamento tra transazioni POS e scontrini

Scontrini e POS: al via la tolleranza del 5% sulle sanzioni

Con l’entrata in vigore dell’articolo 33 del Decreto Legislativo Omnibus il Legislatore ha ridisegnato il perimetro delle sanzioni in materia di omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri.

La portata di questo intervento è duplice e strutturale, poiché la nuova disposizione corregge sia la norma “storica” sui sulle sanzioni tributarie, modificando il pilastro normativo rappresentato dal Dlgs. 471/1997, che il più recente nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie, ovvero il Dlgs. 173/2024 emanato in attuazione della delega sulla riforma fiscale.

Il Legislatore si è visto costretto a ritornare immediatamente sui propri passi per emendare i decreti della riforma introducendo una franchigia del 5% sui corrispettivi telematici.

Sanzioni POS, la franchigia del 5% come scudo in caso di errori tecnici

Questa “toppa” normativa sembra pensata più per “salvare” i piccoli intoppi digitali che per giustificare chi ha il “vizio” di saltare gli scontrini.

Con l’incrocio in tempo reale tra i dati del POS e i registratori telematici si è resa necessaria una valvola di sfogo per evitare che un micro-blackout o un errore di battitura scatenassero una valanga di sanzioni automatiche.

Come si traduce dunque l’articolo 33 del decreto 148/2026 nella realtà quotidiana di cassa?

Per capire concretamente quando l’esercente si trova nello “scudo” della franchigia o nel perimetro della sanzione, di seguito troverete alcuni esempi pratici che ci aiuteranno ad entrare nel vivo della meccanica di controllo, con l’analisi di alcuni casi operativi.

Come si calcola la tolleranza del 5% sui corrispettivi

L’applicazione della franchigia poggia interamente sul numero delle operazioni giornaliere e non sugli importi in euro.

La formula per verificare lo scostamento è la seguente:

Percentuale di scostamento = (transazioni Pos non scontrinate / transazioni Pos totali) x 100

Caso 1: sotto la soglia con nessuna sanzione

Un bar a fine giornata estrae i report di chiusura della cassa e del terminale di pagamento.

  • Transazioni POS accettate: 200 operazioni elettroniche.
  • Operazioni telematiche memorizzate come POS: 192 operazioni
  • Discrepanza: 8 operazioni non allineate

Il calcolo da fare per il controllo è il seguente:

8 operazioni non registrate / operazioni totali 200 = 4%

Lo scostamento è pari al 4% quindi rientrando nel tetto del 5% la sanzione viene azzerata.

Caso 2: sopra la soglia con sanzione applicata

Una boutique di abbigliamento effettua poche vendite giornaliere ma di valore medio più alto.

  • Transazioni POS accettate: 20 operazioni elettroniche.
  • Operazioni telematiche memorizzate come POS: 18 operazioni.
  • Discrepanza: 2 operazioni saltate

Questo è il calcolo da fare per il controllo:

2 operazioni non registrate / operazioni totali 20 = 10%

Lo scostamento è del 10%. Superando il limite del 5% lo scudo decade totalmente e scattano le sanzioni ordinarie.

Caso 3: l’inganno del valore in euro senza sanzione applicata

Un ristorante registra un disallineamento su un unico tavolo il cui scontrino ammonta a circa il 25% dei ricavi giornalieri mentre il resto della giornata è perfetto.

  • Transazioni POS accettate: 100 operazioni elettroniche.
  • Operazioni telematiche memorizzate come POS: 99 operazioni.
  • Discrepanza: 1 operazioni non trasmesse.

Ecco il calcolo da fare per il controllo:

1 operazione non registrata / operazioni totali 100 = 1%

Lo scostamento è del 1%. Ciò dimostra come ignorando i volumi di ricavo, la norma non punisca l’errore numerico anche a fronte di un ammanco di cassa complessivamente importante.

Un promemoria per gli operatori

Arrivati a questo punto è utile soffermarsi su alcuni aspetti rilevanti:

  • Azzeramento quotidiano: ogni giorno si azzera il conto, non si fa la media della settimana o del mese pertanto ogni singola giornata fa storia a sé.
  • Il POS comanda: la percentuale si calcola prendendo come base il numero di pagamenti tracciati dal terminale bancario ed appena la forbice si allarga oltre il 5% in un sol giorno si torna al regime di pugno duro con sanzioni e rischio di sospensione della licenza.

Considerazioni critiche sull’impatto fiscale

Una tolleranza del 5% su base giornaliera è in effetti “generosa” solo per chi lavora con i grandi volumi, permettendogli di “dimenticare” 5 transazioni su 100, evidenziando che la norma non giustifica l’errore occasionale ma tollera il disallineamento fisiologico pur colpendo le anomalie strutturali.

Tuttavia, sotto il profilo dell’equità fiscale, sarebbe stato molto più efficace introdurre un limite analogo, ipotizzerei tra il 5% e il 10%, ancorato anche al volume dei ricavi non battuti piuttosto che basarsi esclusivamente sul numero matematico delle operazioni.

Se un commerciante batte correttamente 99 caffè ma salta l’unico scontrino da 100 euro della giornata, la sua percentuale d’errore numerica è dell’1% quindi nei margini dei tolleranza ma il danno per l’erario in termini di evasione dell’IVA è decisamente più alto.

Al contrario chi fa poche vendite di valore elevato rischia di essere pesantemente sanzionato per una sola distrazione o un disguido tecnico del POS, vedendo schizzare la propria percentuale oltre la soglia per via di un mero calcolo statistico.

Meno sanzioni automatiche, ma attenzione ai disallineamenti POS-cassa nel mese o trimestre

C’è poi un ulteriore cortocircuito operativo da considerare in prospettiva di medio periodo, perché anche se l’esercente riesce a blindare le singole giornate restando matematicamente sotto il tetto del 5% così evitando così le sanzioni dirette sui corrispettivi, l’allarme potrebbe scattare comunque su base mensile o trimestrale.

I flussi finanziari dei POS vengono infatti comunicati periodicamente dalle banche all’Anagrafe Tributaria da cui può scaturire, come peraltro sta già avvenendo da qualche anno, l’emissione di lettere di compliance o contestazioni formali qualora l’Ufficio rilevi un volume complessivo di incassi elettronici superiore a quanto certificato dai registratori telematici nel medesimo arco temporale.

Va tuttavia sottolineato che questo genere di incrocio massivo di dati non rappresenta una prova inconfutabile di evasione perché nel corso di un mese o di un trimestre la discrepanza può essere inficiata e giustificata da numerosi fattori del tutto leciti quali:

  1. le fatture emesse con pagamento elettronico differito;
  2. le transazioni regolate tramite acconti per servizi da prestare in futuro;
  3. i flussi delle gift card;
  4. sfasamenti temporali nell’accredito dei circuiti bancari a cavallo del mese.

Lo “scudo giornaliero” dell’articolo 33 protegge quindi dall’automatismo della sanzione immediata, ma non esonera l’operatore dall’onere di dover riconciliare con cura i propri estratti conto bancari per rispondere a futuri controlli cumulativi.