Prospetto informativo disabili: la scadenza per i datori di lavoro è fissata al 31 gennaio 2024

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

La scadenza per la presentazione del prospetto informativo disabili è fissata al 31 gennaio 2024. Come ogni anno i datori di lavoro con più di 15 dipendenti devono dichiarare che la propria situazione occupazionale rispetta gli obblighi di assunzione di personale disabile o appartenente a categorie protette

Prospetto informativo disabili: la scadenza per i datori di lavoro è fissata al 31 gennaio 2024

Si avvicina il termine previsto per la trasmissione del prospetto informativo disabili. Come ogni anno va inviato entro il 31 gennaio da parte dei datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti.

Si tratta della dichiarazione in cui viene indicata la situazione occupazionale, riferita al 2023, in relazione agli obblighi di legge che prevedono l’assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette della legge n. 68/1999.

Il modello va inviato solamente se ci sono state variazioni rispetto all’ultimo trasmesso o se per la prima volta si superano i 15 dipendenti. Si presenta in modalità telematica tramite la procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro.

Prospetto informativo disabili: la scadenza per i datori di lavoro è fissata al 31 gennaio 2024

Si avvicina il canonico adempimento di inizio anno a cui sono tenuti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti cioè l’invio del prospetto informativo disabili.

La scadenza per l’adempimento è fissata al 31 gennaio 2024. Tramite questo documento, i datori di lavoro dichiarano la situazione occupazionale della propria azienda in riferimento agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette e ai posti di lavoro con le relative mansioni disponibili, così come previsto dalla legge n. 68 del 1999. Come specificato all’articolo 9, comma 6, infatti, è necessario indicare:

  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
  • il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
  • i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili e/o appartenenti a categorie protette.

Come detto, sono tenuti all’adempimento i datori di lavoro, sia del pubblico sia del privato, che hanno alle proprie dipendenze 15 o più lavoratori e lavoratrici, che costituiscono base di computo per il calcolo della quota di riserva.

Tali quote sono quelle indicate all’articolo 3, comma 1 e all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 e rappresentate nella tabella.

Numero di dipendentiNumero lavoratori o lavoratrici disabiliNumero lavoratori o lavoratrici categorie protette
meno di 15 nessun obbligo nessun obbligo
tra 15 e 35 1 nessun obbligo
tra 36 e 50 2 nessun obbligo
più di 50 7 per cento dei dipendenti 1
più di 150 7 per cento dei dipendenti 1 per cento

Sono esclusi dal calcolo dei 15 dipendenti:

  • gli altri lavoratori con disabilità;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori e le lavoratrici con contratto a termine inferiore a 6 mesi;
  • i lavoratori e le lavoratrici con contratto stagionale;
  • i dirigenti.

È importante ricordare che il prospetto non va trasmesso ogni anno ma solamente nei casi in cui, rispetto all’ultimo invio, ci siano stati cambiamenti tali da modificare l’obbligo di legge oppure da incidere sul calcolo della quota di riserva.

Come inviare il prospetto informativo disabili

Tutte le disposizioni relative alla trasmissione del modello sono contenute nel decreto interministeriale del 2 novembre 2010. Il prospetto informativo disabili, quindi, va inviato entro la scadenza del 31 gennaio 2024 in modalità telematica.

Per procedere con la trasmissione i datori di lavoro interessati dovranno utilizzare l’apposito sistema informatico disponibile sul portale del Ministero del Lavoro, al quale si accedere tramite credenziali SPID o CIE, e inviare il prospetto alla Regione di competenza.

I datori di lavoro pubblici e privati che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma, devono inviare il prospetto alla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza.

Le aziende che, invece, hanno la sede legale e le unità produttive in due o più Regioni o Province Autonome devono trasmetterlo alla regione dove è ubicata la sede legale.

La dichiarazione può essere inviata anche usufruendo dei servizi offerti da intermediari abilitati. L’elenco di tali soggetti è fornito nella nota protocollare n. 7966/2010 del Ministero del Lavoro, si tratta in particolare di:

  • consulenti del lavoro;
  • avvocati e procuratori legali, commercialisti, ragionieri e periti commerciali;
  • associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese, anche in forma cooperativa;
  • le associazioni di categoria delle imprese agricole;
  • le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro;
  • le agenzie per il lavoro, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
  • i consorzi e gruppi di imprese.

In questo caso, il prospetto viene inviato presso la Regione dove è ubicata la propria sede legale.

Dopo l’invio della dichiarazione, il sistema rilascia la ricevuta che attesta l’avvenuta trasmissione. Il prospetto può essere annullato o modificato entro lo stesso termine di scadenza per l’invio.

Secondo quanto stabilito dal decreto n. 194/2021 del Ministero del Lavoro, la mancata trasmissione è punita con una sanzione amministrativa di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network