In scadenza il bollo sulle fatture elettroniche

Salvatore Cuomo - Scadenze fiscali

Una panoramica sull'adempimento legato alla fatturazione elettronica: il versamento dell'imposta di bollo. La scadenza è fissata al 30 novembre 2023

In scadenza il bollo sulle fatture elettroniche

Il prossimo 30 novembre scadrà il termine del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Facciamo il punto sull’adempimento, analizzandone sia gli aspetti pratici che quelli normativi.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità e agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Bollo sulle fatture elettroniche in scadenza il 30 novembre 2023

Fin dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso la sola Pubblica Amministrazione e dal 2019 anche tra soggetti privati, l’articolo 6 del decreto del MEF del 17 giugno 2014 ha introdotto la disciplina dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulle stesse fatture, prevedendone l’obbligo di annotazione del relativo assolvimento:

“Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.”

Questo avviene valorizzandoSI” nel campoBollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

L’importo complessivamente dovuto per l’imposta così indicata nelle fatture elettroniche deve essere, poi, periodicamente versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24 entro i termini sotto riportati:

PeriodoScadenza
1° trimestre 31 maggio
2° trimestre 30 settembre
3° trimestre 30 novembre
4° trimestre 28 febbraio

Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Codice tributo imposta di bollo sulle fatture elettronichePeriodo
2521 1° trimestre
2522 2° trimestre
2523 3° trimestre
2524 4° trimestre

Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, una soglia più volte modificata in passato e che dal 2023 è stata appunto fissata in 5.000 euro dai 250 euro precedenti, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Allo stesso modo, se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera il predetto importo di 5.000 euro, il suo versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre.

Da rimarcare che i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre restano comunque quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta.

Non è quindi possibile cumulare tale versamento con quanto dovuto per il terzo trimestre imputando la somma complessivamente dovuta al solo codice tributo 2523.

In caso di mancati o insufficienti versamenti è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso utilizzando i seguenti codici per sanzioni ed interessi:

  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

La dichiarazione dell’imposta di bollo 2023

Con l’avvio della fatturazione elettronica, al fine di fornire al contribuente una procedura utile al corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal DM del 4 dicembre 2020) ha previsto che ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244/2007, l’Agenzia delle Entrate integra le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo di cui all’ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate.

L’articolo 12 novies recita:

“1. Ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo di cui all’ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate.”

L’articolo 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014 dispone altresì:

“…Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con le modalità telematiche di cui al comma 2-bis, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre…”

L’Agenzia delle Entrate, applicando la disposizione del successivo comma 2-bis qui di seguito riportata:

“Le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”

ha messo a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portaleFatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo indicata nelle fatture elettroniche emesse (Elenco A), ma anche gli elementi di discordanza rilevati dall’Agenzia nei dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta potrebbe risultare dovuta (Elenco B).

I casi principali di segnalazioni di cui all’elenco B possono essere:

  • Valorizzazione del campo “Natura” con uno dei codici senza assoggettamento a bollo:
    • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a IVA);
    • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA);
    • N4 (operazioni esenti Iva).
  • Indicazione assente della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo;
  • Importi delle operazioni presenti non soggetti ad IVA maggiore di 77,47 euro.

I soggetti IVA possono, pertanto, verificare il corretto assoggettamento delle proprie fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, confermare o modificare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed eventualmente effettuare il versamento della relativa maggiore imposta od anche eliminare le segnalazioni fornendo le relative giustificazioni in sede di verifica da parte dell’Ufficio.

È previsto che le sopra riportate funzionalità di consultazione e modifica possano essere utilizzate anche dagli intermediari fiscali abilitati ai quali il contribuente abbia conferito la delegaConsultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”.

Si segnala, infine, che

l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture estere può essere effettuata tramite la predetta procedura telematizzata ancorché l’invio allo SDL della copia informatica in formato .xml del documento originale emesso in forma cartacea non assolve alla funzione di fattura elettronica ma di mera comunicazione ai fini del cosiddetto “Esterometro

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità e agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network