Rateazione AdER, uno spiraglio per i decaduti?

Salvatore Cuomo - Imposte

La decadenza dalla rateazione AdER in caso di mancato pagamento delle rate sotto la lente del tribunale di Napoli. Il superamento del limite di tolleranza non è l'unica condizione da verificare. L'analisi del caso

Rateazione AdER, uno spiraglio per i decaduti?

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, la numero 8878 depositata lo scorso 19 maggio 2025, potrebbe aprire uno spiraglio per i decaduti dai piani di rateizzazione delle cartelle concessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

La sentenza si esprime a favore di chi, pur non avendo pagato diverse rate, si era poi “riattivato” rientrando nei limiti di tolleranza dei mancati versamenti, saldando in ritardo alcune di esse prima che l’ente esattore rilevasse formalmente la decadenza della dilazione di pagamento concessa con la notifica della intimazione di pagamento.

Rateizzazione cartelle AdER, decadenza non automatica per le rate pagate in ritardo

Il caso in esame riguarda una società che, per un debito tributario di importo rilevante, aveva a suo tempo richiesto ed ottenuto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione un piano di rateazione in 72 rate mensili.

Nel corso dei mesi aveva accumulato diverse rate non versate, alcune delle quali aveva poi pagato effettivamente in ritardo finanche appena qualche giorno prima della notifica dell’atto impugnato, nel settembre 2024, quando la notifica è stata effettuata il successivo 7 ottobre.

Tramite la Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria, uno dei utili servizi on line messi a disposizione da Sogei che consente la consultazione pubblica delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado depositate dal 2021 ad oggi, è stata recuperata la copia della sentenza qui analizzata per comprenderne la reale portata.

Decadenza dalla rateazione, rilevante è la data di notifica dell’intimazione di pagamento

Dirimente per la Corte adita è stato il verificare la situazione debitoria del ricorrente alla data di notifica dell’intimazione di pagamento.

Questo un passaggio della sentenza:

“Alla data dell’intimazione, risultavano sette rate non pagate, quindi non era ancora maturata la decadenza del piano rateale che si verifica solo in caso di otto rate omesse, anche non consecutive”

Questo in ossequio alla disposizione dell’articolo 19 comma 3 del Dpr 602/73 che dispone:

“3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato

Aggiunge la Corte nella stesura della motivazione un richiamo al “consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che distingue chiaramente tra ritardo nel pagamento e omissione”, riportando il seguente passaggio di una pronuncia della Cassazione Civile sezione V sentenza 25213 del 7 dicembre 2016:

“La decadenza del beneficio della rateazione, prevista dell’arti.19 comma 3 del D.p.r. 602 del 1973 si verifica esclusivamente in caso di mancato pagamento di almeno otto rate non consecutive, il semplice ritardo nel versamento non è sufficiente a determinare la decadenza”.

Proporzionalità, ragionevolezza e collaborazione nel rapporto Fisco-contribuenti

La Corte ha rilevato inoltre la condotta del contribuente che aveva comunque proseguito nei pagamenti dimostrando la volontà di estinguere il debito, confermato dei versamenti effettuati pochi giorni prima della notifica dell’atto di intimazione impugnato.

La sentenza ricorda anche che, secondo i principi generali dell’ordinamento tributario e dell’azione amministrativa di cui agli articoli 97 della Costituzione e all’articolo 1 dello Statuto del Contribuente, l’azione dell’amministrazione finanziaria deve ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e collaborazione, i quali risultano compromessi da un atto che anticipa l’esecuzione sulla base di presupposti non effettivamente maturati.

La Sentenza si conclude con la determinazione favorevole al ricorrente, per le predette motivazioni, dell’annullamento dell’intimazione di pagamento in quanto illegittima, compensando le spese di giudizio.

Uno spiraglio in attesa della Rottamazione quinquies

La sentenza sostanzialmente ci dice che ai fini della rilevanza delle 8 rate omesse contano quelle effettivamente non pagate alla data della notifica della intimazione di pagamento, il momento nel quale si concretizza la causa di decadenza di cui all’articolo 19 sopra indicato.

Le eventuali rate pagate in ritardo non sono rilevanti purché il pagamento sia avvenuto prima del formale rilievo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Un dispositivo che apre un inatteso spiraglio ai soggetti decaduti e che si innesta nel contesto della discussione sulla attesa Rottamazione quinquies, ispirata dalla obiettiva difficoltà di molti contribuenti nell’ottemperare al pagamento di rateazioni e rottamazioni disposte dal Legislatore, per la brevità dei tempi massimi di dilazione previsti.

In tale direzione va la estensione fino a 120 rate, disposizione che potrebbe essere utile a facilitare il recupero alle casse erariali di una quota interessante di imposte dichiarate e non pagate per le difficoltà finanziarie dei contribuenti interessati.

In direzione contraria è invece la notizia di questi giorni della possibile esclusione dei decaduti da precedenti edizioni della rottamazione, ma di quest’ultima ipotesi in particolare, come dell’evoluzione dell’iter della manovra di bilancio 2026, seguiremo e commenteremo come sempre i prossimi sviluppi.

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