Rottamazione ter, rateizzazione lunga: scadenze dal 2019 al 2023

Rottamazione con rateizzazione lunga: 5 anni per pagare con 10 rate e due scadenze all'anno a partire dal 2019 e fino al 2023. Ecco cosa prevede la nuova definizione agevolata ter delle cartelle.

Rottamazione ter, rateizzazione lunga: scadenze dal 2019 al 2023

Rottamazione ter con rateizzazione in 5 anni: è questo uno dei principali vantaggi della nuova definizione agevolata delle cartelle che partirà dal 2019 e con scadenze spalmate fino al 2023.

La rateizzazione della nuova rottamazione consentirà di pagare il debito riferito alla quota capitale delle cartelle in un massimo di 10 rate e gli interessi dovuti sul piano di pagamento dilazionato saranno ridotti a partire dal mese di agosto 2019.

Alla nuova rateizzazione potranno accedere anche i contribuenti morosi delle due precedenti edizioni di definizione agevolata.

Tuttavia, la rottamazione ter per chi non ha pagato le rate della rottamazione bis presenta un vincolo importante: quelle scadute a luglio e settembre e la rata in scadenza al 31 ottobre 2018 dovranno essere pagate entro la scadenza del 7 dicembre. Rateizzazione lunga automatica, invece, per chi non ce l’ha fatta a pagare le rate della prima rottamazione.

Rottamazione ter e rateizzazione: ecco tutte le scadenze e regole da rispettare

La rateizzazione della nuova rottamazione prevede il pagamento dell’importo della cartella, al netto di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 10 rate con due scadenze all’anno dal 2019 al 2023.

A spiegare come funziona e quali sono le regole previste è l’articolo 3 del decreto n. 119/2018 che ha disciplinato e introdotto l’ampio progetto della pace fiscale.

Possono accedere alla nuova rottamazione delle cartelle, presentando domanda entro la scadenza del 30 aprile 2019, i contribuenti con carichi affidati ad Equitalia - Agenzia Entrate Riscossione, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

L’importo da pagare sulla singola cartella non comprende sanzioni e interessi di mora. Quello che bisognerà versare mediante rateizzazione ovvero in un’unica soluzione a luglio 2019 è soltanto la quota capitale del debito maturato, anche in relazione a multe e bollo auto.

Per quanto riguarda la rottamazione con rateizzazione, la definizione agevolata ter delle cartelle prevede il versamento in un numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo, che potranno essere spalmate in 5 anni e, quindi, con due scadenze previste a partire dal 2019 e fino al 2023.

Nel dettaglio, le scadenze delle rate sono fissate al 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno. Per chi richiederà la rateizzazione lunga, la rottamazione ter prevede che siano dovuti, a partire dal 1° agosto 2019, gli interessi pari al 2% annuo.

Rottamazione ter, per chi non paga esclusa nuova rateizzazione

Così come previsto per la rottamazione bis, anche in caso di insufficiente o tardivo versamento delle rate della rottamazione ter i contribuenti non potranno più accedere ai benefici della pace fiscale e i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

L’Agenzia Entrate Riscossione riprenderà le operazioni di recupero dell’importo dovuto e le somme relative alle cartelle escluse dalla rottamazione non potranno più essere oggetto di rateizzazione.

Rottamazione ter e rottamazione bis: rateizzazione lunga solo per chi paga le rate scadute entro il 7 dicembre 2018

I decaduti dalla rottamazione bis a causa del mancato pagamento delle rate scadute a luglio e a settembre 2018 potranno accedere ai vantaggi della rottamazione ter versando le rate scadute entro il 7 dicembre 2018. Alla stessa scadenza è prorogata anche la rata da pagare entro il 31 ottobre.

Questo è il requisito previsto per i morosi della precedente rottamazione per poter accedere automaticamente e senza fare domanda alla nuova rateizzazione delle cartelle. Soltanto gli importi delle due successive rate, quella originariamente prevista a novembre e l’ultima rata di febbraio 2019, potranno essere spalmati nei prossimi 5 anni.

I vantaggi previsti dalla pace fiscale sono ridotti se non nulli in questi casi, tenuto conto che al 7 dicembre 2018 bisognerà pagare ben tre delle rate non versate in precedenza.

Nessun vincolo, invece, sia per chi non aveva pagato le rate della prima rottamazione delle cartelle (DL n. 193/2016) che per i “ripescati” dal DL n. 148/2017 che non avevano provveduto al versamento tempestivo delle rate di cui a precedenti piani di rateizzazione. In questo caso, con la rottamazione ter, la rateizzazione riguarderà l’intero debito e non è previsto come requisito quello di pagare gli importi precedentemente non corrisposti.

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