Lavoro irregolare: come cambiano le sanzioni con il nuovo decreto PNRR

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Sanzioni più dure per chi impiega lavoratori e lavoratrici irregolari. Il nuovo decreto PNRR prevede l'aumento della maxisanzione per il lavoro in nero che può arrivare fino a 46.800 e fino 57.600 euro in caso di recidiva

Lavoro irregolare: come cambiano le sanzioni con il nuovo decreto PNRR

Aumentano le sanzioni per i datori di lavoro che impiegano lavoratori e lavoratrici in nero.

Il nuovo decreto PNRR inasprisce le sanzioni amministrative per il lavoro irregolare che aumentano del 30 per cento, un ulteriore 10 per cento rispetto a quanto previsto dalla Legge di Bilancio del 2019.

Nessuna modifica poi alle altre maggiorazioni già previste: quella del 30 per cento per recidiva e quella del 20 per cento per l’impiego di lavoratori stranieri, minori in età non lavorativa o lavoratori beneficiari di RdC, ADI e SFL.

Le novità si applicano dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto legge.

Lavoro irregolare: come cambiano le sanzioni con il nuovo decreto PNRR

Il pacchetto di misure in materia di lavoro previsto dal nuovo decreto PNRR con ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre ad interventi per la tutela della salute e della sicurezza di lavoratori e lavoratrici, prevede anche misure volte al contrasto del lavoro irregolare.

Sono diverse le modifiche apportate al sistema sanzionatorio. In particolare, come si legge all’articolo 29 del DL n. 19/2024, dal 2 marzo sono in vigore le nuove sanzioni per chi impiega lavoratori e lavoratrici irregolari. Il comma 3, infatti, prevede l’aumento della sanzione amministrativa per il lavoro nero, la cosiddetta maxisanzione.

Fino al 1° marzo, quindi, sono state in vigore le sanzioni introdotte dall’articolo 3 del DL n. 12/2002, secondo il quale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato, ad esclusione del lavoro domestico, si applica anche la sanzione amministrativa determinata in base alla durata dell’illecito.

Gli importi sono stati poi aumentati del 20 per cento dalla Legge di Bilancio del 2019 (articolo 1, comma 445, lett d), numero 1):

  • da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo;
  • da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo;
  • da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Lavoro irregolare: sanzioni maggiorate del 30 per cento

Ebbene, il nuovo decreto PNRR ha innalzato al 30 per cento (quindi di un ulteriore 10 per cento) la maxisanzione prevista per l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Resta, invece, ferma al 20 per cento la sanzione per la violazione delle disposizioni previste all’articolo 18 del DL n. 276/2003 (somministrazione illecita), all’art. 12 del Dlgs n. 136/2016 (violazioni in materia di distacco transnazionale) e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del Dlgs n. 66/2003 (violazioni in materia di durata massima, riposi giornaliero e settimanale).

Pertanto, dal 2 marzo, le nuove sanzioni per il lavoro irregolare sono quelle indicate nella tabella di seguito.

SanzioneFino al 1° marzo 2024Dal 2 marzo 2024
Per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego fino a 30 giorni di lavoro effettivo da 1.800 a 10.800 euro da 1.950 a 11.700 euro
Per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo da 3.600 a 21.600 euro da 3.900 a 23.400 euro
Per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 giorni di lavoro effettivo da 7.200 a 43.200 euro da 7.800 a 46.800

Le sanzioni, inoltre, sono aumentate di un ulteriore 20 per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri, minori in età non lavorativa o lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza, dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 3-quater del DL n. 12/2002).

In caso di recidiva, infine, le sanzioni raddoppiano (legge n. 145/2018, articolo 1, comma 445, lett e)). Si applica quindi un aumento del 60 per cento in caso di lavoro irregolare.

La recidiva scatta quando l datore di lavoro è già stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti.

Per tutti gli altri dettagli sulle sanzioni si rimanda al testo completo dell’articolo 29 del DL n. 19/2024.

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