Rinuncia all’eredità dopo la dichiarazione di successione: nuova denuncia e versamento delle imposte

Rosy D’Elia - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Rinuncia all'eredità dopo la dichiarazione di successione, per il contribuente che resta erede legittimo non è possibile procedere con una integrazione o sostituzione. È necessario ripartire da zero e versare le imposte dovute. Lo chiarisce l'Ageniza delle Entrate con la risposta all'interpello numero 677 del 7 ottobre 2021.

Rinuncia all'eredità dopo la dichiarazione di successione: nuova denuncia e versamento delle imposte

Rinuncia all’eredità dopo la dichiarazione di successione: il contribuente rimasto erede non può integrare o sostituire quanto trasmesso in origine all’Agenzia delle Entrate e scomputare le imposte già versate da altri eredi. Deve ripartire da zero e procedere con il pagamento delle somme dovute.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 677 del 7 ottobre 2021.

Rinuncia all’eredità dopo la dichiarazione di successione: si riparte da zero e si versano le imposte

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da applicare arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un contribuente, erede legittimo, che deve presentare la dichiarazione di successione dopo la morte del padre e la rinuncia all’eredità della sorella e della madre, che aveva già effettuato la denuncia.

Il contribuente avrebbe voluto presentare una dichiarazione integrativa, in modo da non pagare nuovamente le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale già corrisposte dalla madre, ma non è riuscito a farlo per “impossibilità tecnica”.

Alla luce della situazione descritta, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare come procedere correttamente.

Con la risposta all’interpello numero 677 del 7 ottobre 2021, l’Amministrazione finanziaria indica la strada da seguire, l’unica possibile: presentare una
nuova dichiarazione di successione, diversa da quella già trasmessa, corrispondendo le relative imposte.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 677 del 7 ottobre 2021
Dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva, ex art. 28, comma 6 e art. 33, commi 1 e 1-bis TUS, da parte di rinunciante all’eredità. Impresentabilità da parte di soggetto diverso da quello che ha presentato la dichiarazione di successione oggetto di sostituzione o dal suo erede

Rinuncia all’eredità dopo la dichiarazione di successione: le istruzioni per gli eredi

In base a quanto stabilito dal d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, la dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva è una denuncia redatta in seguito alla prima e sulla base di un evento che modifica la devoluzione dell’eredità.

La rinuncia all’eredità da parte della madre e della sorella del contribuente, in effetti, cambia le carte in tavola, e sembrerebbe rientrare in questo quadro.

Ma l’integrazione o la sostituzione di quanto trasmesso in principio è consentita “esclusivamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione di successione oggetto di sostituzione, ovvero al suo erede”.

La stessa persona che ha trasmesso, direttamente o per il tramite di un intermediario, la dichiarazione di successione ha anche versato le imposte relative alla denuncia da sostituire.

Sulla base delle regole evidenziate, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la sua posizione:

“Non si condivide la soluzione prospetta dall’istante in ordine alla possibilità di scomputare dalle imposte da lui dovute quelle già versate dalla madre che ha rinunciato all’eredità. L’interpellante, infatti, non avendo provveduto a presentare la prima dichiarazione di successione, potrà presentare una nuova dichiarazione, differente da quella già trasmessa, per il tramite dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, corrispondendo le relative imposte.

Il documento, poi, chiarisce che non c’è dubbio sul fatto che le somme versate possano essere recuperate, ma solo da chi ha effettuato la prima dichiarazione: per farlo è possibile richiedere il rimborso, illustrando la situazione e supportando la richiesta con un’adeguata documentazione.

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