Rinnovo contratto a termine oltre il limite dei 24 mesi: è sempre possibile quando si cambia categoria legale e inquadramento, in caso contrario è attivabile la cosiddetta “deroga assistita” che consente di rinnovare il rapporto per altri 12 mesi. L'INL, con la nota n. 804 del 19 maggio 2021, fornisce chiarimenti su queste regole.
Il rinnovo dei contratti a termine oltre il limite massimo dei 24 mesi è sempre possibile quando, nel nuovo rapporto, sia variato l’inquadramento e la categoria legale.
Viceversa, quando il nuovo accordo prevede lo svolgimento di mansioni di pari livello e la stessa categoria lavorativa, c’è la possibilità di ricorrere alla cosiddetta “deroga assistita” che, attivata con apposita istanza, permette al datore di rinnovare in via eccezionale il contratto per altri 12 mesi.
Sul punto si è espresso l’Ispettorato del Lavoro con la nota numero 804 del 19 maggio 2021 in cui sono contenuti chiarimenti sull’ambito di applicazione delle regole sopracitate.
L’INL, tra l’altro, coglie l’occasione per ricordare che nel caso la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito al rispetto delle regole fissate dal Decreto Dignità, verranno attivate ispezioni per disvelare eventuali comportamenti scorretti.
Rinnovo contratto a termine, quando possibile? I chiarimenti INL sulla deroga assistita
Al centro della nota INL numero 804 i casi in cui il vincolo massimo dei 24 mesi non si applica, così come previsto dal Decreto legislativo del 15 giugno 2015 numero 81.
- INL - nota numero 804 del 19 maggio 2021
- Scarica la nota su art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 – ulteriore contratto a termine stipulato presso ITL.
Si tratta delle ipotesi di rinnovo con diverso inquadramento e categoria legale o con la procedura cosiddetta “deroga assistita” prevista dall’articolo 19, comma 3 del Decreto citato.
La norma citata, riferibile tanto al limite di durata massima fissato dalla legge in 24 mesi quanto a quello diverso stabilito dai contratti collettivi, permette ai datori di lavoro, previa presentazione di apposita istanza, di stipulare un ulteriore contratto a termine presso l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio della durata massima di 12 mesi.
Condizione imprescindibile, ovviamente, è il consenso del lavoratore.
Ecco, quindi, che l’Ispettorato specifica che tale procedura si applica solo quando il rinnovo riguarda lo stesso rapporto, con l’individuazione delle stesse mansioni e con la stessa categoria legale.
“Laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita”.
Si legge, infatti, nella nota dell’INL.
Le limitazioni sul rinnovo dei contratti a termine imposte dal Decreto Dignità
Il Decreto legislativo numero 81, nella sua attuale formulazione, limita fortemente il rinnovo dei contratti a tempo determinato, per contrastare il precariato, in favore di quelli a tempo indeterminato.
In estrema sintesi, l’attuale disciplina così come modificata dal Decreto Dignità prevede che un rinnovo o una proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato “a-causale”, quindi senza le giustificazioni tassativamente indicate dalla legge, possa avvenire solo ed esclusivamente per un periodo di durata non superiore ai 12 mesi.
L’applicazione della regola, per contrastare la crisi occupazionale innescata dalla pandemia, è stata sospesa dal Decreto Rilancio per un periodo che, in forza del Decreto Sostegni, terminerà il 31 dicembre 2021.
Inoltre, la durata massima generale del contratto a tempo determinato è stata ridotta dal Decreto Dignità a 24 mesi, contro i precedenti 36 mesi previsti dal Jobs Act.
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