Proroga e rinnovo contratto a termine senza causale fino al 30 agosto

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Proroga e rinnovo contratto a termine, con l'articolo 93 del DL Rilancio cadono i vincoli fino al 30 agosto. Ma durante la conversione in legge del testo, su cui si attende solo l'ok del Senato, si aggiunge una precisazione: il termine si allunga in misura equivalente al periodo di sospensione dell'attività in linea con le misure di contrasto al coronavirus.

Proroga e rinnovo contratto a termine senza causale fino al 30 agosto

Proroga e rinnovo contratto a termine e contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante, fino al 30 agosto cadono i vincoli previsti dalla normativa in caso di conferma del rapporto di lavoro fino a un massimo di 24 mesi.

A stabilirlo è l’articolo 93 del Decreto Rilancio, il cui testo è stato perfezionato durante la fase di conversione in legge, che è a un passo dall’ok definitivo in Senato.

Il comma 1 bis, inserito durante i lavori parlamentari, specifica che il termine può allungarsi in misura equivalente al periodo di sospensione dell’attività in linea con le misure di contrasto al coronavirus.

Con la nota del 3 giugno 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito a quali condizioni è possibile procedere senza indicare la causale, eccezione alla regola adottata per far fronte all’emergenza epidemiologica.

Proroga e rinnovo contratto a termine, cadono i vincoli fino al 30 agosto, dubbi sulla causale

In linea generale, il contratto a termine non può avere una durata superiore a 24 mesi, comprensiva di proroghe e rinnovi.

Secondo le regole ordinarie, stabilite dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo numero 81 del 2015, il contratto a tempo determinato può durare al massimo 12 mesi e può essere rinnovato, fino a 24 mesi, solo in presenza di specifiche condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Stesse regole per la proroga, che però non ha alcun vincolo nei primi dodici mesi del rapporto di lavoro.

Una violazione delle norme in vigore trasforma automaticamente il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Su queste regole interviene il Decreto Rilancio, stabilendo un’eccezione per questo periodo di emergenza coronavirus.

Nel testo dell’articolo 93 si legge:

“1. In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Come evidenziato dal Dossier sull’evoluzione del testo del DL numero 34 del 2020 redatto dalla Camera e aggiornato al 9 luglio, durante l’iter di conversione in legge si aggiunge una precisazione:

“Il comma 1-bis del presente articolo 93 - comma inserito nel corso dell’esame presso la Camera - prevede che i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione) siano prorogati nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori siano stati sospesi dall’attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Proroga e rinnovo contratto a termine, via libera nel periodo di emergenza coronavirus: senza causale

Come sottolinea la prima relazione illustrativa del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 ed entrato in vigore dalla stessa data, in deroga all’articolo 21 del dlgs. n. 81/2015, fino al 30 agosto 2020 è possibile procedere con la proroga o il rinnovo del contratto a termine, anche in assenza delle condizioni solitamente necessarie.

Temporaneamente, si aggiunge una quarta ipotesi a quelle previste nell’ordinario. La proroga o il rinnovo del contratto a termine diventa possibile nei seguenti casi:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
  • dal 19 maggio al 30 agosto 2020, anche in assenza delle tre ipotesi indicate dalla normativa di riferimento.

Sul piano operativo, però, il testo stringato lasciava spazio a qualche dubbio. Ma a chiarire le modalità operative per l’applicazione dell’articolo 93 del Decreto Rilancio è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota del 3 giugno 2020.

Per beneficiare della proroga o del rinnovo senza causale devono esserci due condizioni:

  • il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio;
  • il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.
INL - Nota numero 160 del 3 giugno 2020
ulteriori disposizioni della L. n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 – coordinamento con il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

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