Durata contratto a tempo determinato, 12 mesi in più con la deroga assistita

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Durata contratto a tempo determinato, chiarimenti dell'INL: rinnovo con deroga assistita di ulteriori 12 mesi anche nel caso in cui il termine del contratto sia quello fissato dal CCNL.

Durata contratto a tempo determinato, 12 mesi in più con la deroga assistita

Durata flessibile per il contratto a tempo determinato, grazie alla deroga assistita presso l’Ispettorato del Lavoro.

È proprio l’INL con una nota (la n. 1214 del 7 febbraio 2019) a chiarire quando è possibile stipulare un ulteriore contratto a termine di 12 mesi, anche qualora sia già stato superato il termine massimo di 24 mesi.

La richiesta di chiarimenti riguarda la corretta interpretazione dell’articolo 19, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, così come modificato dal Decreto Dignità che, nell’aver ridotto la durata massima dei contratti a termine, ha lasciato inalterata la possibilità di stipula di un ulteriore contratto tra le parti di massimo 12 mesi presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Deroga assistita ampia anche nel caso in cui il termine di durata del contratto sia quello previsto dal CCNL di categoria.

Ecco i chiarimenti contenuti nella nota n. 1214 del 7 febbraio 2019.

Durata contratto a tempo determinato, 12 mesi in più con la deroga assistita

L’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce che:

“fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio (…).”

Il chiarimento fornito dall’INL è relativo all possibilità che l’estensione della durata massima dei contratti a tempo determinato riguardi sia quelli il cui limite massimo sia quello stabilito dal comma 2 dell’articolo 19 (24 mesi) che qualora sia quello individuabile dalla contrattazione collettiva.

Nessuna limitazione alla deroga assistita presso le sedi dell’Ispettorato. L’ulteriore contratto a termine di 12 mesi può essere stipulato anche quando il limite massimo del contratto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva.

INL - nota n. 1214 del 7 febbraio 2019
Oggetto: art. 19, comma 3 D.Lgs. n. 81/2015 - deroga assistita e ulteriore contratto a tempo determinato stipulato presso gli Ispettorati territoriali del lavoro.

Contratto a tempo determinato, i casi in cui si può superare il limite dei 24 mesi

La possibilità di stipulare un ulteriore contratto a termine con deroga assistita presso la DTL anche nel caso in cui il limite massimo sia quello individuato dalla contrattazione collettiva amplia i casi in cui è possibile superare lo scoglio dei 24 mesi.

Come ormai noto, il Decreto Dignità ha ridotto da 36 a 24 mesi la durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati dal lavoratore nei confronti del medesimo datore di lavoro.

L’articolo 19, al comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 già citato prevede che il limite di 24 mesi è superabile nel caso di diverse disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali, territoriali od aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati da RSA o RSU.

Sono diversi i contratti collettivi che stabiliscono un termine di gran lunga superiore rispetto a quello indicato dal decreto dignità.

Per fare alcuni esempi, il CCNL industria metalmeccanica fissa la durata massima in 44 mesi, quello dei lavoratori del vetro e dei chimici farmaceutici in 54 mesi. Un termine che si estende ulteriormente nel caso di contratto con deroga assistita presso la direzione dell’Ispettorato competente per territorio.

Fatta salva la possibilità di estensione di ulteriori 12 mesi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda che in ogni caso sarà obbligatoria l’apposizione delle causali del rinnovo indicate dall’articolo 19, comma 1, ovvero:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

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