Come ottenere il rimborso imposte e tasse

Carla Mele - Fisco

Come fare domanda per ottenere la restituzione e quindi il rimborso di imposte e tasse erroneamente pagate o versate in eccesso rispetto al dovuto? Ecco una guida sintetica sul tema.

Come ottenere il rimborso imposte e tasse

Imposte e tasse versate per sbaglio o comunque in eccesso: come fare domanda per la restituzione?

Per rimborso fiscale si intende la restituzione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di imposte e ritenute che il contribuente ha versato o subìto in misura superiore al dovuto, o di un eventuale credito che si è configurato in suo favore in seguito alla presentazione di una dichiarazione dei redditi.

Il rimborso fiscale può derivare:

  • da un pagamento non dovuto definito Rimborso da indebito;
  • al venir meno del titolo giustificativo del pagamento dovuto, il c.d. Rimborso da restituzione;
  • da detrazioni, ritenute, scomputi, crediti d’imposta, versamenti d’acconto poi risultati eccedenti ovvero il Rimborso da dichiarazione.

Parliamo in questa sede di come procedere per ottenere il rimborso di somme erroneamente pagate all’Erario.

Rimborso tributi mediante presentazione di un’istanza di rimborso

L’ articolo 37 del D.P.R. 602/1973 ci spiega le regole da seguire per per il rimborso di ritenute dirette mentre il successivo articolo 38 introduce le modalità di rimborso dei versamenti diretti.

Queste disposizioni si applicano esclusivamente alle imposte sui redditi.

In entrambi i casi è riconosciuta al contribuente la possibilità di richiedere il rimborso di imposte erroneamente versate, al ricorrere delle seguenti circostanze:

  • errore materiale: ad esempio, quantificazione di una base imponibile maggiore del dovuto oppure applicazione di una aliquota maggiore;
  • duplicazione del versamento;
  • inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento dell’obbligazione tributaria.

Ogni volta che ci si riconosce in una delle situazioni sopraindicate è possibile presentare istanza di rimborso.

L’ istanza di rimborso va presentata, in carta semplice, all’Ufficio territoriale facente capo alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in cui ha domicilio fiscale il contribuente, specificando i motivi in base ai quali si ritiene di voler ottenere il rimborso, allegando le ricevute dei versamenti o delle ritenute effettuate indebitamente.

Il termine per avanzare istanza di rimborso cambia a seconda del tipo di tributo: per i versamenti diretti e le ritenute alla fonte, il termine di presentazione dell’istanza è di 48 mesi dal versamento (quattro anni).

In tutti gli altri casi, il termine a cui si fa riferimento è quello previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/92 cioè due anni dal pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Rimborso tributi mediante presentazione di ricorso tributario

Una volta ricevuta l’istanza di rimborso, l’Amministrazione Finanziaria può decidere di accogliere la domanda, rigettarla parzialmente o non rispondere affatto, prefigurando il caso del silenzio - rigetto.

In caso di accoglimento solo parziale della pretesa, il contribuente può proporre ricorso avverso a questa decisione, alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione.

Se entro 90 giorni dall’invio dell’istanza, l’Amministrazione non risponde e quindi si prefigura il caso c.d. silenzio-rigetto, il contribuente può attivare il procedimento di contenzioso tributario, presentando ricorso alla Commissione tributaria provinciale, ma in questo caso il termine per agire è di dieci anni cioè il termine ordinario di prescrizione del diritto di rimborso.

In caso in cui il ricorso venga accolto, il rimborso:

  • per importi iscritti al ruolo, dovrà essere eseguito entro 90 giorni dalla notifica della sentenza della Commissione Tributaria che riconosce i tributi non dovuti;
  • per i versamenti diretti e ritenute avviene entro 30 giorni dal momento in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso è passato in giudicato.

Rimborso tributi: la dichiarazione integrativa a favore del contribuente

La presentazione dell’istanza di rimborso o la predisposizione di un ricorso non è l’unico modo per rientrare in possesso di somme versate e non dovute.

Il D.L. 193/2016 ha introdotto nuovi termini a favore per il contribuente per poter ottenere il rimborso di quanto non dovuto direttamente in dichiarazione dei redditi.

Il modificato articolo 2, comma 8 del DPR 322/98 detta nuovi termini per la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore ben più favorevoli rispetto a quelli previsti dagli articoli 37 e 38 del D.P.R. 602/1973 (48 mesi) previsti per le istanze di rimborso.

La dichiarazione a favore del contribuente può essere presentata, infatti, entro i termini dell’accertamento previsti dall’art. 43 del D.P.R 600/73: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione.

Così, per rimediare ad un errore che spesso nasce dalla dichiarazione dei redditi, il recupero può essere effettuato mantenendo la stessa modalità, più immediata e sicura per il contribuente.

La rettifica della dichiarazione, infatti, è un comportamento spontaneo del contribuente e non è sottoposto ad alcun esame preventivo dell’Amministrazione, come invece accade per l’istanza di rimborso.

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