Rimborso IVA, i chiarimenti sull’addebito per errore nella cessione di ramo d’azienda

Tommaso Gavi - IVA

Rimborso IVA, nel caso di cessione di ramo aziendale il cessionario assume tutti gli adempimenti del cedente, se tale soggetto ha chiuso la partita IVA. Potrà quindi presentare richiesta di restituzione entro due anni dalla data del rimborso. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 432 del 24 agosto 2022.

Rimborso IVA, i chiarimenti sull'addebito per errore nella cessione di ramo d'azienda

Rimborso IVA, nel caso di cessione di ramo aziendale il cessionario assume tutti gli adempimenti del cedente, se tale soggetto ha chiuso la partita IVA.

Se il questionario ha riversato l’IVA detratta, l’avente causa può presentare la domanda di restituzione a partire dalla data del rimborso dell’IVA applicata in via di rivalsa al cliente.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 432 del 24 agosto 2022.

Ai fini IVA, anche se la cessione del ramo aziendale riguarda due soggetti non residenti ma identificati in Italia, si deve tenere conto degli stessi obblighi e diritti per le operazioni straordinarie fra residenti.

Rimborso IVA, i chiarimenti sull’addebito per errore nella cessione di ramo d’azienda

Con la risposta all’interpello numero 432 del 24 agosto 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul rimborso dell’IVA nel caso di addebito per errore, nel contesto di una cessione di ramo d’azienda.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 432 del 24 agosto 2022
Rimborso IVA - Soggetto legittimato a presentare la richiesta in ipotesi di cessione d’azienda - Articolo 30-ter, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Lo spunto per i chiarimenti nasce dai quesiti posti dall’istante, una società inglese, avente causa nella cessione di ramo d’azienda, registrata in Italia dal 2011 dopo la cessione.

La vicenda descritta si snoda per diversi anni ed è riassunta dall’istante prima del quesito. La cedente acquistava materie prime da fornitori comunitari ed extra-comunitari e commissionava la trasformazione in prodotti finiti ad un’altra società del gruppo, stabilita in Italia.

Tali prodotti venivano in Italia alla cessionaria, con addebito dell’IVA in regime di non imponibilità.

La cessionaria cedeva, ugualmente, in regime di non imponibilità i prodotti finiti a clienti finali stabiliti sia in altri Stati UE ed extra UE, sulla base di quanto disposto dagli articoli 41 Dl n. 331/1993 e 8 Dpr n. 633/1972.

La cessionaria ha quindi maturato un credito IVA nell’anno d’imposta 2007, mai rimborsato.

Nel 2012, l’Agenzia delle Entrate ha notificato al soggetto un avviso di accertamento, per il recupero dell’IVA detratta sugli acquisti considerati imponibili indebitamente, accertando un’illegittima detrazione IVA.

Dopo l’impugnazione, nel 2021 la Corte di Cassazione ha accolto il rimborso delle Entrate. Nel 2022 la cessionaria ha versato l’IVA indebitamente detratta, con interessi e sanzioni.

Nel 2011 è stata realizzata la cessione di ramo d’azienda con oggetto attività di procurement e forniture di materie prime esercitate in diversi Stati, tra cui l’Italia.

L’istante intende quindi sapere chi sia il soggetto con diritto al recupero dell’IVA addebitata per errore dalla cedente alla cessionaria e restituita all’Erario a causa dell’indebita detrazione.

La domanda di restituzione deve essere presentata entro due anni dalla data del rimborso IVA

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate partono dall’operazione della cessione del ramo di azienda.

L’articolo 16, comma 11, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede quanto di seguito riportato:

“gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.”

La risposta all’interpello numero 409 del 9 ottobre 2019 ha chiarito che il principio è valido non solo per le operazioni di scissione ma anche per le altre operazioni straordinarie o le trasformazioni sostanziali.

La risoluzione numero 195 del 31 luglio 2007 ha inoltre chiarito che

“anche quando l’operazione straordinaria riguarda due soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia, valgono gli stessi obblighi e gli stessi diritti previsti dalla disciplina IVA per operazioni straordinarie fra soggetti residenti.”

Nel caso in esame, quindi, il cessionario deve assolvere tutti gli adempimenti IVA successivi alla data di cessione, dal momento che il cedente ha chiuso la partita IVA.

Stando a quanto previsto dall’articolo 30-ter, comma 2, del decreto IVA, inoltre:

“Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziari la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro i termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.”

In base alla disposizione, quindi, il cedente può presentare la domanda di rimborso dell’IVA non dovuta.

Il termine per la richiesta è quello di due anni dalla data della restituzione al cessionario committente, della stessa somma versata dallo stesso a seguito dell’accertamento.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quindi quanto di seguito riportato:

“laddove il cessionario/committente abbia correttamente riversato l’IVA indebitamente detratta, sia l’istante avente causa il soggetto legittimato a presentare la domanda di restituzione, ai sensi dell’articolo 30-ter del decreto IVA, a decorrere dalla data di rimborso dell’IVA a suo tempo applicata in via di rivalsa al cliente.”

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