Rientro dei cervelli, agevolazioni per docenti anche in caso di aspettativa all’estero

Rosy D’Elia - Imposte

Rientro dei cervelli: agevolazioni per docenti anche in caso di aspettativa senza assegni all'estero e anche quando il contribuente è stato già in passato beneficiario degli incentivi. L'importante è rispettare tutti i requisiti previsti. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 239 del 29 aprile 2022.

Rientro dei cervelli, agevolazioni per docenti anche in caso di aspettativa all'estero

Le agevolazioni per il rientro dei cervelli riconosciuti a docenti, ricercatori e ricercatrici spettano anche in caso di aspettativa senza assegni all’estero e, inoltre, aver beneficiato degli stessi incentivi già in passato non ostacola un nuovo accesso al regime di tassazione agevolata.

L’importante è rispettare tutti i requisiti previsti.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 238 del 29 aprile 2022.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico.

Rientro dei cervelli, agevolazioni per docenti anche in caso di aspettativa all’estero

I quesiti relativi alle agevolazioni per il rientro dei cervelli arrivano da un contribuente, professore universitario in Italia da novembre 2019, ma posto in aspettativa senza assegni dall’Ateneo fino al 31 agosto 2022.

Fino a tale data ha un contratto a tempo determinato con un’Università in Spagna, dove è residente e iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dall’autunno 2020 per gli anni 2021 e 2022.

Avendo inoltre già beneficiato delle agevolazioni per il rientro dei cervelli tra il 2016 e il 2019, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di accedere nuovamente alla riduzione della base imponibile rientrando in Italia nel corso del 2022.

Con la risposta all’interpello numero 239 del 29 aprile 2022, l’Amministrazione concede il suo via libera alla fruizione dei benefici:

“Si ritiene, pertanto, che l’Istante, docente presso un’Università in Italia, che ha svolto all’estero l’attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita ex articolo 7, comma 1, della legge n. 240 del 2010, potrà avvalersi delle agevolazioni di cui al citato articolo 44, del decreto legge n. 78 del 2010, sussistendo le altre condizioni richieste, a partire dall’anno di imposta di rientro in Italia”.

La norma, infatti, non preclude un doppio accesso alle agevolazioni: è possibile usufruire della riduzione della base imponibile anche più di una volta.

Rientro dei cervelli: agevolazioni per docenti accessibili anche più volte in presenza dei requisiti richiesti

Nel motivare la sua risposta l’Agenzia delle Entrate parte dal riferimento normativo cardine per orientarsi tra gli incentivi per il rientro dei cervelli riconosciuto a docenti e ricercatori: l’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

La norma stabilisce:

“Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.

La tassazione agevolata è accessibile nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi a patto che la residenza fiscale sia sempre in Italia.

Il documento riepiloga, poi, quali sono i requisiti che docenti, ricercatori e ricercatrici devono rispettare per poter accedere alle agevolazioni legate al rientro dei cervelli:

  • avere un titolo di studio universitario o equiparato;
  • essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
  • svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
  • acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Le condizioni stabilite sono legate alle esigenza poste alla base dell’introduzione della norma: arginare la fuga dei cervelli e favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.

Alle due cause sono chiamati a contribuire, con la possibilità di accedere agli incentivi, non solo i cittadini italiani o europei emigrati ma anche tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri, che con le loro conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia.

Sul requisito chiave dello svolgimento di attività di docenza o ricerca, la risoluzione n. 92/E del 14 luglio 2017 ha già chiarito che “non costituisce causa ostativa alla fruizione del regime di favore la circostanza che la predetta attività di ricerca o docenza all’estero sia stata svolta avvalendosi di aspettativa senza assegni prevista dal citato articolo 7, comma 1, della legge n. 240 del 2010”.

Allo stesso modo non c’è alcun passaggio normativo che ostacola un nuovo accesso alle agevolazioni per il rientro dei cervelli quando il contribuente ne è stato già beneficiario.

Non ci sono dubbi, quindi, per l’Agenzia delle Entrate: una volta rientrato in Italia dalla Spagna il professore può beneficiare della riduzione dell’imponibile.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 239 del 2022
Attività di ricerca o docenza all’estero in regime di aspettativa senza assegni - Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall’estero che hanno già fruito dei benefici di cui all’articolo 44, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78

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