Premi e contributi INAIL 2024: la riduzione dell’importo è del 15,11 per cento

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

È fissata al 15,11 per cento la riduzione dell'importo di premi e contributi INAIL per il 2024. Si applica ai contributi della gestione agricoltura e ai premi speciali. I dettagli nel decreto del Ministero del Lavoro e nella circolare dell'Istituto

Premi e contributi INAIL 2024: la riduzione dell'importo è del 15,11 per cento

L’importo della riduzione di premi e contributi INAIL prevista per il 2024 sarà pari al 15,11 per cento.

La confermarlo è arrivata con il decreto firmato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Economia di approvazione della delibera dell’Istituto, che con la circolare del 7 dicembre fornisce tutti i dettagli.

La riduzione di premi e contributi si applica ai premi speciali e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, mentre non si applica dove c’è stato l’aggiornamento delle tariffe.

Premi e contributi INAIL 2024: la riduzione dell’importo è del 15,11 per cento

Ancora in calo, rispetto agli anni passati, l’importo della riduzione prevista in relazione ai premi e ai contributi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per il 2024, tale riduzione è pari al 15,11 per cento. Un valore in diminuzione rispetto al 2023, dove era stata fissata al 15,17 per cento Un calo che tradotto significa un lieve aumento delle somme da versare nel corso del prossimo anno.

Ad ufficializzare il valore da prendere in considerazione per il 2024 è stato il decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre, pubblicato sul sito istituzionale il 4 dicembre 2023.

La proposta con l’importo della riduzione, come di consueto, è stata avanzata dall’INAIL. A determinarlo è stato la delibera n. 65 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto dello scorso settembre, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 128 della Legge di Bilancio 2014.

Tale norma, infatti, stabilisce che ogni anno sia necessario individuare uno sconto percentuale sulle somme dovute dai datori di lavoro a titolo di premi e contributi INAIL sulla base dell’andamento infortunistico aziendale. La riduzione si applica in modo diverso a seconda della data di avviamento dell’attività, più o meno di due anni.

Come sottolineato anche nella circolare n. 55 del 7 dicembre dell’Istituto, la nuova riduzione del 15,11 per cento sarà applicata in tutti i settori dove non c’è stata la revisione delle tariffe del 2019. Si tratta, nello specifico, dei seguenti premi e contributi:

  • i premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro
  • premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive (legge n. 93/1958);
  • contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi dall’INPS.

Nella circolare l’INAIL ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale. Nello specifico, si applicano criteri diversi se l’impresa ha avviato l’attività da più o meno di due anni.

Per chi ha avviato il lavoro da più di due anni (data di inizio attività precedente al 3 gennaio 2022) si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA) in modo da tenere conto dell’andamento infortunistico.

Questi valori indicano il numero di giornate di lavoro che ogni lavoratore perde in media ogni anno a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Minore è la loro differenza, più è virtuosa l’azienda.

Chi, invece, ha avviato l’attività da meno di due anni (data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2022) dovrà fare domanda per la riduzione. Si trasmette entro il termine del primo biennio di attività, utilizzando il servizio onlineRiduzione L. 147/2013 Polizze Speciali”, disponibile sul portale INAIL alla sezione “Servizi online”.

INAIL - Circolare n. 55 del 7 dicembre 2023
Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

Premi e contributi INAIL 2024: riduzione solo nei casi in cui le tariffe non sono state aggiornate

La riduzione non sarà applicata ai premi che subiranno l’aggiornamento delle relative tariffe a partire dal 1° gennaio 2024.

A questo proposito, si ricorda che dal 1° gennaio 2023, la riduzione non si applica più ai premi speciali unitari per l’assicurazione di:

  • facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori;
  • pescatori;
  • addetti ai frantoi;
  • candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi leFP;
  • soggetti impegnati in attività di volontariato e percettori di RdC coinvolti in PUC.

Questo per effetto del decreto del Ministero del Lavoro del settembre 2022, che ha previsto la revisione dei premi speciali unitari per l’assicurazione di tali categorie di lavoratori e lavoratrici.

Nel 2024, infatti, la riduzione in questione continua ad essere applicata solo alle gestioni/polizze indicate per le quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato.

L’Istituto, inoltre, con la circolare dell’8 novembre, ha aggiornato i limiti massimi e minimi che sono stati stabiliti rispettivamente nelle misure di 19.221,30 e 35.696,70 euro di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi stabilito dal Ministero del Lavoro.

Ministero del Lavoro - Decreto dell’8 novembre 2023
Decreto Interministeriale 8 novembre 2023 - con la deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL 26 settembre 2023, n. 65 che forma parte integrante del decreto -, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 28 novembre 2023, al n. 2919, concernente la "Riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione 2024”

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