Affrancamento delle cripto-attività: la scadenza del 15 novembre

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Il 15 novembre è fissata la scadenza per affrancare le cripto-attività. Con una circolare del 27 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le regole per la rideterminazione del valore delle cripto-attività e il versamento dell'imposta sostitutiva

Affrancamento delle cripto-attività: la scadenza del 15 novembre

Ultimi giorni per aderire all’istituto per rideterminare il valore delle cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2023, anche nel caso in cui non siano più possedute alla data del versamento dell’imposta sostitutiva del 14 per cento.

Il comma 133 della Legge di bilancio 2023 prevede che, ai fini della quantificazione delle plusvalenze e minusvalenze generate dal 2023 in avanti, i soggetti possono assumere, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, il valore “normale” a tale data, invece del costo o del valore di acquisto.

Per perfezionare l’affrancamento di valore è necessario versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento entro il 15 novembre 2023.

Affrancamento delle cripto-attività in scadenza il 15 novembre: i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

In altre parole, per consentire ai soggetti che, ad esempio, non possono determinare il valore di acquisto delle cripto-attività perché acquistate in tempi remoti o presso exchange che non forniscono più tale informazione, è stata prevista la possibilità di cristallizzare il loro valore di acquisto o di costo, anche singolarmente per cripto-attività.

Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 30 del 27 ottobre 2023, se il soggetto alla data del 1° gennaio 2023 detiene n. 10 bitcoin e n. 20 ethereum e decide di rideterminare solo il valore dei bitcoin, può farlo a condizione di rideterminare il valore di tutti i n. 10 bitcoin detenuti.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l’imposta sostitutiva deve essere rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa.

Qualora non sia possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse.

Il valore rideterminato potrà essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza in caso di rimborso o cessione a titolo oneroso della cripto-attività o permuta con altre cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni (come ad esempio nel caso di acquisto di un NFT con bitcoin), ma non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili.

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, da versare a partire dal 15 novembre 2023, con pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata successiva alla prima.

In base al dato normativo, l’opzione per la rideterminazione del valore delle cripto-attività e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

A riguardo la Circolare ha analizzato diversi scenari:

  • in primo luogo, coloro i quali abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle cripto-attività non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi.
  • chi, invece, ha effettuato il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma, non potrà utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva del 14 per cento versata.
  • se, infine, il contribuente ha effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed ha omesso di effettuare quelli successivi, i relativi importi sono iscritti a ruolo ai sensi delle disposizioni vigenti.

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