Cripto-attività sempre sotto la lente del monitoraggio fiscale

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Approfondimento operativo in materia di cripto-attività: focus sulle novità degli ultimi mesi e sulle conseguenti indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate

Cripto-attività sempre sotto la lente del monitoraggio fiscale

La Circolare 30/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose indicazioni operative riguardo al regime fiscale delle cripto-attività, introdotto dalla Legge numero 197/2022 (la Legge di bilancio dello scorso anno).

Uno degli argomenti più interessanti trattati nel corposo documento di prassi, di sicuro impatto su una vasta platea di soggetti, riguarda le modalità attraverso cui i contribuenti italiani che detengono cripto-attività devono adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dal decreto-legge 167/1990.

L’art. 4 del decreto del 1990 prevede, infatti:

l’obbligo di presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti fiscalmente in Italia che detengono investimenti e attività di natura finanziaria all’estero, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia

Prima della legge di bilancio 2023, la norma non conteneva riferimenti specifici alle cripto-attività.

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La territorialità delle cripto attività

L’aspetto critico riguarda il requisito della territorialità di tali beni, perché la ratio della disciplina del monitoraggio fiscale è garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti e attività estere di natura finanziaria “detenuti all’estero” da parte di taluni soggetti residenti in Italia.

Tuttavia le cripto-attività non hanno un legame giuridico con il territorio, nazionale o estero, trattandosi di mere rappresentazioni digitali di valore circolanti nella rete internet, in cui non esiste il concetto di “paese estero”.

Prima della legge di bilancio 2023 l’Agenzia delle entrate ha preso posizione solo riguardo alle cripto-valute.

Nella risposta a interpello n. 788/2021, ad esempio, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che, con riferimento alla detenzione di “criptovalute” da parte dei soggetti italiani, l’obbligo dichiarativo sussiste in quanto le stesse costituiscono ai fini fiscali attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, a prescindere che la cripto-attività sia effettivamente localizzata al di fuori del territorio nazionale.

La riforma delle tassazione delle criptovalute e le conseguenti novità pratiche

La Legge di bilancio 2023 ha fatto chiarezza sul punto includendo espressamente tutte le cripto-attività, non solo le cripto-valute, all’interno del perimetro oggettivo della disciplina del monitoraggio fiscale.

In particolare, dal 2023 i soggetti che nel periodo d’imposta detengono cripto-attività devono indicarle nel quadro RW della dichiarazione, al pari degli altri investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria, in quanto tutti suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Tale adempimento ricorre anche per i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle cripto-attività, sono “titolari effettivi” dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 30 del 2023 stabilisce un principio importante sugli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività, che sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia, in tal modo superando le oggettive difficoltà di individuare il luogo in cui le stesse sono detenute.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 30 del 27 ottobre 2023
Trattamento fiscale delle cripto-attività alla luce delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2023.

In definitiva, d’ora in avanti saranno oggetto di dichiarazione non solo le “cripto-valute”, ma anche tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione, potenzialmente suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia quali redditi diversi ai sensi della nuova lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.

La Circolare, inoltre, apre alla possibilità di esonerare il possessore dagli obblighi di dichiarazione in caso di affidamento delle cripto-attività in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

È stato definito il regime sanzionatorio in caso di mancata indicazione del quadro RW delle cripto-attività.

Le sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi

Con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di mancata compilazione del Quadro RW del Modello Redditi, l’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 167/1990 prevede che:

«La violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto nell’articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.

La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.

Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258»

Ebbene, tenuto conto della natura “a-territoriale” delle cripto-attività, in caso di mancata indicazione del quadro RW, “non si applica il raddoppio della sanzione” prevista per la detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La sanzione comminabile sarà quindi dal 3 al 15 per cento dell’ammontare dell’importo non dichiarato.

L’Amministrazione finanziaria ha, infine, precisato che

“non devono essere indicate nel quadro RW, le cripto-attività per le quali il contribuente, sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private”

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