Nelle ultime settimane l'INPS ha inviato numerose lettere di revoca delle agevolazioni contributive valide per i titolari di partita IVA con il regime forfettario (la famosa riduzione del 35%). Ecco in quali casi l'INPS si sbaglia e come fare per rimediare
Nelle ultime settimane abbiamo registrato numerose segnalazioni di contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario e di professionisti che li assistono in ordine alla revoca ricevuta da parte dall’INPS per la riduzione dei contributi del 35%.
Si tratta di una situazione particolarmente delicata poiché crea un effetto a cascata potenzialmente dannosissimo per il contribuente: a partire dalla revoca del primo anno l’INPS può chiedere maggiori contributi previdenziali con annesse sanzioni e interessi per quell’anno e per i successivi.
Tuttavia, in alcune situazioni che abbiamo analizzato l’INPS sbaglia clamorosamente e tra poco spiegheremo perché.
Partiamo da una premessa importante: a quale agevolazioni ci riferiamo?
L’agevolazione contributiva di cui si parla è stata introdotta dalla Legge numero 90/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) ai commi compresi tra il 76 e l’84.
Prevede che il reddito forfettario determinato applicando i coefficienti di redditività previsti e dichiarato nel quadro LM della dichiarazione dei redditi costituisca
base imponibile previdenziale sulla quale pagare i contributi INPS in misura piena oppure ridotta del 35%
Tralasciamo per ora e per semplicità la più recente agevolazione introdotta per i soli artigiani e commercianti e che consente loro di richiedere la riduzione del 50% dei contributi INPS dovuti nei primi tre anni di attività.
Ai nostri fini è fondamentale leggere la regola prevista dal comma 82 dell’articolo 1 della Legge 190/2014, il quale prevede che il regime contributivo agevolato cessi di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui dovessero venire meno alcune condizioni particolari.
In altre parole, la legge prevede che la riduzione dei contributi possa essere revocata dall’INPS se si verifica anche solo una delle seguenti situazioni:
- superamento limite ricavi (articolo 1 comma 54 Legge 190/2014);
- superamento del limite di costi sostenuti per lavoro dipendente e accessorio (articolo 1comma 54 Legge 190/2014);
- utilizzo di regimi speciali ai fini IVA (articolo 1 comma 57 lettera a) Legge 190/2014);
- partecipazione a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1 comma 57 lettera d) Legge 190/2014);
- effettuazione di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (articolo 1 comma 57 lettera c) Legge 190/2014);
- esercizio prevalente di attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (articolo 1 comma 57 lettera d-bis) Legge 190/2014);
- percepimento di redditi di lavoro dipendente o assimilato maggiori di 35.000 euro (salvo che il lavoro non sia cessato nello stesso anno, articolo 1 comma 57 lettera d-ter) Legge 190/2014; il limite di 35.000 è valido provvisoriamente per gli anni 2025 e 2026, se non verrà prorogata questa disposizione il limite tornerà agli originari 30.000 euro).
Cosa comporta trovarsi in una delle situazioni di cui sopra per il forfettario?
Significa perdere il regime contributivo agevolato (riduzione del 35%) - La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto.
Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove si ripristinino le condizioni di cui sopra.
Di conseguenza - e questo è il punto fondamentale - l’INPS al di fuori di questi casi, tassativamente previsti dalla Legge (L maiuscola voluta per evidenziare l’importanza delle fonti del diritto)
non può revocare il regime agevolato dei contributi previdenziali dovuti dai contribuenti in regime forfettario
E, invece, purtroppo lo fa in molti casi.
Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime agevolazioni e novità fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00
Analizziamo insieme due casi realmente accaduti e le soluzioni con le quali sono stati risolti, non senza fatica, da parte del professionista e dello stesso contribuente.
Revoca del regime agevolato INPS per un contribuente che non ha inviato (giustamente) il quadro LM e il quadro RR (entrambi) a zero col Modello Redditi 2018 periodo d’imposta 2017
Il primo caso riguarda un titolare di partita IVA in regime forfettario che ha aperto la partita IVA nel mese di ottobre del 2017 con codice ateco 662204 Intermediari delle Assicurazioni.
Si tratta di un caso molto particolare.
A differenza degli altri commercianti, i produttori di IV gruppo - tra i quali rientrano anche gli intermediari delle assicurazioni - non sono tenuti a versare i contributi fissi minimi (sul reddito minimale) ma solo i contributi in percentuale sul reddito effettivo prodotto, applicando l’aliquota prevista per la Gestione Commercianti.
Ora, nel 2017 questo contribuente aveva solo compensi occasionali, dichiarati nel quadro RL.
Non avendo emesso alcuna fattura e non essendo obbligato alla compilazione del quadro LM a zero o del quadro RR a zero, il contribuente inviava il Modello Redditi 2018 periodo d’imposta 2017 con il quadro RL e gli altri quadri strettamente necessari.
L’INPS, fruendo anche dei prolungamenti dovuti al periodo di emergenza sanitaria, inviata nei mesi scorsi un avviso in cui ricalcolava i contributi dovuti per l’anno successivo, scrivendo quanto segue (lo screenshot riguarda uno scambio avvenuto nel cassetto bidirezionale):
Lo Studio che assiste questo contribuente aveva chiesto l’annullamento dell’avviso ricevuto in quanto, come indicato nel modello Redditi 2019 relativo al periodo d’imposta 2018, i contributi eccedenti il minimale risultano regolarmente versati per l’importo dichiarato.
A supporto della richiesta, venivano allegati nel cassetto bidirezionale il Modello Redditi 2019 (periodo d’imposta 2018) e le deleghe F24 attestanti il versamento dei contributi.
L’INPS rispondeva come segue:
“Buongiorno,
la contribuzione richiesta si riferisce alla differenza tra contributi forfettari (pagati) e contributi ordinari dovuti a seguito di revoca del regime agevolato dal 2017 per mancata compilazione del quadro LM.
Cordiali saluti”
Ma come abbiamo visto sopra
la mancata compilazione del quadro LM della dichiarazione dei redditi, soprattutto in un caso come quello descritto in cui addirittura non era dovuta in quanto senza dati da comunicare, non rientra tra le cause che consentono all’INPS di revocare il regime contributivo agevolato
Successivamente, lo studio contatta telefonicamente l’ufficio che ha preso in carica la questione e si è sentito dire che non solo manca il quadro LM ma addirittura anche il quadro RR, anch’esso a zero.
Di conseguenza, lo studio cosa ha fatto? Ha inviato il modello Redditi 2018 integrativo con i quadri LM ed RR a zero e, successivamente, una volta che l’Agenzia delle Entrate ha liquidato la dichiarazione, ha inviato un’istanza di autotutela all’INPS che dopo qualche mese ha risposto, accogliendo la richiesta.
L’aspetto paradossale era relativo al fatto che l’INPS, seguendo questa logica errata, avrebbe potuto ricalcolare tutti i contributi previdenziali versati da questo contribuente, maggiorandoli della parte agevolata giustamente non versata, aggiungendo sanzioni e interessi.
Con il contribuente che aveva regolarmente versato tutto! Una follia!
Regime forfettario: video corso e guida operativa per imprenditori e professionisti
Academy: 50,00 €Il regime forfettario è un regime fiscale naturale e non un regime agevolato. Di conseguenza:
Il beneficio della riduzione dei contributi INPS si perde soltanto se c’è un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che accerta il verificarsi delle situazioni ostative che abbiamo visto sopra (commi 55 e 57 della Legge 190/2014, peraltro spiegati bene proprio in una circolare INPS, la numero 35 del 2016)
Revoca del regime agevolato INPS per omesso invio del quadro RR nel Modello Redditi 2023 periodo d’imposta 2022
Un altro caso recente è di una dichiarazione dei redditi di un forfettario nella quale il Professionista ha commesso un errore, non compilando e non inviando il quadro RR.
Attraverso con un controllo automatizzato l’INPS si è accorto della mancanza e ha revocato l’agevolazione e richiesto al cliente gli arretrati.
I versamenti erano stati regolarmente eseguiti, tutti nei tempi e tutti con la riduzione dei contributi del 35%.
Il Professionista allora ha compilato e inviato la dichiarazione integrativa con il quadro RR mancante e ha inviato l’istanza di autotutela all’INPS. Anche in questo caso la richiesta è stata accolta in poche settimane.
Cosa fare in questi casi, in sintesi:
- Ai fini INPS, il regime contributivo agevolato è collegato al regime fiscale forfettario. Se l’Agenzia delle Entrate non ha ricevuto la dichiarazione dei redditi con i quadri che l’INPS si attende siano compilati, scatta l’avviso per la revoca del regime agevolato ma è una procedura non corretta in quanto in molti casi (come nei due sopra) i versamenti sono eseguiti e, soprattutto, il contribuente ha tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per continuare a fruire del regime contributivo agevolato (o di averne fruito se nel frattempo ha cessato l’attività);
- Quando l’INPS revoca il regime contributivo agevolato per un certo anno applica il regime ordinario (maggiore aliquota INPS e/o livello massimo dei contributi fissi per commercianti e artigiani) e recupera tutti i contributi fino al rilevamento, con flussi che possono arrivare al 2025;
- Per risolvere:
- verifica innanzitutto la corretta compilazione e il corretto invio della dichiarazione dei redditi e il regolare versamento di quanto dovuto, ancorché con la riduzione;
- invia dichiarazione dei redditi integrativa con i quadri mancanti che l’INPS si aspetta (anche in casi come quello del primo esempio, nei quali effettivamente non vi erano dati da dichiarare);
- invia all’INPS il modello, la ricevuta telematica e un’istanza in autotutela in cui viene spiegato correttamente tutto;
- qualora non si riesca a risolvere così occorrerà adire il giudice del lavoro competente per territorio.
Come funziona la riduzione del 35% dei contributi INPS dei forfettari:
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecco perché sulla revoca del regime contributivo agevolato dei forfettari l’INPS sbaglia