Bonus ristrutturazione, il rimborso dell’assicurazione non preclude l’accesso all’agevolazione

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus ristrutturazione, nel caso di rimborso dell'assicurazione non viene meno il diritto all'agevolazione. Lo spiega la risposta all'interpello numero 459 del 20 settembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate. La detrazione spetta per le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

Bonus ristrutturazione, il rimborso dell'assicurazione non preclude l'accesso all'agevolazione

Bonus ristrutturazione, il rimborso dell’assicurazione non preclude l’accesso all’agevolazione.

A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 459 dell’Agenzia delle Entrate del 20 settembre 2022, che si muove sulla stessa linea tracciata dalla risposta numero 458, pubblicata nello stesso giorno e relativa al superbonus 110 per cento.

La somma ottenuta a titolo di risarcimento o indennizzo non deve essere sottratta dalle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dell’immobile, a seguito dei danni causati all’immobile da eventi atmosferici.

La detrazione spetta per le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

Bonus ristrutturazione, il rimborso dell’assicurazione non preclude l’accesso all’agevolazione

Nel caso del bonus ristrutturazione, e delle altre agevolazioni edilizie, il rimborso da parte dell’assicurazione dei danni subiti dall’immobile per calamità naturali o agenti atmosferici fa perdere il diritto alla detrazione?

A fornire chiarimenti a riguardo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 459 del 20 settembre 2022, che si muove sulla stessa linea della risposta all’interpello numero 458, pubblicata lo stesso giorno.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 459 del 20 settembre 2022
Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica su un immobile danneggiato da un evento atmosferico per il quale sono stati risarciti i danni dalla compagnia assicurativa - Articolo 16-bis del Tuir e articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Mentre nel secondo caso gli interventi presi in considerazione rientrano nel superbonus 110 per cento, nel primo caso al centro delle delucidazioni del documento di prassi ci sono i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dell’immobile.

Lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, un contribuente che ha subito danni al tetto e ai muri delle facciate del proprio immobile, a seguito di eventi atmosferici.

Il soggetto spiega di aver ricevuto da una compagnia assicurativa delle somme a titolo di risarcimento e/o indennizzo dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri.

L’istante intende sapere se, dopo aver ricevuto gli importi in questione, abbia ancora la possibilità di portare in detrazione al 50 per cento le spese sostenute per gli interventi effettuati.

L’Agenzia delle Entrate, sposando la soluzione proposta dal contribuente, esprime parere positivo e riepiloga il quadro normativo e di prassi di riferimento.

Bonus ristrutturazione, il rimborso dell’assicurazione non preclude l’accesso all’agevolazione

Dopo aver richiamato l’articolo 16-bis del TUIR, che disciplina le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti al quesito posto dal contribuente.

L’indirizzo è fornito dalla circolare numero 28 del 25 luglio 2022, che ha come oggetto i bonus edilizi.

In prima battuta l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico, per le medesime spese sostenute è possibile beneficiare soltanto di una delle due agevolazioni.

La detrazione, inoltre, spetta per le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente: non spetta se il rimborso non ha concorso al reddito, ma si ha diritto all’agevolazione se hanno concorso a formare il reddito del contribuente.

A riguardo, si deve fare riferimento ai principi generali in materia di oneri detraibili, in base ai quali la detrazione è subordinata:

“alla condizione che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente che li ha sostenuti influenzando negativamente la situazione economica dell’anno in cui viene chiesta la detrazione ed incidendo sulla situazione personale del contribuente.”

A ulteriore chiarimento viene richiamato quanto spiegato nella circolare 28 del 2022, che sottolinea che:

“l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente”.

Se dunque le somme sono ricevute a titolo di risarcimento o indennizzo, non devono essere sottratte dagli importi delle spese sostenute per gli interventi realizzati. Tali spese sono infatti rimaste interamente a carico del contribuente che può, quindi, portarle in detrazione.

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