Rendiconto 5 per mille: scadenze ed accantonamento per COVID-19

Cristina Cherubini - Associazioni

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in risposta ad una associazione fornisce le chiarimenti relativi all'adempimento di rendicontazione del contributo 5 per mille ricevuto in relazione ai periodi d'imposta 2018 e 2019, soffermandosi sulla scadenza e sulle particolarità derivanti dal periodo COVID-19.

Rendiconto 5 per mille: scadenze ed accantonamento per COVID-19

Rendiconto 5 per mille, scadenze ed accantonamento per COVID-19: i dettagli nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali numero 3142 del 4 marzo 2021.

Le associazioni destinatarie del contributo 5 per mille hanno l’obbligo di rendicontare l’utilizzo fatto della somma ad esse elargita, entro un tempo limite stabilito dal legislatore.

L’art. 12 del DPCM 23 aprile 2010, modificato successivamente dal DPCM 7 luglio 2016, stabilisce che gli enti che percepiscono il contributo 5x1000 hanno l’obbligo di rendicontare le somme percepite entro 12 mesi dal momento in cui tale importo è stato ad essi erogato.

Il documento redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde all’esigenza informativa afferente all’obbligo di rendicontare l’utilizzo del contributo 5 per mille durante la crisi pandemica, arco temporale che ovviamente non ha permesso agli enti di svolgere le loro normali attività a scopo sociale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota numero 3142 del 4 marzo 2021
Contributo cinque per mille annualità finanziarie 2018 e 2019. Termini per lo svolgimento delle attività finanziate e delle relative rendicontazioni.

Rendiconto 5 per mille: obblighi e scadenze

Ai fini dell’analisi si ritiene opportuno iniziare la trattazione illustrando gli adempimenti necessari in relazione all’obbligo di rendicontazione del contributo 5 per mille.

Gli enti destinatari del contributo hanno difatti l’obbligo di:

  • redigere il rendiconto delle somme percepite entro 12 mesi dal momento in cui sono state ricevute;
  • redigere una relazione illustrativa all’interno della quale deve essere contenuta una descrizione puntuale delle attività che sono state realizzate grazie a tale contributo;
  • trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa all’amministrazione erogatrice, ma solo nel caso in cui il contributo sia superiore ad euro 20.000,00;
  • la trasmissione se richiesta dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto.

Scadenza rendicontazione 5 per mille in seguito al blocco delle attività causa COVID-19

Le misure di contenimento del contagio da COVID-19 hanno impedito alle associazioni di svolgere le loro normali attività istituzionali, quindi molte di esse non hanno potuto utilizzare il contributo ricevuto derivante dal 5 per mille, per questo un’associazione ha formulato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una richiesta di informazioni sul punto.

Nella nota numero 3142 del 4 marzo 2021 si legge:

“codesta Associazione ha sottoposto all’attenzione della scrivente la possibilità di prendere in considerazione un adeguato slittamento dei termini per lo svolgimento delle attività finanziate dai contributi del cinque per mille relativi alle annualità finanziarie 2018 e 2019 e dei successivi obblighi di rendicontazione. Alla base di detta richiesta sono addotte ragioni legate all’impossibilità di svolgere le attività statutarie da parte degli enti beneficiari del contributo, in conseguenza delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Codesta Associazione evidenzia altresì che l’eventuale restituzione delle somme non utilizzate entro i termini previsti impedirebbe, appena sussistano le relative condizioni di agibilità, la ripresa di attività statutarie vieppiù rilevanti alla luce dell’attuale situazione socio-economica”.

La problematica sofferta quindi dalle Associazioni è riferibile alla mancata possibilità di utilizzo delle somme ad esse concesse a titolo di 5 per mille a causa delle norme imposte per il contenimento e il contrasto del COVID-19.

La richiesta formulata vuole quindi introdurre uno slittamento dei termini di presentazione del rendiconto od una mancata restituzione del contributo non utilizzato.

Il Ministero risponde alle richieste dell’Associazione, contestando quanto esposto parzialmente dall’associazione, indicando che “le disposizioni contenute nell’ art. 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare, secondo quanto disposto dai commi 3 e 3-bis, hanno consentito agli enti di svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno finanziario 2017 entro la data del 31 ottobre 2020”.

In questo modo il legislatore per il solo anno 2020 ha previsto un obbligo di slittamento dei termini di rendicontazione portandolo da 12 mesi a 18, dando così la possibilità agli enti di organizzare e svolgere attività istituzionali fino al 31 ottobre 2020, fornendo ulteriori chiarimenti per l’espletamento di tale obbligazione all’interno della nota ministeriale n. 4344 del 19 maggio 2020.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota del 19 maggio 2020
Contributo del 5 per mille. Articolo 35, commi 3 e 3-bis del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Per quanto attiene invece al contributo 5 per mille relativo al periodo d’imposta 2018 e 2019 erogato nel corso dell’anno solare 2020, momento in cui l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica ha reso necessaria la reintroduzione di diverse misure di contenimento della stessa, a partire dal DPCM del 24 ottobre 2020, proseguite con i DPCM del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e successivi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconosce quindi la possibilità alle associazioni, limitatamente a queste due annualità, di accantonare le somme non utilizzate procedendo nel modo seguente:

  • le somme non utilizzate dovranno essere indicate nel rendiconto e portate a rendicontazione anche in annualità successive;
  • dovranno essere seguite le linee guida sulla rendicontazione attualmente presenti sul sito istituzionale del Ministero;
  • le somme accantonate dovranno essere spese entro 24 mesi dalla data di percezione ed essere inserite nel relativo rendiconto;
  • gli enti potranno inserire al punto 6 (“Accantonamento”) del modello di rendiconto, l’importo che a 12 mesi dalla data di percezione del contributo risulti ancora da spendere per cause legate all’emergenza epidemiologica, limitandosi a riportare nella relazione illustrativa, come motivazione dell’accantonamento, la dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”, non essendo necessario, nell’ottica della semplificazione degli oneri amministrativi dettata dal vigente contesto emergenziale, alcun ulteriore supporto motivazionale o documentale.
  • dopo aver impiegato le somme accantonate, comunque sempre entro 24 mesi dalla data di percezione, gli enti saranno tenuti ad inviare all’amministrazione erogatrice il modello di rendiconto dell’accantonamento, allegando allo stesso una relazione descrittiva che esponga nel dettaglio le spese inserite.

La redazione del rendiconto dovrà essere fatta seguendo le istruzioni contenute sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ed utilizzando il modello apposito per la rendicontazione dell’accantonamento causa COVID presenti su tale portale.

RENDICONTO 5X1000

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network