Domanda regolarizzazione colf, badanti e braccianti, proroga al 15 agosto

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Regolarizzazione colf, badanti e braccianti, scadenza più lunga per la domanda: il decreto legge approvato con il consiglio dei ministri del 15 giugno 2020 fissa il termine ultimo al 15 agosto, disponendo la proroga di un mese rispetto alla data originaria.

Domanda regolarizzazione colf, badanti e braccianti, proroga al 15 agosto

Regolarizzazione colf, badanti e braccianti, scadenza più lunga per la domanda: con il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2020 arriva la proroga.

I datori di lavoro hanno tempo fino al 15 agosto 2020, un mese più del previsto, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri o italiani presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso.

Tre sono i settori interessati:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, o anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

L’ultimo provvedimento approvato dal Governo corregge in alcuni punti il Decreto Rilancio e non solo per quanto riguarda la sanatoria del lavoro nero. Il testo concede una finestra temporale più ampia anche per le domande del Reddito di emergenza e fa cadere il vincolo temporale da rispettare per beneficiare delle quattro settimane aggiuntive di CIG.

Regolarizzazione colf, badanti e braccianti, scadenza più lunga per la domanda: termine ultimo 15 agosto

Per procedere con la regolarizzazione di colf, badanti e braccianti, i datori di lavoro devono presentare un’apposita domanda secondo le modalità indicate dall’articolo 103 del Decreto Rilancio e illustrate da INPS e Agenzia delle Entrate.

Il testo che ha introdotto questa possibilità, il DL numero 34 del 19 maggio 2020, ha stabilito anche la finestra temporale dal 1° giugno al 15 luglio per richiedere di beneficiarne, che risulta evidentemente troppo ristretta.

A meno da un mese dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, infatti, il Governo interviene con una proroga sulla scadenza della domanda.

Come si legge nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2020, con il decreto legge approvato durante i lavori, la data ultima che i datori di lavoro devono rispettare diventa il 15 agosto, e non più il 15 luglio.

Come si legge nel testo del Decreto Rilancio, la scadenza e quindi la proroga riguarda le seguenti procedure:

  • la domanda da presentare all’INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
  • le richieste da inviare allo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri;
  • le richieste da inviare alla Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Le tre istanze, infatti, avevano tutte la stessa scadenza del 15 luglio.

Regolarizzazione colf, badanti e braccianti, proroga della domanda: istruzioni INPS

Le istruzioni per procedere con la domanda di regolarizzazione di colf, badanti e braccianti sono state fornite dall’INPS con la circolare numero 68 del 31 maggio 2020.

La richiesta può essere presentata, solo in modalità telematica, con il servizio attivo sul portale INPS dal 1° giugno e deve avere i contenuti che seguono:

  • il settore di attività del datore di lavoro;
  • codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di
  • riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azienda, se persona giuridica;
  • nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
  • attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
  • dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
  • durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 2 del decreto 27 maggio 2020, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020, nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • importo della retribuzione convenuta;
  • orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.

Prima di procedere con la richiesta, il datore di lavoro è tenuto a pagare un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore, e uno di 130 euro in caso di procedura di rilascio del permesso di soggiorno straordinario della validità di 6 mesi (a carico dell’interessato).

Con la proroga al 15 agosto, dunque, c’è più tempo anche per i versamenti, passaggio preliminare all’attivazione della procedura utile per mettere in regola i lavoratori.

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