Lavoro nero e sicurezza, sospensione attività annullata o rimandata se comporta gravi conseguenze

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Lavoro nero e sicurezza, l'INL con la nota n. 1159 del 7 giugno 2022 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sospensione dell'attività imprenditoriale. Se il blocco comporta gravi conseguenze ai beni, alla produzione, per il servizio pubblico o per motivi sanitari e di sicurezza l'interruzione può essere annullata o rimandata. Questa va accuratamente motivata e deve essere disposta solamente in caso di estrema necessità.

Lavoro nero e sicurezza, sospensione attività annullata o rimandata se comporta gravi conseguenze

Lavoro nero e sicurezza, la sospensione dell’attività può essere annullata o rimandata se l’interruzione comporta gravi conseguenze.

In particolare, si tratta di eventuali effetti negativi su beni e produzione o sul servizio pubblico oppure per motivi sanitari o di sicurezza.

I chiarimenti arrivano dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite la nota n. 1159 del 7 giugno 2022.

La mancata adozione del provvedimento di sospensione deve essere prevista solamente in casi di estrema necessità, ad esempio nell’eventualità in cui l’interruzione dell’attività comporti una situazione di pericolo maggiore.

Il blocco può essere adottato anche alla conclusione dell’attività lavorativa che non poteva essere sospesa al momento del provvedimento.

Lavoro nero e sicurezza, sospensione dell’attività annullata o rimandata se comporta gravi conseguenze

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite la nota n. 1159 del 7 giugno 2022 ha fornito chiarimenti in relazione ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in tema di lavoro nero e sicurezza.

Questi riguardano la nuova disciplina introdotta dall’art. 13 del DL n. 146/2021, che ha sostituito l’art. 14 del Dlgs n. 81/2008 in materia di legalità e sicurezza sul lavoro.

In caso di lavoro nero oppure di violazione della normativa in tema di sicurezza su lavoro è prevista la sospensione dell’attività.

L’articolo precedentemente in vigore, invece, lasciava discrezionalità agli ispettori, per cui l’interruzione era facoltativa.

L’unica eccezione è specificata nel comma 4 per cui gli ispettori possono rimandare la sospensione nel caso in cui l’attività non possa essere bloccata, a meno che non si riscontri un pericolo imminente.

L’INL chiarisce i dubbi relativi all’applicazione del provvedimento di sospensione, cioè se questo vada adottato obbligatoriamente anche se una eventuale interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni e alla produzione, come ad esempio nel settore agricolo, oppure la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico, come attività di trasporto o di fornitura di energia elettrica.

Lavoro nero e sicurezza: i casi in cui la sospensione dell’attività è annullata o rimandata

L’Ispettorato sottolinea che con la circolare n. 3/2021, con cui si fornivano le indicazioni relative alle nuove disposizioni in materia di lavoro nero e sicurezza, aveva specificato la possibilità di non adottare il provvedimento di sospensione dell’attività nei casi in cui questa potesse determinare una situazione di pericolo maggiore per l’incolumità dei lavoratori o di terzi.

La mancata adozione del provvedimento è considerata, dunque, una misura da adottare in casi eccezionali di pericolo imminente o di grave rischio per la salute, come per le attività di allevamento, le quali rischiano conseguenze di natura igienico sanitarie con eventuali blocchi.

La valutazione va effettuata in relazione alle singole fattispecie. Gli ispettori per decidere di annullare la sospensione devono valutare attentamente il singolo caso e fornire una accurata motivazione già nel verbale di primo accesso.

Nell’eventualità, invece, in cui non siano presenti i requisiti per procedere all’annullamento della sospensione dell’attività imprenditoriale, ma comunque gli ispettori ritengano che si possano verificare danni significativi per motivi tecnici, sanitari o di produzione è possibile rimandare l’adozione, come previsto dal comma 4 dell’art. 14 del Decreto Legge n. 146/2021.

Si tratta ad esempio del blocco dei cicli produttivi già avviati, come la raccolta dei frutti o la vendemmia in corso.

Dalla posticipazione, naturalmente, non devono derivare rischi per la salute dei lavoratori o di terzi. Inoltre, l’attività non può proseguire (sia in caso di annullamento che di sospensione) senza il rispetto delle condizioni di legalità e sicurezza.

Se durante il periodo di posticipazione si verificano le condizioni indicate al comma 9 dell’art. 14, il provvedimento di sospensione dell’attività potrà essere annullato.

Ispettorato Nazionale Lavoro - Nota n. 1159 del 6 giugno 2022
Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili.

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