Regime forfettario, accesso vietato per il socio anche in caso di dichiarazione di fallimento

Rosy D’Elia - Imposte

Regime forfettario, accesso precluso per il socio di una società di persone anche in caso di dichiarazione di fallimento: questa condizione, infatti, non esclude del tutto la percezione di un reddito di partecipazione. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 422 del 12 agosto 2022.

Regime forfettario, accesso vietato per il socio anche in caso di dichiarazione di fallimento

Le porte del regime forfettario per il socio di una società di persone sono chiuse anche in caso di dichiarazione di fallimento: la condizione, infatti, non esclude del tutto la possibilità che si percepisca un reddito di partecipazione.

A fornire i chiarimenti sull’applicazione delle cause ostative che precludono alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni l’accesso all’imposta sostitutiva è l’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 422 del 12 agosto 2022.

Niente Regime forfettario per il socio di una società di persona anche in caso di dichiarazione di fallimento

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da seguire arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un contribuente che vorrebbe accedere al regime forfettario dal 2023 e possiede una quota di partecipazione del 15 per cento come socio accomandatario di una società in accomandita semplice che è stata dichiarata fallita nel corso del 2022.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento, 5 per cento per le nuove attività.

In particolare chiede chiarimenti all’Amministrazione finanziaria per sciogliere i dubbi relativi al fatto che la sua condizione faccia scattare la causa ostativa che preclude l’accesso al regime forfettario agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari e che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Con la risposta all’interpello numero 422 del 12 agosto 2022, conferma l’ostacolo all’accesso e fornisce i chiarimenti che seguono:

“Emerge che la dichiarazione di fallimento di una società di persone, in sé considerata, non vale ad escludere in radice la possibile percezione di un reddito di partecipazione in capo al socio, essendo possibile, nel corso della procedura, l’esercizio provvisorio dell’impresa o, dopo la chiusura del fallimento per soddisfacimento integrale dei creditori, a seguito di cessazione dell’attività con conseguente ripartizione del residuo attivo”.

Regime forfettario, chiarimenti sulla causa ostativa per il socio delle società di persone

Sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate è la legge numero 190 del 2014 che, così come modificata nel tempo, regola l’accesso al regime forfettario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi fino a 65.000 euro.

La possibilità di applicare l’imposta sostitutiva è ostacolata da una serie di condizioni, una di queste è regolata dalla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 che esclude:

“gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.

L’analisi riguarda il particolare caso di una partecipazione a una società in accomandita semplice, quindi di persone, che è stata dichiarata fallita.

Per sciogliere gli interrogativi posti, con la riposta all’interpello numero 422 del 2022 si ripercorre il meccanismo che si innesca con l’apertura del fallimento: il soggetto fallito viene privato dell’amministrazione e della disponibilità dei beni, entra in gioco infatti la figura del curatore.

Con la dichiarazione di fallimento, si arresta l’attività d’impresa e i beni aziendali
devono essere liquidati per soddisfare i creditori ma non è esclusa una possibile continuazione provvisoria delle attività per arrivare a una migliore liquidazione del complesso aziendale e allo stesso tempo non è esclusa la percezione di un reddito di partecipazione.

È proprio questa ipotesi che non permette di escludere la causa ostativa che preclude l’accesso al regime forfettario al socio.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risposta all’interpello numero 422 del 2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta numero 422 del 12 agosto 2022
Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (regime forfetario). Detenzione partecipazione in società di persone fallita.

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