Regime forfettario, redditi del professionista amministratore da sommare per la verifica del limite

Regime forfettario, limite di 65.000 euro da calcolare in cumulo per il professionista con la qualifica di amministratore della società che svolge attività collegata a quella individuale. I chiarimenti nella risposta all'interpello n. 202 dell'Agenzia delle Entrate

Regime forfettario, redditi del professionista amministratore da sommare per la verifica del limite

Regime forfettario con limite di 65.000 euro da calcolare considerando la somma dei redditi da lavoro autonomo e da amministratore per il professionista che ricopre la carica di consigliere in una società che svolge attività riconducibile alla propria.

È questa in sintesi l’innovazione contenuta nella risposta all’interpello n. 202 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 21 giugno 2019. Il caso specifico riguarda un medico chirurgo che ricopre l’incarico di consigliere di amministrazione presso la clinica privata nella quale svolge in maniera prevalente la propria attività professionale.

In tal caso non opera la causa ostativa che inibisce l’applicazione del regime forfettario per lo svolgimento di prestazioni prevalenti nei confronti dell’attuale o ex datore di lavoro.

Il reddito da amministratore è da considerarsi come reddito da lavoro autonomo in quanto l’attribuzione del ruolo è strettamente connessa alla propria attività professionale.

Regime forfettario, limite unico per i redditi da professionista e amministratore di società affine

Non opera la causa d’esclusione dal regime forfettario per il professionista con incarico di consigliere di amministrazione per una società o un ente che svolge la medesima attività di quella prestata dal titolare di partita IVA.

Il caso esemplare è quello rappresentato nell’istanza di interpello n. 202 pubblicata il 21 giugno 2019, ma il principio stabilito dall’Agenzia delle Entrate riguarda molteplici fattispecie.

I redditi percepiti dal medico chirurgo per la carica di amministratore presso la clinica privata che svolge la medesima attività di quella di cui al reddito da lavoro autonomo non sono da considerarsi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma rientrano nell’ambito di quelli relativi all’attività professionale.

Sebbene la lettera c-bis) dell’articolo 50 del TUIR, prevede che le somme percepite in relazione agli incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società siano qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, rappresentano un’eccezione quelli percepiti da società od enti con “attività oggettivamente connesse alle mansioni tipiche della propria professione abituale.

L’eccezione riguarda gli uffici che rientrano:

“nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente i redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente i redditi di lavoro autonomo esercitate dal contribuente”.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 202 del 21 giugno 2019
Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Accesso al regime c.d. forfetario

Redditi da sommare se il professionista forfettario è amministratore di società con attività oggettivamente connessa alle proprie mansioni

La risposta dell’Agenzia delle Entrate richiama nel dettaglio a quanto previsto dalla circolare n. 105/ del 12 dicembre 2001:

“l’attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nell’ipotesi in cui, anche in assenza di una previsione espressa nell’ambito delle norme di disciplina dell’ordinamento professionale, il professionista svolga l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale.”

In tali casi è infatti ragionevole ritenere che l’incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista in quanto “esercente quella determinata attività professionale”.

In sintesi, sebbene non operi la causa d’esclusione dal regime forfettario in merito ai compensi percepiti dal titolare di partita IVA che percepisce compensi dal proprio datore di lavoro dipendente, risulterà più semplice superare il limite dei 65.000 euro per l’accesso o la permanenza nel regime di tassazione sostitutiva Irpef.

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