Regime forfettario o bonus rientro dei cervelli? È sempre la residenza che fa la differenza

Rosy D’Elia - Irpef

Regime forfettario o bonus rientro dei cervelli? In entrambi i casi è necessario verificare se risulta la residenza all'estero o in Italia. Cruciale per individuare chiaramente quali regole applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni. A fare chiarezza è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 359 del 16 settembre 2020.

Regime forfettario o bonus rientro dei cervelli? È sempre la residenza che fa la differenza

Regime forfettario o bonus rientro dei cervelli? A fare la differenza è sempre la residenza all’estero o in Italia del contribuente. Cruciale per individuare chiaramente quali regole applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni.

Con la risposta all’interpello numero 359 del 16 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate prova a fare chiarezza tra i meandri delle norme interne e dei rapporti con i paesi esteri.

Come di consueto, lo spunto sui due regimi e sul loro rapporto con la residenza fiscale arriva da un caso pratico.

Regime forfettario o bonus rientro dei cervelli? A fare la differenza è sempre la residenza

Protagonista è un contribuente che si è trasferito all’estero a gennaio 2019 ma che non risulta ancora iscritto all’AIRE, Anagrafe Italiani residenti all’estero.

A portarlo oltreconfine è stata una nuova esperienza lavorativa basata su un rapporto di lavoro dipendente presso una società, ormai cessato.

Attualmente è stato assunto da un’altra società, ma si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di continuare a collaborare dall’Italia come lavoratore autonomo con il datore di lavoro attuale applicando il regime forfettario o in alternativa di restare all’estero per poi beneficiare del bonus rientro dei cervelli.

Con la risposta all’interpello numero 359 del 16 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tutto dipende dalla sua residenza fiscale, dal paese in cui si trova e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni che lo lega all’Italia.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 359 del 16 settembre 202
Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario.

Regime forfettario o bonus rientro dei cervelli? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Innanzitutto il documento ricorda che la legge di Bilancio 2019 ha rivisto l’impianto del regime forfettario introducendo nuove cause ostative, tra cui quella prevista dalla lettera d-bis), comma 57, dell’articolo 1 della legge 190 del 2014.

Secondo le novità introdotte, non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che esercitano la loro attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La causa ostativa non scatta per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professione

Ma ci sono anche delle eccezioni. Con la risposta all’interpello numero 173 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha concesso via libera all’applicazione del regime a un soggetto residente all’estero che intendeva rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo nei confronti di un soggetto estero con il quale, sempre all’estero, c’era stato un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza.

I chiarimenti escludevano “la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero”.

Lo stesso trattamento non può essere garantito al contribuente che si rivolge all’Amministrazione finanziaria in questo caso e che risulta ancora residente in Italia.

Nel testo si legge:

“Nella fattispecie in esame, invece, come risulta dal dato presente in Anagrafe tributaria, il Sig. TIZIO è, alla data odierna, ancora residente in Italia. Pertanto, sussiste un criterio di collegamento di carattere personale con detto Stato e in base all’articolo 2, comma 2, del TUIR e dell’articolo 15, paragrafo 1 della Convenzione Italia- Paese estero, deve essere tassato in Italia, come Stato della residenza, sui redditi di lavoro dipendente prodotti nel Paese estero nel 2019 e nel 2020”.

E c’è ancora un’altra precisazione da fare, non tutti i soggetti residenti all’estero possono beneficiare del regime forfettario ma solo quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Regime forfettario o bonus rientro dei cervelli? Come individuare la residenza

Sul bonus previsto per il rientro dei cervelli, invece, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non può esprimersi del tutto dal momento che il caso analizzato si basa su un rientro ipotetico.

Ma ricorda che sono due i presupposti fondamentali per accedere ai benefici:

  • il lavoratore non deve risultare residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • deve impegnarsi a risiedervi per almeno due anni svolgendo prevalentemente l’attività nel territorio italiano.

Cruciale, anche in questo caso, è la questione della residenza: risulta, infatti, che il contribuente sia ancora residente in Italia.

Il Decreto Crescita, però, permette ai soggetti che non risultano iscritti all’AIRE di comprovare il requisito della residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

“Nel caso in esame, si fa specifico riferimento alla citata Convenzione in vigore con il Paese estero, il cui articolo 4 paragrafo 2, stabilisce, conformemente al Modello OCSE, le tie breaker rule, ossia le regole volte a dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti”.

Secondo queste regole prevale su tutti il criterio dell’abitazione permanente e a seguire:

  • centro degli interessi vitali;
  • soggiorno abituale;
  • nazionalità.

In conclusione:

“Il requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente potrebbe essere superato qualora l’istante, in base alle tie breaker rule previste dal Trattato, applicate nell’ordine gerarchico sopra descritto, risultasse residente nel Paese estero”.

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