Regime forfettario e residenza all’estero: linea rigida sui requisiti per l’accesso

Rosy D’Elia - Irpef

Regime forfettario e residenza all'estero: i requisiti per applicare l'imposta sostitutiva. Acceso libero solo per chi produce il 75% del reddito in Italia e risiede in uno Stato membro dell'UE o dello Spazio Economico Europeo capace di garantire un adeguato scambio di informazione. Non basta che sia semplicemente parte dell'EFTA. A chiarilo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 119 del 2020.

Regime forfettario e residenza all'estero: linea rigida sui requisiti per l'accesso

Regime forfettario, secondo quanto stabilito dalla legge numero 190 del 2014, riferimento normativo cardine, la residenza all’estero è una delle cause ostative che precludono l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Accesso libero, però, per chi produce il 75% del reddito in Italia e risiede in uno Stato membro dell’UE o dello Spazio Economico Europeo capace di garantire un adeguato scambio di informazione, non basta che faccia semplicemente parte dell’EFTA.

Sono questi i requisiti chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 119 del 24 aprile 2020.

Sul tema, l’Amministrazione finanziaria è tornata ancora una volta dopo un intervento specifico del 15 aprile proprio sui contribuenti che si trovano all’estero e svolgono una doppia attività.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 119 del 24 aprile 2020
Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n.160 - Applicazione del regime cd. Forfetario.

Regime forfettario e residenza all’estero: linea rigida sui requisiti per l’accesso

Come di consueto lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è una contribuente che ha la residenza all’estero, svolge la professione di avvocato in Italia ed è iscritta dal 2020 all’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’Unione Europea e dell’Associazione europea di libero scambio.

Il suo reddito è inferiore a 65.000 euro, il limite di ricavi oltre il quale non è possibile applicare l’imposta sostitutiva.

In quanto soggetto non residente in Italia, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di accedere alla tassazione agevolata.

La residenza all’estero del contribuente preclude l’accesso. Ma in presenza di due requisiti è prevista un’eccezione alla regola:

  • residenza in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo, SEE, che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  • produzione dei redditi nel territorio dello Stato italiano per almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

La contribuente risiede in uno dei paesi dell’EFTA, European Free Trade Association, Associazione Europea di Libero Scambio, e ritiene di avere entrambi i requisiti e di poter, quindi, applicare l’imposta sostitutiva prevista ma si rivolge all’Amministrazione finanziaria per una conferma.

L’Agenzia delle Entrate, però, con la risposta all’interpello numero 119 del 24 aprile 2020 pone il suo veto:

“Si ritiene che l’istante non possa applicare il regime forfettario di
cui all’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, finché permane la condizione preliminare rappresentata (i.e. residenza extra UE) e fermo restando, in ogni caso, la produzione di reddito in Italia in misura prevalente rispetto al reddito complessivamente prodotto”
.

Regime forfettario e residenza all’estero: accesso libero per chi si trova in un Paese SEE

Il chiarimenti hanno le loro radici nella normativa di riferimento. La legge numero 190 del 2014 ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

Particolarmente rilevante per il caso analizzato è la lettera b del comma 57 dell’articolo 1 che esclude dal regime forfettario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che presentano entrambi i requisiti evidenziati.

Nel testo si legge:

“La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, solo se risiede in un Paese dell’Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (c.d. «SEE»), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto”.

Bisogna considerare che rientrano tra i paesi dello Spazio Economico Europeo solo quegli Stati dell’EFTA che hanno aderito all’omonimo Accordo con l’Unione Europea, firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994, ovvero Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Il paese in cui risiede la contribuente, pur appartenendo all’EFTA, diversamente dagli altri Stati membri dell’Associazione, non fa parte dello SEE, perché non ha sottoscritto l’accordo, determinante per l’applicazione del regime forfettario.

Per l’accesso alla tassazione agevolata, dunque, risulta essere residente in un paese extra UE e quindi esclusa dalla possibilità di accedere all’imposta sostitutiva.

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